Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4242 del 20/02/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 4242 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’AMICO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 15176-2007 proposto da:
MURITI
MICHELE
MRTMHL59M231,736B,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso
lo studio dell’avvocato MASSIGNANI GIANNI,
rappresenLdto e difeso dall’civvecato MURITI MICHELE
difensore di sé medesimo;
– ricorrente –
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nonchè contro
UERENELLA DI TOMBA= GIULIANO E C. S.N.C.
– Intimata –
sul ricorso 16543-2007 proposto da:
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Data pubblicazione: 20/02/2013
SERENELLA
DI
TOMBACCO
GIULIANO
E
C.
S.N.C.
02391780281 in persona del legale rappresentante pro
tempore Signor TOMBACCO GIULIANO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio
dell’avvocato MARONCELLI SERENA, rappresentata e
difesa dall’avvocato BONIFACIO GIOVANNI giusta delega
in atti;
– ricorrente contro
MURITI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso lo studio
dell’avvocato MASSIGNANI GIANNI, rappresentato e
difeso dall’avvocato MURITI MICHELE difensore di sè
medesimo;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 518/2006 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 20/03/2006, R.G.N.
406/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato SABINA MARONCELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso
incidentale;
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Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5 giugno 2002 Michele Muriti
esponeva di essere divenuto conduttore, in forza di contratto
stipulato il 7 giugno 1995 con la Serenella s.n.c., di un
appartamento sito in Noale, con decorrenza 1 luglio 1995 e
successivamente incrementato per effetto degli aumenti Istat
ed attualmente pari a £ 856.522.
Il Muriti sosteneva tuttavia che la clausola di
transitorietà inserita nel contratto era una mera clausola di
stile e che il carattere transitorio della locazione doveva
ritenersi escluso.
Chiedeva
quindi
che venisse accertata
la durata
quadriennale del contratto con decorrenza dall’i luglio 1995 e
la misura del canone legale nonché la condanna del locatore a
restituire quanto percepito in eccesso.
Si costituiva la Serenella s.n.c. escludendo che il
contratto fosse soggetto alla l. 392/1978 in quanto
intervenuto successivamente all’entrata in vigore del d.l.
33/1992 e chiedendo in via riconvenzionale che venisse
accertata quale data di scadenza quella del 30 giugno 2000; in
subordine quella del 30 giugno 2003.
Domandava di conseguenza che venisse emessa nei confronti
del ricorrente statuizione di condanna al rilascio.
Il Tribunale, accertato il carattere transitorio del
rapporto, ne determinava la scadenza al 30 giugno 2003 e
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durata annuale, al canone mensile di E 800.000,
condannava il ricorrente al rilascio del bene fissando tale
data per l’esecuzione.
La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della
sentenza impugnata, ha dichiarato che il contratto era
soggetto alla disciplina della 1. n. 392/1978 ed ha respinto
proposta ex art. 96 c.p.c.
Ha ritenuto la Corte che nessuna indicazione è stata
fornita dall’onerato in ordine ai canoni dovuti in base alla
disciplina dell’equo canone, né alle somme versate in
eccedenza rispetto a quelle dovute per legge, né ai pagamenti
effettuati in esecuzione del contratto.
Propone ricorso per cassazione Michele Muriti con un
unico motivo.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
con tre motivi Serenella s.n.c. che presenta memoria.
Motivi della decisione
I ricorsi sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
In via preliminare parte controricorrente solleva
l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto tardivo,
rilevando: l) che l’atto introduttivo del presente
procedimento è stato notificato dall’Avv. Muriti con consegna
all’Ufficio Postale in data 5 maggio 2007, coincidente con
l’ultimo giorno utile per l’impugnazione; 2) che l’atto stesso
è giunto alla società solo in data 8 maggio 2007.
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la domanda di restituzione dell’indebito nonché quella
Secondo la Serenella snc l’art. 149 c.p.c. prevede che,
nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, la notifica
stessa si perfezioni per il notificante al momento della
consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario, ma non prevede
che lo stesso avvenga ne] caso di notifica effettuata dal
Ancora in via preliminare si eccepisce che la notifica
del ricorso è avvenuta oltre l’anno dalla pubblicazione della
sentenza presso lo studio del difensore della Serenella
s.n.c., ove la stessa aveva eletto domicilio nel giudizio di
merito, anziché personalmente alla parte come previsto
dall’art. 330, ultimo comma, c.p.c.
Si afferma inoltre che nella busta dell’atto notificato
non è stato indicato il numero del registro cronologico ed è
stato erroneamente indicato il domicilio del notificante in
Venezia Mestre, anziché nel domicilio eletto in Roma, come
prescritto dall’art. 3, lett. c) L. 21.1.1994 n. 53.
La Serenella sostiene pertanto la nullità della notifica.
Il motivo è infondato.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a
seguito della pronunzia n.
Costituzionale,
477 del 2002 della Corte
la notificazione deve infatti ritenersi
tempestiva per il notificante al solo compimento delle
formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la
consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario,
mentre per il destinatario resta fermo il principio del
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legale, sempre a mezzo del servizio postale.
perfezionamento della notificazione soltanto alla data di
ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento del
plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere
generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in
cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché
dell’art. l legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al
riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il
dato
soggettivo dell’autore della notificazione, con l’unica
differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione
del piego raccomandato. (Cass., 30 luglio 2009, n, 17748;
Cass., l aprile 2004, n. 6402).
