Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26510 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.21/12/2016), n. 26510
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29638-2010 proposto da:
NEW SYSTEM SERVICE CONSORTILE SRL, in persona del Presidente del
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio
dell’avvocato FILIPPO FADDA, rappresentato e difeso dall’avvocato
SALVATORE GIACALONE giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE PRESSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA MILANO, MINISTERO
ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, SERIT SICILIA SPA,
SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI TRAPANI;
– intimati –
Nonchè da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti incidentali –
contro
NEW SYSTEM SERVICE CONSORTILE SRL, TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
LOMBARDIA MILANO, UFFICIO SEGRETARIO GENERALE PRESSO TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SERIT SICILIA SPA, SERIT
SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI TRAPANI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 76/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 09/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIACALONE che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
La New System Service soc. cons. a r.l. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n.76/26/2010 del 9 giugno 2010 con la quale la commissione tributaria regionale Lombardia – a conferma della prima decisione – ha ritenuto inammissibile l’impugnazione proposta da essa ricorrente avverso la cartella di pagamento, notificatale il 25 settembre 2008 dalla concessionaria Serit Sicilia spa, per maggior contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo di due ricorsi avanti al TAR Lombardia (nn. 154 e 156/07 RG).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto inammissibile l’impugnativa della cartella, in quanto proposta nei confronti di soggetti (Ministero dell’Economia delle Finanze; Ministero della Giustizia, TAR Lombardia, Ufficio del Segretario Generale presso quest’ultimo) tutti privi di legittimazione passiva; spettando tale legittimazione, come già ritenuto dai primi giudici, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, preposta alla gestione dell’attività non giurisdizionale dei TAR e del Consiglio di Stato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia ed il Segretariato per la Giustizia Amministrativa presso il Consiglio di Stato resistono con controricorso.
I due Ministeri hanno altresì formulato un motivo di ricorso incidentale avverso il rigetto della loro eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, perchè proposto contro la cartella di pagamento non già per vizi propri di quest’ultima, ma per motivi concernenti il merito dell’invito al pagamento previamente notificato.
Con ordinanza istruttoria 5 maggio 2016, la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1. Con il primo motivo di ricorso principale la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6 ter; per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che legittimati passivi dovevano ritenersi, nella specie, tanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel cui ambito erano incardinati, per l’attività non giurisdizionale, gli organi di Giustizia amministrativa) quanto il Ministero della Giustizia (titolare in via mediata del “servizio Giustizia”) quanto, ancora, il TAR Lombardia (in quanto ufficio che aveva emanato il provvedimento di iscrizione a ruolo).
Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e art. 102 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, qualora si dovesse ritenere la legittimazione passiva di quest’ultima in quanto assegnataria delle funzioni già di competenza del Ministero dell’Economia.
Vengono inoltre dalla ricorrente riproposte in questa sede le tesi svolte nei gradi di merito, ma lì non considerate stante la ritenuta inammissibilità dell’impugnativa della cartella (applicazione, nella specie, del minor CU di Euro 500,00 per ricorso, in luogo degli Euro 2000,00 richiesti dall’amministrazione; posto che si trattava di ricorsi al Tar in materia risarcitoria, e non di “affidamento di lavori, servizi forniture” D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 6 bis).
Deduce infine la società ricorrente (ric. pag. 13) l’illegittimità della notificazione dell’invito al pagamento al domicilio da essa eletto presso il procuratore costituitosi avanti al Tar, invece che alla parte personalmente.
p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze deducono violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; per avere la commissione tributaria regionale ritenuto inammissibile, per violazione del divieto di novità in appello, la loro eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto contro la cartella di pagamento non già per vizi propri di quest’ultima, ma per motivi concernenti il merito dell’invito al pagamento previamente notificato. Tale decisione sarebbe errata, trattandosi non già di eccezione in senso stretto, ma rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
p. 2.2 E’ fondato, quale ragione più liquida e con effetto assorbente delle censure svolte in via principale, quest’ultimo motivo di natura incidentale.
