Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27062 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22958/2014 proposto da:

ALBALONGA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATINA 20, presso lo studio

dell’avvocato DAVID TERRACINA, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 895/6/2014 della COMMISSIOEN TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 13/01/2014 e depositata il 13/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Viviana Capozzi (delega Avvocato David Terracina),

per la ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 13 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 215/60/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della Albalonga spa avverso la cartella di pagamento IVA ed altro 2008, Osservava in particolare la CTR che la, pacifica, tardività della dichiarazione integrativa D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, comma 8 bis, fatta dalla società contribuente le precludesse la possibilità di modifica in senso a lei favorevole della dichiarazione “emendata” (Unico 2008). Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Albalonga spa deducendo un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, poichè la CTR ha affermato che la tardività della dichiarazione integrativa IVA per l’anno 2007 va considerata circostanza preclusiva dell’accertamento negativo della pretesa fiscale azionata con la cartella di pagamento impugnata.

In particolare la ricorrente basa lo sviluppo argomentativo della censura proposta sugli orientamenti di principio più volte espressi da questa Corte sulla emendabilità delle dichiarazioni fiscali; afferma perciò doversi limitare l’ipotesi di cui a detta disposizione normativa alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito vantato dal contribuente a “correzione” della dichiarazione “integrata”, rimanendo invece fermo il principio che tale facoltà di emenda spetta al contribuente stesso anche in sede contenziosa, qualora non sia altrimenti preclusa e comunque a prescindere dall’istanza di rimborso. Su tali questioni sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, dirimendo i relativi contrasti giurisprudenziali, hanno statuito che “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (sentenza n. 13378 del 2016).

Questo Collegio intende ribadire e dare seguito a tale arresto, pacificamente applicabile anche alla materia dell’IVA e specificamente nel caso di specie nell’ultimo principio di diritto enunciato, trattandosi appunto dell'”opposizione” del contribuente ad una “maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso della società contribuente”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va altresì accolto il ricorso del contribuente.

Equo risulta compensare le spese processuali, tenuto conto del recente consolidamento della giurisprudenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente; compensa le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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