Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26603 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.21/12/2016), n. 26603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2225-2015 proposto da:
MERIDIANA FLY SPA, in persona dell’amministratore delegato pro
tempore, ALISARDA SpA, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA,
che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO
ARMENTANO giuste procure a margine della prima e seconda facciata
del ricorso;
– ricorrenti –
contro
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONIE rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO
MELONI, LUIGI PAU giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 198/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 9/07/2014, depositata il
12/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/11 /2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Alessandro Meloni difensore del controricorrente che
si riporta ai motivi scritti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nelle more del giudizio di cassazione è stato depositato nella cancelleria della Corte verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in sede sindacale in data 29 giugno 2016, cui è seguito atto di rinuncia al giudizio.
2. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, con compensazione delle spese legali.
3. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
4. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
5. le spese del presente giudiziO di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.
6. Alla definizione negoziale delle spese non vale peraltro opporre, come richiesto dal difensore della parte intimata nel corso della discussione orale, la necessità della delibazione della soccombenza virtuale per addivenire alla regolazione giudiziale delle spese con distrazione in suo favore, assumendo di non aver partecipato alla conclusione della conciliazione in sede sindacale, posto che la mancata partecipazione del difensore non infirma in alcun modo la validità, in parte qua, del negozio transattivo intervenuto tra le parti.
7. Non sussistono i presupposti, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016