Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26519 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.21/12/2016), n. 26519
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15981-2010 proposto da:
R.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G.
PORRO 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VIVALDI, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato
MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ELENA FABBRI giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 63/2009 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,
depositata il 19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito per il controricorrente l’Avvocato BARBANTINI per delega
dell’Avvocato FABBRI che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.
1. R.G.L. impugnava la cartella di pagamento della tassa relativa ai rifiuti solidi urbani per l’anno 2002 relativa ad un immobile sito in (OMISSIS) che era stato adibito in parte ad abitazione ed in parte a studio professionale. La commissione tributaria provinciale di Rimini respingeva il ricorso e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con sentenza depositata il 19 maggio 2009.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione R.G.L. svolgendo tre motivi. Resiste il Comune di Rimini con controricorso illustrato con memoria.
3. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia in ordine alla richiesta dell’appellante di applicazione del tributo in conformità al corretto contenuto della denunzia.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omessa pronuncia in ordine all’applicabilità del D.L. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 53 Cost..
3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
4. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto non risulta formulato, in relazione ad alcuno dei tre motivi dedotti, il quesito di diritto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 24255 del 18/11/2011 e Cass. Sez. Un. N. 16528 del 18/06/2008).
Il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile e le spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dei ricorrenti.
PQM
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Rimini le spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in Euro 1.700,00, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016