Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26225 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18570-2015 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DI

TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GIOVANNA DI TANA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., M.G., M.F., P.N.,

M.F., M.T., M.P.,

L.S.S.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

emessa il 20/11/2014 e depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO

ANTONIO;

udito l’Avvocato Dario Martella (delega orale Avvocato Maria Giovanna

Deiana), per la ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 14 gennaio 2015, la Corte d’Appello di Cagliari ha respinto l’impugnazione proposta da Intesa San Paolo SpA, contro la sentenza del Tribunale di Oristano, che – a sua volta – aveva accolto la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca (allora di Credito Sardo SpA) nei confronti dei sigg. M.M. altri, fideiussori della società Ortofrutticola Sarda srl, per l’esposizione sul conto corrente n. (OMISSIS) e per l’anticipazione su fatture con cessione di credito.

Secondo la Corte territoriale, per quello che ancora rileva, la clausola contenente il diritto della banca di chiedere allo scontatario il rimborso immediato violava l’art. 1859 c.c., perchè vanificatrice della stessa causa negoziale e contraria al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che rilevasse l’avvenuta scadenza del termine di adempimento, potendo esservi stato comunque un pagamento. Inoltre, poichè le fatture scontate erano poggiate su un rapporto di conto corrente, le somme erano, anche solo in parte, regolate dalle condizioni proprie di tale contratto, contenente una clausola nulla di capitalizzazione trimestrale degli interessi e, in mancanza della completa documentazione che pure la Banca aveva l’onere di produrre, era impossibile procedere alla ricostruzione del conto e dello stesso saldo.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Banca soccombente, con atto notificato il 14 luglio 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia violazione degli artt. 1858, 1859 e 2697 c.c., art. 132 c.p.c. con riferimento alla disapplicazione della clausola contrattuale di cui all’art. 4 delle condizioni generali.

I fideiussori non hanno svolto difese, in questa fase del giudizio.

Il ricorso appare inammissibile, giacchè non individua correttamente la doppia ratio decidendi contenuta nella sentenza della Corte territoriale, costituita non solo dalla nullità della clausola relativa alla sconto dei titoli (peraltro, in ossequio al condiviso principio già enunciato da questa Corte, secondo cui: posto che “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, in caso di sconto, ordinario o cambiario, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell’inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell’erogazione e, pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell’inadempienza del terzo. Mentre deve considerarsi illegittimo il recesso senza giusta causa, connotato dall’imprevedibilità e dall’arbitrarietà.”) ma anche dall’esistenza di un rapporto di conto corrente, di appoggio dello sconto, contenente una clausola nulla di computo degli interessi e, nel duo andamento e conclusione, impossibile da ricostruire nei movimenti e nel saldo, per mancata prova delle sue cadenze e svolgimenti.

Il ricorso, pertanto, appare carente, in punto di ammissibilità, per la mancata censura della seconda ratio decidendi.

Difettando, complessivamente, il tono dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, se ne deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 1.”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente inammissibile, deve essere dichiarato tale in ossequio al principio di diritto sopra richiamato;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, atteso che la parte intimata non ha svolto difese in questa sede;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte,

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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