Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27788 del 11/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27788 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 22950-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
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ricorrente –
contro
ITALSTAMPA SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata avverso la sentenza n. 92/19/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 14.6.2010, depositata il 28/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
Data pubblicazione: 11/12/2013
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
Ric. 2011 n. 22950 sez. MT – ud. 14-11-2013
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La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
Osserva:
La CTR di Milano ha respinto l’appello della “Italstampa srl” (in liquidazione) appello proposto contro la sentenza n.228/18/2008 della CTP di Milano che aveva
accolto il ricorso della predetta società- ed ha così annullato l’avviso di sospensione
del rimborso sull’istanza di sollecito del rimborso presentata 4.1.2006 e relativa ad
un credito IVA di E 5.164,57 risultante dalla dichiarazione afferente l’anno 1997.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’art.30 del DPR n.633/1972
consente di chiedere il rimborso IVA in eccedenza nel Modello Unico, senza che
detto diritto di restituzione possa essere negato per non avere la parte contribuente
omesso di compilare l’apposito modello VR.
L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione
(rubricato come:”Violazione e falsa
applicazione dell’art.38 bis del DPR n.633/1972, in relazione all’art.360 n.3 cpc”)
l’Agenzia —e dato atto che si tratta di impresa che ha cessato l’attività, siccome posta
in liquidazione- si duole del fatto che sia stata dal giudice di appello ritenuta
tempestiva la domanda proposta dal contribuente, per quanto questa non sia stata
presentata se non a mezzo della esposizione del credito in dichiarazione, e perciò
senza la specificazione dei presupposti che hanno determinato il verificarsi
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letti gli atti depositati
dell’eccedenza richiesta a rimborso, così impedendo all’Amministrazione finanziaria
di effettuare i necessari riscontri su questi ultimi.
Il motivo appare manifestamente infondato, alla luce della pregressa (prevalente, alla
quale si ritiene che si debba dare qui alimento) giurisprudenza di questa Corte:”La
domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal,,
annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di
imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro
dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto
del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso
costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi,
adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del
rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di
recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita,
ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di
decadenza previsto dall’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e, oggi, dall’art. 21,
comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione
ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012,
in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012 e Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 20039 del 30/09/2011, sicchè l’orientamento deve considerarsi ormai consolidato a
seguito di iniziali apparenti oscillazioni).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma 5 maggio 2013
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
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contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013