Nella sentenza qui impugnata si afferma che l’eccezione circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo della società contribuente doveva ritenersi – essa stessa inammissibile “in quanto non è stata dedotta nel giudizio di primo grado e costituisce pertanto domanda nuova che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, non era ammissibile per violazione del principio del contraddittorio”.
Contrariamente a tale assunto, la preclusione di novità di cui all’art. 57 citato riguarda unicamente (comma 2) le “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio”; essa non concerne pertanto quella in esame, perchè non eccezione in senso proprio, quanto mera sollecitazione all’esercizio ufficioso da parte del giudice del controllo circa la ritualità e tempestività dell’introduzione del giudizio impugnatorio.
Si trattava dunque di aspetto – involgente l’ammissibilità della domanda giudiziale – suscettibile di essere dedotto per la prima volta anche in sede di gravame, rientrando tra le questioni rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. 26391/10).
L’eccezione così mossa dalle amministrazioni appellate era, inoltre, fondata.
Va infatti considerato che la cartella di pagamento in oggetto non è stata notificata come primo atto impositivo, essendo essa consequenziale alla notificazione – in data 12 febbraio e 19 giugno 2007 – degli avvisi (“inviti al pagamento” D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 248) contenenti richiesta di integrazione del contributo unificato in relazione ai due ricorsi radicati dalla società avanti al TAR Lombardia.
Ne consegue che, in mancanza di autonoma impugnazione di tali avvisi di regolarizzazione – qualificabili alla stregua di avvisi di accertamento tipici, e quindi impugnabili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, perchè univocamente denotanti una puntuale e non condizionata pretesa impositiva per contributo unificato: Cass. 16188/14, ord. – la successiva cartella di pagamento (emessa previa regolare iscrizione a ruolo) poteva essere impugnata soltanto per vizi suoi propri; non già, come è accaduto nella specie, per questioni concernenti la fondatezza della pretesa accertativa medesima (Cass. 4818/15 ed altre).
E’ la stessa società ricorrente, del resto, ad ammettere che la cartella di pagamento fu preceduta dall’invito al pagamento (non opposto) del maggior CU; così da senz’altro escludere che il primo atto impositivo possa, nella specie, essere individuato proprio nella cartella opposta.
Nemmeno, poi, potrebbe sostenersi la irregolare notificazione del previo invito al pagamento, in quanto effettuata non alla parte personalmente (sede sociale) bensì presso il procuratore costituitosi nei giudizi avanti al TAR (alla cui iscrizione a ruolo il contributo unificato si riferiva).
La modalità di notificazione qui seguita (a mezzo ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto dalla parte nel giudizio) risulta infatti conforme al disposto regolamentare di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 248, comma 2 (vigente ratione temporis), relativo specificamente all’invito al pagamento o all’integrazione del contributo unificato, “con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese” (comma 1). Nè la ricorrente ha allegato che una siffatta modalità di notificazione fosse in concreto inidonea a portare a sua conoscenza la richiesta di maggior pagamento.
Stante la regolarità della notifica degli inviti di pagamento in oggetto, non poteva la società ricorrente far valere l’infondatezza di tale pretesa mediante impugnazione (per la prima volta) della cartella di pagamento; allorquando i termini per impugnare gli inviti stessi erano ormai ampiamente decorsi.
Da tale affermazione deriva la necessità non già di cassare il decisum, ma unicamente di correggere – in diritto – la motivazione della commissione tributaria regionale; mediante conferma della inammissibilità del ricorso introduttivo della società per una ragione (non impugnabilità della cartella per vizi attinenti al merito della pretesa impositiva) diversa rispetto a quella ritenuta nella sentenza impugnata (carenza di legittimazione passiva).
Le spese di legittimità e merito vengono compensate in considerazione della relativa novità della questione, e del sopravvenire in corso di causa dei richiamati precedenti di legittimità.
PQM
LA CORTE
– decidendo sul ricorso, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo;
– compensa le spese di legittimità e merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quintas civile riconvocata, il 1 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016