Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26293 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.20/12/2016), n. 26293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1508/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
STANIZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO STANIZZI
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 318/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata l’11/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di C.L., avvocato, del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’I.R.A.P., versata dall’anno 2003 all’anno 2006, la C.T.R. della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c.; mentre, con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e l’omessa motivazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
2.1. E’ rilevabile da subito l’inammissibilità del secondo motivo laddove al ricorso, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 11.10.2013, si applica la nuova disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014. Il Giudice di appello, peraltro, ha dato atto (per come risulta dalla sentenza impugnata) di tutti gli elementi fattuali sottoposti al suo esame.
2.2. Il primo motivo è, invece, manifestamente fondato. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 13 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altari che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
2.3. Alla luce di tale principio è, allora, evidente l’errore in cui è incorso il Giudice del merito nell’avere ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, malgrado il professionista si avvalesse dell’opera di due segretarie, laddove, inoltre, la circostanza che le stesse fossero impiegate pari time non è idonea ad escludere di per sè, sul mero dato numerico, il mancato superamento della soglia fissata dalle Sezioni Unite.
3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
4. La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016