Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27436 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10013/2016 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1112/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 22/07/2015 e depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello del sig. J.M., cittadino pakistano, avverso la decisione del Tribunale di rigetto del suo ricorso avverso il diniego di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale.

La Corte ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto:

a) il racconto del richiedente non era credibile, non avendo egli avuto cura di circostanziare adeguatamente i fatti;

b) comunque i fatti da lui narrati (gravi minacce da parte di appartenenti a un gruppo terroristico, che avevano compiuto una rapina nel negozio di gioielliere di suo padre e, dopo essere stati arrestati dalla polizia, avevano ferito gravemente il richiedente stesso ed ucciso suo fratello perchè si rifiutavano di ritrattare il riconoscimento effettuato degli autori della rapina) non integravano gli estremi della persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi o di appartenenza a un particolare gruppo sociale;

c) in ogni caso, non era possibile ricavare la prova che le autorità locali di polizia in concreto non potessero o volessero garantire adeguata protezione al richiedente.

Ha inoltre negato il riconoscimento:

d) della protezione sussidiaria, non ricorrendone i presupposti di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

e) della protezione umanitaria, difettandone il presupposto dei seri motivi di carattere umanitario, nonostante la complessità della situazione politica del Pakistan;

d) del diritto di asilo (ai sensi dell’art. 10 Cost.), sostanziandosi tale diritto in nient’altro che gli istituti di protezione internazionale già menzionati.

2. – Il il sig. J. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, si censura la ratio decidendi sopra sintetizzata sub a).

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè la decisione della Corte d’appello è sorretta, quanto alla diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, anche dalle alternative ed autonome rationes decidendi sub b) e c), che non sono fatte oggetto di censura.

4. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si censura la ratio decidendi sopra indicata sub d), sostenendosi che in Pakistan sussiste una situazione di insicurezza integrante gli estremi del grave pericolo di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) cit..

4.1. – Il motivo è inammissibile perchè solleva questioni del tutto nuove, che il ricorrente neppure afferma di aver dedotto nel giudizio di appello”;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, pur precisando che l’Amministrazione intimata si è invece difesa con controricorso;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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