Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27075 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. un., 28/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17462-2015 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FEGATELLI,
che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AUTOMOBIL CLUB DI L’AQUILA, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo
studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO CAMERINI, per delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6432/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 30/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
uditi gli avvocati Francesca FEGATELLI ed Adriano ROSSI per delega
dell’avvocato Francesco Camerini;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO
Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.V., ex dirigente dell’Automobile Club dell’Aquila, adiva il Consiglio di Stato per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Consiglio di Stato, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione di alcune indennità per gli anni compresi tra il 1989 e il 1993 con condanna dell’Automobile Club al pagamento delle dette somme. Il Consiglio di stato con il provvedimento impugnato osservava che la competenza era propria perchè la sentenza di primo grado era stata riformata e rigettava l’eccezione di prescrizione ultradecennale. Osservava che il Tar aveva accolto la domanda di corresponsione dell’indennità di direzione dal Febbraio del 1993 nella misura del 75% dello stipendio annuo e per gli anni dal 1988 al 1992 in una misura ragionevole e congrua; il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione solo in relazione al fatto che l’interruzione della prescrizione era avvenuto il 9.8.1994. L’Automobile Club intimata non aveva comunque versato nulla. Per gli anni precedenti il 1993, non coperti da prescrizione, tenuto conto della statuizione già intervenuta occorreva, come misura di esecuzione, corrispondere al ricorrente un importo pari al 40% loro annuo tenuto conto di quanto già percetto, valutate tutte le circostanze del caso.
Avverso la detta sentenza propone ricorso il C. con due motivi; resiste controparte con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega l’illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e dell’art. 110 c.p.c. per questioni attinenti alla giurisdizione nonchè l’illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione di legge con riferimento agli artt. 362 e 110 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 34, 112, 114 c.p.c., nonchè ex art. 111 Cost. Per violazione degli artt. 24, 3 e 36 Cost. il tutto per eccesso di potere giurisdizionale. Il Giudice dell’ottemperanza aveva sostituito i propri criteri a quelli dell’Ente adottando un provvedimento che invece spettava all’Ente come da decisione amministrativa passata in cosa giudicata.
Con il secondo motivo si allega l’illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e dell’art. 110 c.p.c. per questioni attinenti alla giurisdizione nonchè l’illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione di legge con riferimento agli artt. 362 e 110 c.p.c. in combinato disposte con gli artt… 34, 112 e 114 c.p.c., nonchè ex art. 111 Cost. in combinato disposto con gli artt. 3, 24 e 36 Cost. il tutto per eccesso di potere giurisdizionale discrezionale e diniego della dovuta tutela effettiva ed integrale anche alla luce dell’art. 24 Cost. Il C. aveva chiesto che la liquidazione del dovuto avvenisse da parte dell’Ente eventualmente con la nomina di un Commissario ad acta con un provvedimento motivato e quindi censurabile in via giudiziaria.
I due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto sollevano entrambi profili di eccesso di potere giurisdizionale da parte dei Consiglio di Stato che avrebbe liquidato direttamente il dovuto travalicando le proprie attribuzioni; si tratta di doglianze palesemente inconferenti posto che in piena evidenza il Consiglio di Stato adito in sede di ottemperanza ha applicato l’art. 114 c.d.a., comma 4, lett. a “il Giudice in caso di accoglimento del ricorso, ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione”. Non vi è stato alcun eccesso di potere ma un legittimo esercizio di attribuzioni che derivano direttamente dalla legge e che sono perfettamente coerenti con il sistema del giudizio di ottemperanza nel suo complesso. Questa Corte a Sezioni Unite ha peraltro precisato che “in tema di giudizio di ottemperanza, l’art. 114 c.p.a., comma 4, lett. a, non limita il potere giudiziale di emanazione diretta dell’atto amministrativo ai soli casi di attività vincolata della ma lascia ai giudice potere di decidere, in relazione alla fattispecie concreta, se emanare il provvedimento in luogo dell’amministrazione, senza che osti la natura discrezionale del provvedimento stesso (nella specie, valutazione comparativa per cattedra universitaria)” (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2015, n. 6494; cfr. anche Cass. Sez. Un. 19 luglio 2013, n, 17654).
Si deve quindi dichiarare inammissibile.1 ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016