Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26337 del 20/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 20/12/2016, (ud. 28/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24042-2010 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PROTEZIONE

CIVILE, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. MARIANNA DIONIGI 57, presso l’avvocato

CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO

STARACE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, O.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

D.B.A. (C.F. (OMISSIS)); + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, B.V., + ALTRI

OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. MARIANNA DIONIGI 57, presso l’avvocato

CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO

STARACE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, O.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 204/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.G. e gli altri soggetti in epigrafe indicati convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il comune di Pozzuoli e la presidenza del consiglio dei ministri. Ne chiesero la condanna, in solido ovvero singolarmente per quanto di ragione, al pagamento della somma corrispondente al valore venale degli immobili di loro proprietà che erano stati danneggiati dal sisma del 1983, e che per questo erano stati oggetto di occupazione d’urgenza (giusta ordinanza sindacale n. 38733-84) e poi demoliti.

Il tribunale dichiarò la presidenza del consiglio dei ministri carente di legittimazione passiva e condannò il comune al pagamento delle somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi legali dall’11-2-1999.

La sentenza venne riformata con riferimento alla titolarità passiva del rapporto controverso, dal momento che questa, secondo la corte d’appello di Napoli, era da ascrivere all’amministrazione dello Stato. Era infatti rimasto accertato che la demolizione dell’edificio, nel quale erano ubicati gli appartamenti degli attori, era stata disposta dal sindaco per esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, ai sensi dell’art. 153 t.u. delle leggi comunali e provinciali; e in tal caso, in base alle sentenze nn. 14218-09 e 19236-08 di questa corte, era appunto lo Stato a dover rispondere dei danni, non rilevando in contrario il D.L. n. 560 del 1995, art. 15-sexies in mancanza del legittimo procedimento amministrativo inteso a giustificare il trasferimento della proprietà dell’insediamento al comune di Pozzuoli. Da questo punto di vista la corte d’appello osservava che le disposizioni del richiamato art. 15-sexies avevano ricondotto al comune di Pozzuoli le corresponsioni delle indennità (di espropriazione e per il subito deterioramento degli immobili poi demoliti) nell’ambito della legittima procedura amministrativa concepita per far fronte al bradisismo, procedura che era previsto che iniziasse con l’elaborazione e l’approvazione di piani di recupero del patrimonio edilizio, nel caso di specie venuti meno perchè annullati dal giudice amministrativo. Sicchè, al di fuori del contesto descritto, l’amministratore statale era rimasta titolare del rapporto iniziato col provvedimento a lei facente capo, così da essere tenuta all’indennizzo per la demolizione. In ordine alla quantificazione di tale indennizzo, la corte distrettuale si determinava come da c.t.u., in base al valore di mercato dei beni e alle condizioni di essi; riteneva che l’indennità dovesse essere commisurata al valore espropriativo dei beni, non potendosi riconoscere, per un pregiudizio da attività lecita, importi superiori a quelli conseguenti all’esproprio; affermava infine, e per quanto qui rileva, che la natura degli indennizzi concretizzava il corrispondente debito come di valuta, e non di valore, sicchè non dovevasi far luogo a rivalutazione monetaria.

Avverso tale pronuncia, depositata il 20-1-2010, ha proposto ricorso per cassazione la presidenza del consiglio dei ministri, deducendo un unico mezzo.

Si sono costituiti con separati controricorsi il comune di Pozzuoli, che ha proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato, e le persone fisiche nominate in epigrafe, le quali hanno a loro volta proposto ricorso incidentale articolato in sette motivi.

Entrambi i contro ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’avvocatura dello Stato, in rappresentanza della presidenza del consiglio dei ministri, denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 560 del 1995, art. 15-sexies conv. in L. n. 74 del 1996, per avere la corte d’appello di Napoli ritenuto l’obbligazione gravante sull’amministrazione statale anzichè sul comune di Pozzuoli.

