Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27349 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, (ud. 08/06/2016, dep.29/12/2016),  n. 27349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10797/12) proposto da:

N.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dagli Avv.ti Alessandro Vasta e Mario Tonucci

del foro di Padova ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via P.ssa Clotilde n. 7;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentato e difeso dall’Avv.to Luigi Pasetto

del foro di Verona e dall’Avv.to Francesco Capecci del foro di Roma,

in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso,

ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, piazza della Libertà n. 10;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 584

depositata il 18 marzo 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Piergiorgio Della Porta Rondini (con delega

dell’Avv.to Mario Tonucci), per parte ricorrente, e Arianna Fiocco,

per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 maggio 1998 B.G. evocava, dinanzi al Tribunale di Verona, il geom. N.G. esponendo di avere conferito al convenuto, geometra, l’incarico di progettare la costruzione di un fabbricato (villetta bifamiliare) sito in (OMISSIS), nonchè di direttore dei lavori e calcolatore, corrispondendogli L. 13.884266 per la sua attività; proseguiva assumendo che dopo la consegna dei lavori, aveva affidato ad un ingegnere il compito di verificare la staticità e la stabilità dell’edificio realizzato, il quale riscontrava deficienze ed irregolarità, per cui chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inadempimento contrattuale del convenuto.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del N., il quale eccepiva l’intervenuta decadenza e prescrizione, contestando nel merito la domanda, il giudice adito, previa istruzione della causa con c.t.u., rigettava la domanda.

In virtù di rituale appello interposto dal B., la Corte di appello di Venezia, nella resistenza dell’appellato, disposta ed effettuata nuova c.t.u., accoglieva il gravame e in riforma della decisione di primo grado, in accoglimento della originaria domanda, condannava il professionista al risarcimento dei danni quantificati in Euro 60.000,00.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che dalla c.t.u. emergeva che le fondazioni dell’edificio non erano armate in modo corretto, essendo state riscontrate deficienze dell’armatura dei pilastri dovute ad errori esecutivi, oltre ad essere stati sottolineati errori di progettazione e di calcolo quanto alle travi di fondazione, vizi che pur non avendo conseguenze sulla stabilità e sicurezza delle strutture sotto il profilo della pubblica e privata incolumità, comportavano comunque una diminuzione di valore dell’unità immobiliare che veniva quantificata nella misura del 25%.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il N., sulla base di quattro motivi, cui ha replicato con controricorso il B., contenente anche ricorso incidentale condizionato affidato alla lettura del terzo motivo del ricorso principale eventualmente alla luce dell’art. 384 c.p.c., cui il ricorrente principale ha resistito con controricorso ex art. 371 c.p.c..

In prossimità della pubblica udienza parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. Parte controricorrente ha depositato in udienza atto di rinuncia al ricorso incidentale condizionato, con in calce l’apposizione del visto da parte del difensore del ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, dichiarata l’estinzione del ricorso incidentale condizionato in conseguenza della relativa rinunzia da parte del controricorrente, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c..

Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2226, 2230 e 2847 c.c., ed in subordine degli artt. 2226 e 2230 con riferimento all’art. 2946 c.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la corte di merito omesso di pronunciare sulle eccezioni da lui sollevate in primo grado e ribadite in secondo grado, di decadenza e prescrizione delle azioni esercitate dal B., sia per responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale. Invero anche a considerate i due incarichi conferiti come un’unica attività rivolta alla realizzazione di un risultato utile costituito dalla realizzazione di un immobile avente idoneità all’uso abitativo – prima fase di elaborazione del progetto ed una seconda di costruzione – i termini di decadenza e di prescrizione sarebbero quelli di cui all’art. 2226 c.c., decorrenti dalla data del collaudo, ossia dal 3.12.1987, come riportato nel verbale doc. 2 del fascicolo di primo grado dello stesso ricorrente.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, pronunciando sulla questione dell’applicabilità alle prestazioni di opera intellettuale dell’art. 2226 c.c., comma 2, decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ha statuito che la disciplina in tema di decadenza e di prescrizione dettata dalla citata norma non trova si applica alle prestazioni in questione (Cass. SS.UU. 28 luglio 2005 n. 15781), con la conseguenza che la garanzia che il committente fa valere nei confronti del progettista per asseriti vizi e/o difformità è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, atteso che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi esclusivamente tenendo presente la natura dell’attività esercitata (art. 1176 c.c.), che ha come contenuto una obbligazione di mezzi. In particolare, sostiene questa Corte che “Le disposizioni dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 c.c.; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione – priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista – fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata ” (Cass. SS.UU. n. 15781 del 2005 cit.; Cass. 20 aprile 2006 n. 9309).

Dal tenore della comparsa di costituzione in appello del professionista – il cui esame è consentito in considerazione della natura del vizio dedotto di omessa pronuncia – risulta che l’appellato, integralmente vittorioso in primo grado, nell’atto di costituzione ha riproposto l’eccezione in termini di decadenza e prescrizione (v. pag. 13 e segg. dell’atto in questione), ma nessuna pronuncia vi è stata sul punto, peraltro neanche del giudice di primo grado (in ragione della ritenuta infondatezza nel merito della domanda attorea), nonostante il N. avesse certamente interesse ad ottenere, per l’ipotesi che in sede di gravame l’esito del giudizio di primo grado fosse rovesciato, che al giudice d’appello fosse devoluta, condizionatamente a tale evenienza, la decisione sulla eccezione di prescrizione.

