Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26622 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.21/12/2016), n. 26622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19631-2015 proposto da:
D.G.G., + ALTRI OMESSI
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– contgroricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito il difensore.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1 Con decreto 30.1.2015 la Corte d’Appello di Roma ha respinto la domanda proposta il 22.3.2011 da D.G.G. e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati per ottenere l’equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo promosso innanzi al TAR Campania nel 1998 e non ancora definito.
Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha rilevato che il momento a partire dal quale va calcolata la ragionevole durata risiede in quello in cui è presentata l’istanza di prelievo: di conseguenza, dovendosi computare il dies a quo dal 29.12.2009 (data della presentazione della istanza di prelievo), alla data di presentazione del ricorso il termine ragionevole di tre anni non era trascorso.
2 Per la cassazione di tale decreto ricorrono D.G.G., + ALTRI OMESSI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Col primo motivo si deduce violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 23, all. 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010.
Ci si duole in particolare della individuazione, da parte della Corte d’Appello, del dies a quo per calcolare la durata ragionevole del processo in caso di deposito dell’istanza di prelievo.
1.2 Con il secondo motivo deduce violazione del R.D. n. 262 del 1942, art. 11, comma 1 e art. 15 (disp. gen.).
1.3 Col terzo motivo si deduce infine violazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come ratificata dalle L. n. 848 del 1055.
2. – Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri.
Il fatto che ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, all. 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti – come nel caso in esame – alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n. 3740/13), non significa che detta istanza costituisca, per una sorta di fictio iuris limitata ai fini applicativi della L. n. 89 del 2001, il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole.
Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria, nel senso che senza l’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere proposta nè per il periodo anteriore nè per quello successivo, mentre una volta proposta l’istanza, la domanda stessa è proponibile senz’alcuna limitazione.
Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l’istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, quale la durata eccedente, il paterna d’animo connesso e l’inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate dall’art. 2, comma 2-quinquies Legge Pinto o altrimenti enucleate dal sistema in via pretoria (v. Sez. 6 2, Sentenza n. 13554 del 01/07/2016 Rv. 640246).
Essendosi la Corte distrettuale discostata da tale interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che nel provvedere ad un nuovo esame di merito si atterrà al principio di diritto formulato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1: “il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’art. 3, comma 23, all. 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, in base al quale nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima, non implica che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, l’istanza di prelievo una volta presentata assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, mentre ai fini del computo della durata ragionevole occorre aver riguardo all’intera durata del processo e non solo a quella successiva all’istanza predetta”.
L’accoglimento del primo motivo importa la cassazione del decreto impugnato.
Il giudice di rinvio – che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Roma – provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016