Premessa la non diretta pertinenza dei precedenti di legittimità citati dal giudice del merito – la sentenza n. 19236-08 in quanto non attinente a interventi correlati al sisma in questione, la sentenza n. 14218-09 in quanto riferita a un giudizio introdotto prima dell’entrata in vigore della norma del decreto legge – la ricorrente sostiene che nel testo di questa norma (art. 15-sexies), attesa l’attribuzione al comune delle risorse destinate anche agli indennizzi per i soggetti danneggiati dal sisma, doveva individuarsi la chiara volontà del legislatore di designare il solo comune quale soggetto tenuto a sopportare gli oneri conseguenti. Invero il trasferimento dei fondi non poteva avere altra interpretazione, essendo altrimenti paradossale che il comune, avendo le risorse, fosse ritenuto non legittimato passivamente a fronte, invece, della perdurante legittimazione della presidenza del consiglio.

2. – Il ricorso principale è infondato, anche se va corretta la motivazione della sentenza sul profilo che rileva.

La tesi sostenuta dalla ricorrente è conchiusa nella specifica richiesta di decidere la controversia in base al principio per cui il D.L. n. 560 del 1995, l’art. 15-sexies conv. in L. n. 74 del 1996, “deve essere interpretato nel senso di attribuire al comune di Pozzuoli non solo le risorse per soddisfare le richieste dei soggetti danneggiati dal bradisismo nell’area flegrea ma anche la conseguente ed esclusiva legittimazione passiva nelle relative controversie, anche nei casi, come quello in esame, in cui la richiesta di indennizzo sia conseguente alla disposta demolizione dell’immobile effettuata dal sindaco quale ufficiale di governo”.

A identica prospettazione questa corte ha già dato convincente risposta affermando che il potere di ordinanza spettante al sindaco per i provvedimenti contingibili e urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorchè nel provvedimento siano implicati interessi locali.

Ciò in quanto il sindaco agisce quale ufficiale del governo.

Ne consegue che “nel giudizio promosso dal privato per la corresponsione dell’indennizzo riconosciuto dal D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, art. 15 sexies, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74, per la demolizione di un proprio fabbricato in conseguenza del fenomeno del bradisismo nel Comune di Pozzuoli, la legittimazione passiva va riferita allo Stato” (v. Sez. 1- n. 4812-14, n. 18064-14 e n. 2327114).

La conclusione non è contraddetta dalla L. n. 74 del 1996, art. 15-sexies, nella parte in cui prevede che “per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell’area flegrea e dal terremoto del 1980, di cui al D.L. 7 novembre 1983, n. 623, art. 1, commi 1-ter e 1-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1983, n. 748, nonchè per la corresponsione delle indennità di espropriazione o per il subito detrimento dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della L. 23 dicembre 1994, n. 725, e nella tabella D della L. 28 dicembre 1995, n. 550”.

Non lo è, ben vero, per ragione diversa da quella paventata dalla corte territoriale.

Il punto dirimente è dato dalla constatazione che la citata normativa non esclude affatto la legittimazione passiva dell’amministrazione centrale (e v. del resto Sez. 1″ n. 14218-09), e a niente rileva la questione che alla legge abbia fatto seguito l’autorizzato trasferimento di fondi.

Da questo punto di vista è errato il presupposto da cui muove la ricorrente, dal momento che deve escludersi, in linea generale, che il semplice trasferimento di fondi implichi anche un trasferimento della legittimazione a fronte di pretese di soggetti terzi.

3. – Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato del comune di Pozzuoli.

4. – Va esaminato, invece, il ricorso incidentale dei proprietari degli immobili danneggiati.

Tale ricorso contiene sette motivi.

I primi tre attengono alla stima degli indennizzi spettanti.

