Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26084 del 16/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.16/12/2016), n. 26084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17219-2015 proposto da:
T.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI
PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DRUDA giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di VENEZIA del 28/11/2014, depositata il 07/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di T.P.G., medico anche convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2008, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, ha escluso il diritto al rimborso azionato con il ricorso del contribuente ritenendo decisiva la collaborazione con il contribuente del Dott. A., il quale ultimo lo sostituiva nella sua assenza coadiuvandolo per le patologie di tipo cardiaco.
Avverso la sentenza la parte contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il secondo motivo di ricorso che, prospettando la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, va esaminato con priorità è infondato, avendo la CTR agganciato il rigetto della domanda di rimborso del professionista all’elemento rappresentato dalla collaborazione prestata al suddetto da un medico cardiologo che lo sostituiva coadiuvandolo quanto alle prestazioni di natura cardiologica.
Sotto tale profilo la sentenza si sottrae, dunque, alle critiche esposte dalla parte ricorrente, contenendo un impianto motivazionale intelligibile ancorchè sinteticamente espresso.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per non avere la CTR considerato che il carattere occasionale delle prestazioni rese dal collaboratore del medico contribuente, è fondato.
Ed invero, il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Orbene, la CTR ha totalmente tralasciato di valutare il carattere non occasionale delle prestazioni offerte dal medico cardiologo in favore del professionista, nemmeno considerando la loro incidenza rispetto all’attività remunerata produttiva di reddito del medesimo.
Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata, che ha ricondotto in modo automatico l’obbligo di corrispondere l’IRAP all’esistenza di una collaborazione di un professionista del medico contribuente è errata in diritto.
La sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, disatteso il secondo, va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e cassa la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2016