Tale interesse, per concretizzarsi, non abbisognava dell’esercizio di un’impugnazione in via incidentale e, dunque, di un appello incidentale per la ragione che pur non essendovi stata alcuna decisione a riguardo, nessuna critica vi era da rivolgere alla sentenza di primo grado favorevole al convenuto e, dunque, difettava il presupposto necessario di un appello incidentale. La determinazione di un dovere di pronuncia su detta eccezione in capo al giudice d’appello, non supponendo una critica alla decisione di primo grado e, dunque, esorbitando dal profilo dell’impugnazione incidentale, deve allora intendersi affidata all’istituto della c.d. mera riproposizione della domanda di cui all’art. 346 c.p.c., trattandosi solo della conferma dell’interesse ad ottenere la decisione sulla eccezione di prescrizione sempre condizionatamente all’eventuale accoglimento dell’appello principale e, dunque, al riconoscimento della fondatezza della domanda principale. Si tratta, quindi, solo di “riproporre” la situazione di primo grado (in tal senso cfr Cass. SS.UU. n. 7700 del 2016).

Inoltre assumendo il ricorrente che i lavori in questione si erano conclusi nell’anno 1987, per essere stato effettuato il collaudo il 3 dicembre 1987 (come da verbale prodotto dallo stesso attore), dal momento che il presente giudizio è stato introdotto nel maggio 1998, ben potrebbe essere maturata la prescrizione decennale ove non fosse intervenuto un atto interruttivo della prescrizione in epoca anteriore alla notifica dell’atto di citazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata non avendo indicato alcun elemento dal quale desumere il momento di decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione, vi è evidente violazione di legge, ciò a prescindere dal contare poi che l’accertamento in relazione alle circostanze del caso concreto è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se esaurientemente e logicamente motivato.

Con il secondo motivo il ricorrente nel denunciare la violazione e la falsa applicazione della L. n. 1086 del 1971, art. 21 e del D.M. 27 luglio 1985, lamenta che il giudice di appello abbia acriticamente recepito le valutazioni del c.t.u. di secondo grado, il quale tra la normativa individuata come vigente all’epoca della costruzione dell’edificio ha indicato la L. n. 1086 del 1971 ed il D.M. 27 luglio 1985 (che individua le norme tecniche alle quali dovrebbero uniformarsi le costruzioni), sulla cui base ha valutato la rispondenza della costruzione de qua alle buone regole tecniche, nonostante i lavori dell’immobile fossero stati iniziati l’11.11.1985 e terminati il 27.6.1987, dunque in un momento in cui era ancora vigente il D.M. 1 aprile 1983, per essere entrato in vigore il D.M. 1985 solo il 17.11.1986.

Con il terzo motivo il ricorrente nel denunciare ancora la violazione e la falsa applicazione della L. n. 1086 del 1971, art. 21 e del D.M. 27 luglio 1985, nonchè un vizio di motivazione, lamenta che il c.t.u. nominato in secondo grado, le cui conclusioni sono state accolte dal giudice di appello, abbia valutato elementi della costruzione non progettati nè realizzati in cemento, non essendovene la necessità, per essere rimessa alla scelta del progettista la tipologia della costruzione, dei carichi di progetto e della destinazione d’uso prevista, facendo applicazione di una normativa non vigente all’epoca di realizzazione dell’opera. Prosegue ribadendo che la acritica adesione alle conclusioni del c.t.u. ha comportato che nessuna risposta sia stata fornita alle critiche mosse dal ricorrente all’elaborato peritale, in particolare l’applicazione di norme sismiche ad una zona che al tempo tale ancora non era, il mancato impiego del cemento armato che all’epoca non era previsto come necessario. Inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria laddove riconosce che i vizi di stabilità e/o di staticità dell’edificio non sussistono, gli unici vizi a costituire il fondamento della domanda attorea, e ciò nonostante ha riconosciuto che detti vizi hanno comportato una diminuzione di valore del bene incomprensibilmente quantificata nel 25%.

Infine il ricorrente fa rilevare come la corte distrettuale abbia anche omesso di pronunciare sulla deduzione secondo cui la costruzione esorbiterebbe dalle competenze di un geometra e al riguardo indica la comparsa conclusionale e la memoria di replica.

Con il quarto ed ultimo motivo il professionista lamenta il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per essere stato il danno liquidato in assenza di prova quanto alla sua esistenza, al nesso causale e alla entità dello stesso, percentuale del 25% peraltro riferita ad un valore dell’immobile stimato assolutamente fuori mercato per una costruzione degli anni ‘80.

Le censure ulteriori rimangono assorbite dal pregiudiziale accertamento relativo alla maturazione della prescrizione.

In conclusione, dichiarato estinto il ricorso incidentale condizionato per intervenuta rinuncia, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata ed il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Venezia, diversa sezione, dovrà esaminare l’eccezione di prescrizione, adeguandosi ai principi di diritto sopra enunciati. Lo stesso giudice dovrà anche provvedere alla regolamentazione delle spese di questa fase del giudizio.

PQM

La Corte, dichiara estinto il ricorso incidentale condizionato per intervenuta rinuncia;

accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata e rinvia a diversa Sezione della Corte di appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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