Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26145 del 19/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.19/12/2016), n. 26145
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22088/2014 proposto da:
SINERGIE IMMOBILIARI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42,
presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE SERA, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1480/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa l’8/01/2014 e depositata il 13/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
Con sentenza in data 8 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Sinergie Immobiliari srl avverso la sentenza n. 674/40/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento IRES, IRAP 2005. In particolare la CTR rilevava l’erroneità della pronuncia gravata che aveva ritenuto fondata la maggior pretesa erariale ancorchè basata esclusivamente sui dati OMI, in assenza di riscontri ulteriori.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.
Con il primo mezzo la ricorrente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – denuncia la nullità della sentenza per totale mancanza della motivazione sul fatto controverso decisivo per il giudizio in ordine alla detrazione dei costi.
Il motivo si palesa fondato, dovendosi effettivamente rilevare una grave carenza motivazionale della decisione impugnata, la quale, pur dando atto della proposizione della questione di merito de qua, salvo un generico rinvio alla sentenza di primo grado (peraltro nemmeno sinteticamente riassunta), non ne tratta minimamente e quindi appunto omette una effettiva “risposta” al correlativo motivo di gravame.
La fondatezza della prima censura è assorbente della seconda.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016