Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26186 del 19/12/2016
Cassazione civile, sez. I, 19/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.19/12/2016), n. 26186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20700-2012 proposto da:
COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14, presso l’avvocato
GIOVANNI PETRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTINO DE
PALMA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.S., nella qualità di procuratrice di L.V.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 164, presso
l’avvocato ANGELO MAIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
GERARDO PERILLO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2543/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 06/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto del 4 agosto 2016, sottoscritto dalla parte e dal difensore munito di procura speciale, il ricorrente Comune di Santa Paolina ha dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto a ruolo al n. (OMISSIS) R.G., con il quale il medesima aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2543/2012;
– che la resistente costituita, L.S. ha accettato la rinuncia, mediante visto apposto sull’atto di rinuncia dal difensore munito di procura speciale;
ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..
PQM
La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016