Si deduce rispettivamente, col primo, l’omessa pronuncia su uno dei motivi di appello (art. 360 c.p.c., n. 4); col secondo, l’omessa motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5); col terzo, il travisamento delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Pure il settimo motivo attiene al medesimo profilo del computo degli indennizzi: in tal caso è dedotta una violazione di legge (L. n. 47 del 1985, art. 12) in quanto il giudice del merito, ai fini del calcolo, avrebbe considerato solo le superfici immobiliari calpestabili.

5. – I dianzi detti motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Il primo è infondato.

Si sostiene che la corte d’appello, risolvendosi a confermare la valutazione del c.t.u. in ordine alla menzionata stima, abbia omesso di pronunziare sulle specifiche contestazioni mosse coi motivi di gravame.

Può invece osservarsi che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile solo allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la prospettazione di cui alla domanda (cfr. Sez. 5^ n. 45215; Sez. 3^ n. 16254-12, n. 11756-06).

Nel caso specifico l’impugnata sentenza, confermando la valutazione rapportata al valore espropriativo dei beni, come da c.t.u., ha implicitamente disatteso le censure implicanti un diverso apprezzamento valoriale, così rendendo la pronunzia che oggi, infondatamente, si ritiene omessa.

Il secondo motivo è inammissibile per genericità, essendo limitato a contestare la motivazione del giudice d’appello perchè asseritamente non congrua.

Il terzo e il settimo motivo sono egualmente inammissibili: entrambi difatti, il terzo, sub specie di “travisamento delle prove”, il settimo inconferentemente ventilando infrazione a norme di diritto, concretizzano un sindacato di fatto in ordine al computo delle superfici e delle consistenze immobiliari come desumibili dai titoli e dalle planimetria esibite; sindacato notoriamente esorbitante i limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

6. – Il ricorso incidentale è infondato anche in relazione ai motivi quarto, quinto e sesto, pure questi suscettibili di unitario esame in quanto tra loro connessi.

Il quarto motivo assume violati la L. n. 74 del 1996, art. 15-sexies, L. n. 267 del 1998, art. 6-bis e art. 12 preleggi, sul rilievo che l’indennizzo di cui si discute è stato istituito “per il subito detrimento” dei proprietari degli immobili demoliti, e quindi per reintegrare interamente i loro patrimoni; sicchè rappresenta un credito di valore, non di valuta.

Il quinto motivo denunzia la violazione delle medesime norme e degli artt. 1223 e 1224 c.c. in quanto, in ragione della ripetuta natura del credito, la corte d’appello avrebbe dovuto considerare le somme come rivalutabili, oltre che suscettibili di incremento mediante gli interessi dall’epoca dei fatti.

Il sesto motivo denunzia, in rapporto ai mentovati profili, anche una contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello, giacchè questa, dopo aver riconosciuto che la stima non poteva prescindere dall’individuazione del “valore di mercato” dei beni, ha finito per attribuire alla somma dovuta il connotato del debito di valuta.

I motivi sono infondati per la ragione che, come questa corte ha già affermato, l’indennizzo in argomento, riconosciuto ai proprietari di fabbricati danneggiati dal bradisismo nell’area flegrea, possiede, ai sensi del più volte citato D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, art. 15-sexies, comma 3, natura indennitaria.

Esso costituisce debito di valuta e, come tale, è regolato dall’art. 1224 c.c. (v. Sez. 1^ n. 2327114).

L’indennizzo sorge difatti da un’attività lecita (se non addirittura doverosa) della pubblica amministrazione, consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumità, e si riferisce a un pregiudizio riconducibile a un fenomeno lato sensu naturale per il quale l’intervento pubblicistico ha una finalità solidaristica.

Il che suppone che i danneggiati siano tenuti indenni, non anche integralmente risarciti.

7. L’intrinseca difficoltà dell’oggetto della controversia, in considerazione dell’anteriorità del ricorso alla stabilizzazione della giurisprudenza della corte nei sensi sopra riferiti, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale autonomo; dichiara assorbito l’incidentale condizionato; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA