Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26079 del 16/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.16/12/2016),  n. 26079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12973-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.C., C.A., C.R.

C.P. elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONI, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO

PEPE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6078/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 29/10/2014 e depositata il

20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;

udito l’Avvocato Massimo Pepe, per i controricorrenti, che si riporta

agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile per difetto di motivi specifici l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato ai contribuenti C.A., C.R., C.M.C. e C.P.P. per la rettifica del valore degli immobili oggetto di trasferimento dai venditori alla società acquirente Compagnia dell’edilizia srl. Si sono costituite le parti intimate con controricorso e memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il secondo motivo di ricorso, che va esaminato con priorità, è manifestamente infondato risultando dalla motivazione impugnata l’iter logico seguito dal giudice di appello per giustificare la declaratoria di inammissibilità, impregiudicata la correttezza dello stesso.

Il primo motivo di ricorso, ammissibile in rito, è fondato.

Ed invero, dagli atti risulta che la sentenza del giudice di primo grado aveva accolto il ricorso dei contribuente sul rilievo che l’accertamento loro notificato era generico, a fronte delle valutazioni espresse nella perizia giurata in ordine alla destinazione degli immobili ed al loro effettivo stato di conservazione, dalle quali risultava un valore dei cespiti addirittura inferiore a quello indicato nell’atto di compravendita.

Orbene, rispetto a tale statuizione l’Ufficio impugnava la sentenza, sostenendone l’illegittimità e richiamando, in particolare, altra decisione del giudice tributario resa nei confronti della parte acquirente che aveva stimato in Euro 900.000,00 il valore del compendio immobiliare, nonchè specificamente deducendo la completezza dell’atto accertativo quanto allo stato di manutenzione dei beni, alla destinazione d’uso degli stessi agli indici utilizzati per la determinazione del valore in relazione alla situazione reale dei cespiti ed ai valori OMI.

E’ dunque palesemente errata la statuizione della CTR che ha ricondotto l’inammissibilità dell’impugnazione ad una pretesa non contestazione dell’ufficio in ordine al contenuto della sentenza impugnata nella quale, per come risulta dallo stralcio di motivazione riportato a pag. 3 del controricorso, la ragione fondante esposta dalla CTP riposava unicamente sulla condizione degli immobili, sulla loro destinazione concreta e sul valore attribuito in perizia di parte ai medesimi. Circostanze puntualmente contestate dall’ufficio in sede di appello, in ossequio all’obbligo di specificità dei motivi di appello sotteso al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, come è dato evincersi proprio dall’esame dell’atto di appello che questa Corte ha effettuato in relazione alla natura processuale del vizio dedotto. Nè può sostenersi che l’impugnazione non sia stata specifica rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado che è stata per l’appunto analiticamente aggredita proprio sul rilievo dell’assenza di motivazione dell’atto che l’Ufficio ha specificamente contestato facendo riferimento a tutti gli elementi sui quali si era fondata l’amministrazione. Ciò che risultava sufficiente per impedire la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalle parti controricorrenti anche in memoria, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016

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