Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26680 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016), n. 26680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25180-2014 proposto da:
C.D., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 85, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)),- società con socio unico – in
Persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo
studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7418/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
18/9/2013, depositata il 19/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato MATTEO SILVESTRI (delega verbale avvocato GIAMPIERO
PROIA) difensore del controricorrente che chiede l’estinzione del
ricorso.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – la Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso (richiamando, tra l’altro, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11374).
2 – Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, C.D. conveniva in giudizio la Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes per il periodo 7.2.2007 – 31.3.2007, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per lo svolgimento dell’attività di data entry. primo Giudice rigettava la domanda e la Corte di appello di Roma, confermava tale pronuncia. Ritenevano i giudici di appello che, con l’introduzione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, il legislatore, salvaguardando il principio di regola-eccezione, avesse solo previsto precisi limiti temporali e quantitativi nonchè obblighi di comunicazione, nella specie rispettati.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, C.D. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’intimata Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso.
3 – E’ stato successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso.
Il suddetto atto di rinuncia è stato sottoscritto dal ricorrente personalmente e dal suo difensore (art. 390 c.p.c.) e notificato alla parte costituita che ha ritualmente accettato tale rinuncia ed anche la prospettata regolamentazione delle spese (contributo spese da parte del ricorrente, per il resto compensazione ex art. 391 c.p.c.).
4 – Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo.
5 – Nulla va disposto per le spese processuali essendo già intervenuta la regolamentazione delle stesse tra le parti (ex art. 391 c.p.c., u.c.).
6 – Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016