Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26105 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 20/07/2016, dep.19/12/2016),  n. 26105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10601/2014 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO N.

23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GIOVANNA RITA DEL SAVIO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott.ssa C.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

RAGNO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2249/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato LUIGI RAGNO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità ex

art. 348 ter c.p.c., condanna aggravata alle spese e statuizione sul

contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 25 novembre 2013, ha rigettato il gravame proposto da D.C. avverso la decisione del Tribunale di Pinerolo, depositata il 6 febbraio 2012, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dalla D. nei confronti della Milano Assicurazione S.p.a. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.a.) e volta ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento della società assicuratrice all’obbligo di indennizzo in virtù del contratto di assicurazione stipulato il (OMISSIS) anche per il rischio furto dell’autovettura Suzuki Vitara tg. (OMISSIS), di proprietà dell’attrice, che sarebbe stata oggetto di furto denunciato in data (OMISSIS).

Avverso la sentenza della Corte di merito D.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso UnipolSai S.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c.”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha affermato che “le ragioni dell’avvenuta archiviazione del procedimento penale per i reati di cui agli artt. 367, 56 e 640 c.p., a carico della signora D. sono, in primo luogo, assolutamente irrilevanti, agli effetti del presente procedimento civile, dal momento che, come già rilevato dal primo Giudice, e comunque ribadito da questa Corte, la richiesta del P.M. e il conseguente decreto di archiviazione non fanno stato nei procedimenti civili, a norma, non trattandosi di sentenze o decreti aventi natura irrevocabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 648 c.p.p. e segg.”.

La ricorrente sostiene che non può disconoscersi valore probatorio, quanto meno quale presunzione iuris tantum, ad una richiesta di archiviazione nella cui motivazione si affermi l’insussistenza di elementi utili ai fini dell’accusa del reato contestato e si rilevi la condotta biasimevole della querelante nel rapporto assicurativo pre e post contrattuale con la querelata. Lamenta, pertanto, la D. che la Corte di merito abbia omesso di trarre elementi di prova, quanto meno presuntivi, circa la verificazione del furto dell’auto di cui si discute in causa dalle motivazioni della richiesta di archiviazione.

2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, la ricorrente sostiene che la Corte di appello abbia errato nell’applicare le norme sull’onere della prova nel caso all’esame, affermando, sulla scorta della sentenza di legittimità n. 1473 del 12 febbraio 1998, che: 1) l’attrice avrebbe dovuto fornire la prova certa della verificazione del furto, a nulla rilevando la proposizione della denuncia querela ai fini di tale prova; 2) non è pertinente l’invocato principio della vicinanza della prova, perchè applicabile solo in settori tecnici specifici e non alla materia assicurativa, e 3) non possa ritenersi probatio diabolica l’onere posto a carico dell’attrice di fornire la prova certa del furto.

Ad avviso della ricorrente, la sentenza di legittimità richiamata dalla Corte territoriale sarebbe “relativa all’onere della prova circa la mancata verificazione di un’ipotesi di esclusione della garanzia contrattuale e non dell’evento assicurativo, come nel caso di specie”, e comunque tale precedente sembrerebbe essere più favorevole alla tesi della D. che a quella della compagnia assicuratrice, potendosi ritenere che la prova del furto può essere fornita tramite la prova dell’assenza dell’evento ad esso antitetico, ovvero la simulazione di reato; sicchè, essendo concordi la ricorrente, la Procura della Repubblica e il GIP di Torino nel ritenere che non si versi in una ipotesi di simulazione di reato, secondo la D., dovrebbe ritenersi provata, quanto meno a livello presuntivo, la verificazione del furto. La ricorrente contesta, altresì, l’affermazione della Corte di merito secondo cui “la mancanza di testimoni oculari del furto non impedisce alla danneggiata di articolare capi di prova concernenti diverse circostanze di contorno da cui consentire di dedurre, in via presuntiva, la sottrazione del veicolo in determinate circostante di tempo e di luogo”, imponendosi in tal modo di fatto alla vittima del furto una probatio diabolica.

3. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati.

Osserva il Collegio che, con i motivi proposti, la ricorrente tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede (v., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394), non potendo questa Corte procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui va data in questa sede continuità, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, nel vigore della previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., ord., 26/01/2015, n. 1414; Cass. 17/11/2005, n. 23286), laddove nel caso di specie, in cui si applica ratione temporis la nuova formulazione della detta norma, neppure sono state prospettate anomalie motivazionali, nei ristretti limiti ancora prospettabili alla luce di Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053. Spetta, poi, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici (Cass. 2/04/2009, n. 8023; Cass. 21/10/2003, n. 15737). Inoltre, la valutazione delle risultanze delle prove come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 7/01/2009, n. 42).

Non sussiste, infine, la lamentata violazione dell’onere della prova, atteso che, poichè il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo, nell’assicurazione contro i danni, o alla garanzia, nell’assicurazione per la responsabilità civile, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è sull’assicurato che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (Cass. 17/05/1997, n. 4426).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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