Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26612 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 21/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCAISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18157-2012 proposto da:

P.L.V., D.V.A., elettivamente domiciliate

in ROMA, V.LE IPPOCRATE, presso lo studio dell’avvocato ROSALBA

GENOVESE, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIANO GIULIANO;

– ricorrenti –

contro

D.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 68, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO PATINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2444/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato GENOVESE Rosalba difensore delle ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PATINI Edoardo, difensore del resistente che si è

riportato agli scritti difensivi in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 giugno 1993 D.V.G., assumendo di essere proprietario del terreno sito in (OMISSIS), contraddistinto in catasto al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di (OMISSIS), D.V.A., Di.Ve.An. e P.L.V., rispettivamente proprietaria ed usufruttuari del fondo confinante, esponendo che:

originariamente il confine tra i due fondi era segnato da un piccolo muretto di cemento con sovrastante rete metallica;

nel periodo tra maggio 1990 maggio 1991 esso attore aveva costruito un muro di recinzione della sua proprietà, collocandolo a circa 30 cm dal muretto di confine e, così, realizzando un’intercapedine, con imbocco dalla strada pubblica, funzionale all’esecuzione delle ispezioni e manutenzione del muro;

che verso la fine del 1991 i convenuti avevano a loro volta recintato il proprio terreno eliminando il preesistente muretto di confine, congiungendo la propria recinzione con il muretto edificato dall’attore, chiudendo l’apertura che dava accesso dalla pubblica via alla suddetta intercapedine (che risultava eliminata), e così, in definitiva, appropriandosi della piccola striscia di terreno dell’attore, della larghezza di circa 30 cm, compresa tra il confine tra i fondi ed il muro dallo stesso attore.

Tanto premesso, l’attore chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti a restituire la striscia di terreno in questione, a ripristinare la recinzione originaria e a risarcire i danni.

I convenuti si costituivano deducendo che il muretto in cemento menzionato dall’attore non segnava il confine tra i fondi ma costituiva semplicemente il residuo della parete di un preesistente pollaio e distava circa 30 cm dalla linea di confine; che detta linea era individuata da un termine che l’attore aveva rimosso al momento dell’edificazione del proprio muro; che quest’ultimo muro sconfinava per una profondità di circa 15 cm nel fondo dei convenuti. Sulla scorta di tali premesse i convenuti chiedevano il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore ad abbattere il muro da lui edificato, ridurre in pristino stato dei luoghi a restituire la striscia di terreno dal medesimo illegittimamente occupata.

Il Tribunale di (OMISSIS), Sezione stralcio, con sentenza n. 235/2002, accoglieva la domanda attorea.

D.V.A., Di.Ve.An. e P.L.V. con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2003 proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2444/11, rigettava l’appello.

A sostegno della decisione adottata, la Corte di Appello di Roma evidenziava che le c.t.u. disposte nel giudizio di primo grado erano concordi nel concludere che D.V.G. aveva realizzato il muro di recinzione sulla sua proprietà e tali conclusioni risultavano confermate dalla deposizione dei testi V. e M..

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione D.V.A. e P.L.V., articolandolo su due motivi.

D.V.G. ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 25.10.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso per cassazione di D.V.A. e P.L.V. risulta proposto nei confronti del solo D.V.G. e non anche nei confronti di Di.Ve.An., litisconsorte necessario che aveva partecipato al giudizio di merito tanto in primo quanto in secondo grado. Tuttavia, poichè, per le ragioni che di seguito si illustreranno, il ricorso non può trovare accoglimento, non risulta necessario disporre la integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del menzionato Di.Ve.An.. E’ infatti fermo orientamento di questa Corte (cfr. sentt. nn. 2723/10, 6826/10, 15106/13) che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di un litisconsorte necessario), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Con il primo motivo si denuncia il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa identificando, con acritica recezione delle conclusioni del c.t.u., la linea di confine tra i fondi con la linea originariamente segnata dal preesistente muretto in cemento, ancorchè il consulente tecnico non avesse individuato la linea di confine e si fosse limitato ad affermare che l’arretramento del muro realizzato dall’attore rispetto al confine poteva quantificarsi, alternativamente, in 35 o 67 cm in corrispondenza del vertice verso il lato est e in 75 o 120 cm in corrispondenza del vertice verso il lato ovest. Sotto altro aspetto, nel primo motivo si evidenzia il contrasto tra l’assunto del giudice territoriale secondo cui i convenuti si sarebbero appropriati di una striscia di terreno larga 30 cm e le evidenze istruttorie rappresentate dalla misurazione in circa 15 cm della distanza tra il muro edificato dall’attore e il vecchio muretto dell’ex pollaio.

Con il secondo motivo, pure riferito al vizio di contraddittoria motivazione, si denuncia il vizio motivazionale in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa privilegiando le testimonianze che affermavano che l’attore aveva costruito il proprio muro a distanza di circa 30 cm dall’ originario muretto di confine rispetto alla misurazione oggettiva della distanza, di 15 cm, tra tali due muri.

I motivi, da trattare congiuntamente, per la loro intima connessione, non possono essere accolti, giacchè si risolvono in un dissenso di merito sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte della corte territoriale. Infatti, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Al riguardo va altresì ricordato che questa Corte ha già chiarito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (sent. n. 16499/09).

Da ultimo può aggiungersi che la censura relativa alla mancata considerazione delle misurazione di una distanza di circa 15 cm tra il muro realizzato da D.V.G. e un “vecchio muretto ex pollaio”, effettuata nel corso del sopralluogo del 17 dicembre 2001 (cfr. lo stralcio del verbale di sopralluogo trascritto a pag. 5 del ricorso per cassazione) risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè nel ricorso non si precisa da cosa risulterebbe che il preesistente muro di recinzione a cui si faceva riferimento nella citazione introduttiva del D.V. (ed al quale si riferisce la c.t.u., nello stralcio della stessa trascritto a pag. 3 del ricorso: “vecchio muretto che esisteva e che tutt’oggi esiste in un piccola parte”) vada identificato con il muretto dell’ex pollaio.

Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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