Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27235 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27235
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19826-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CILLONI VERDE AZIENDA AGRICOLA DI C.L. E V.M.
S.S., C.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114
presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANDREA PELLEGRINI giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 211/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, emessa e depositata il 28/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;
udito l’Avvocato Antonino Salmeri (delega Avvocato Luigi Parenti) si
rimette alla relazione favorevole.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. La questione controversa è “se sia ammissibile l’esposizione di un credito IVA nell’anno 2007 (Mod.Unico 2008) non riportato nella precedente dichiarazione che risulta omessa (per l’anno 2006)” ovvero se residui “la sola possibilità di chiedere il rimborso c.d. anomalo (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21)”.
2. Il primo motivo di ricorso (“violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30, 54 bis e 55, nonchè del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3 e del D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1 tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, è infondato, poichè la sentenza impugnata è conforme all’orientamento di recente avallato delle Sezioni Unite di questa Corte n. 17757 dell’8 settembre 2016, la quale ha formulato il seguente principio di diritto: “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.
3. Anche il secondo motivo subordinato (“violazioe e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30, 54 bis e 55, nonchè dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, appare infondato, in quanto il giudice d’appello non si è. limitato ad affermare che “nel caso di specie non risulta essere stata contestata l’esisten.za del credito”, ma ha aggiunto che detto credito risulta “peraltro dimostrato dalla documentazione prodotta dalla società”, in piena sintonia con il richiamato arresto nomofilattico.
4. Parimenti infondato appare infine il terzo motivo (“nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, poichè il giudice d’appello, nel fare specifico riferimento – ai fini della ritenuta esistenza del credito Iva in questione – alla “documentazione prodotta” dalla parte contribuente, ha supportato la propria decisione con una motivazione non già apparente, ma eventualmente censurabile con riguardo alla esistenza e natura della documentazione medesima.
5. Al rigetto del ricorso non fa seguito la condanna alla rifusione delle spese processuali, le quali vanno compensate in ragione della recente risoluzione del contrasto interpretativo de quo ad opera delle Sezioni Unite di questa Corte.
6. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016