Nel caso in esame il ricorso è stato notificato dall’Avv.
Muriti con consegna all’ufficio postale in data 5 maggio 2007,
coincidente con l’ultimo giorno utile per l’impugnazione e
dunque nei termini di legge.
Essendo
il
ricorso
tempestivo,
correttamente
la
notificazione è stata effettuata presso lo studio
dell’avvocato difensore della Serenella snc, ove la stessa
aveva eletto domicilio nel giudizio di merito.
Con il motivo del ricorso principale parte ricorrente
denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112
c.p.c. (principio della corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato), 61, 191, 420 e 447 bis c.p.c. (mancata
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dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi
ammissione della richiesta consulenza tecnica d’ufficio), in
riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.»
Parte ricorrente impugna il capo della sentenza nel quale
la stessa, pur dichiarando che il contratto
de quo è soggetto
alla disciplina di cui all’art. 392/1978, non ha provveduto
ripetizione dell’indebito.
Ritiene in particolare Michele Muriti che la Corte ha
errato nell’omettere di decidere sulla domanda di
determinazione del canone, da quantificarsi mediante la
richiesta C.t.u., nonché nella parte in cui ha respinto la
richiesta di restituzione delle somme pagate in eccesso sul
rilievo che la ricorrente non avrebbe indicato il canone
legale e non avrebbe dimostrato di aver corrisposto canoni
maggiori dello stesso.
Secondo parte ricorrente la sentenza impugnata, da un
lato ha omesso di provvedere sulla domanda di determinazione
del canone, dall’altro ha respinto la domanda di restituzione
sull’erroneo presupposto che fosse onere del ricorrente
quantificare sia il canone legale sia la differenza rispetto a
quello pagato.
Il motivo deve essere accolto.
Emerge dall’impugnata sentenza che il contratto di
locazione non poteva avere natura transitoria in quanto manca
ogni riferimento alle esigenze di tale natura. L’immobile
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alla determinazione del canone ed ha respinto la domanda di
inoltre è stato concesso in locazione senza il trasferimento
delle utenze che sono state attivate dallo stesso conduttore.
Ne consegue che il contratto deve essere disciplinato
dalla 1. 392/1978 e che devono essere restituite, ai sensi
dell’art. 79 della medesima legge, le somme versate in
Secondo
la
suddetta
disposizione
è
facoltà
del
conduttore, con azione proponibile non oltre il semestre dalla
riconsegna dell’immobile iocato, ripetere le somme sotto
qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei
limiti previsti dalla legge quale conseguenza della sanzione
di nulità di cui al primo comma dello stesso art. 79.
È giurisprudenza consolidata che in tema di locazione di
immobili urbani, il conduttore che agisce per la ripetizione
delle somme che assume di avere versato oltre la misura legale
del canone, non può limitarsi a produrre il contratto (di
locazione) contenente la clausola che prevede il pagamento di
tale canone in misura eccedente il limite legale, ma deve
provare – ove contestato dal locatore anche l’effettivo
versamento di quel canone nella misura così stabilita, atteso
che tale domanda ancorché rientrante nella competenza
funzionale del [pretore], ai sensi dell’art. 45 legge n. 392
del 1978, in quanto conseguenziale alla determinazione del
canone legale, resta, tuttavia, soggetta ai medesimi principi
che regolano la domanda di ripetizione di indebito (Cass., 17
marzo 1992, n. 3277).
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eccesso.
Il ricorrente, sin dal primo atto introduttivo, ha
prodotto le ricevute relative ai versamenti effettuati mentre
sul punto il convenuto non ha sollevato nessuna contestazione
né sul pagamento dei canoni né sull’entità delle somme
versate.
dopo aver stabilito che il
contratto di locazione non aveva natura transitoria, ma era
disciplinato dalla normativa sull’equo canone, in mancanza di
contestazione sul pagamento di tutti i canoni nella misura
indicata nel ricorso, avrebbe dovuto determinare il canone di
legge e stabilire quanto il Muriti aveva versato in eccesso
ammettendo la consulenza tecnica.
Con il ricorso incidentale si denuncia: 1) «Violazione di
legge ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa
applicazione dell’art. 182 c.p.c.»; 2) «Omessa e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia: l’eccezione di inapplicabilità degli artt. 12 e
segg. L. n. 392/78 ex art. 11, 1 ° co., D.L. n. 333/1992»; 3)
«Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.:
violazione e falsa applicazione dell’art. 26, lett. a), L. n.
392/78. Motivazione insufficiente e contraddittoria e
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e delle
regole sulla ripartizione dell’onere della prova.»
L’accoglimento
del
ricorso
l’assorbimento dell’incidentale.
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principale
comporta
L’impugnata sentenza,
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere
accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Venezia in diversa composizione, affinché
determini quanto il ricorrente ha pagato in eccesso nonché le
spese del giudizio si cassazione.
Riuniti i ricorsi, la Corte accoglie il primo motivo del
ricorso principale; dichiara assorbito l’incidentale.
Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 15 gennaio 2013
P.Q.M.