Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27391 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.29/12/2016), n. 27391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7172-2015 proposto da:
EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS), Società con socio unico in persona del
legale rappresentante pro – tempore elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MUNDULA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO RENZELIA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
RICCI TRASPORTI DI R.G. E C. SNC, AGENZIA ENTRATE DIREZIONE
PROV.LE (OMISSIS) DI MILANO – UFFICIO TERRITORIALE MILANO (OMISSIS);
– intimati –
sul ricorso 8436-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro –
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESSI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
RICCI TRASPORTI DI R.G. E C SNC, in persona del legale
rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma
Piazza Cavour presso la Cassazione rappresentata e difesa
dall’Avvocato VINCENZO CONFORTI giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4814/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANZON ENRICO;
atteso che i ricorsi in epigrafe devono essere riuniti, riguardando
la medesima sentenza;
Atteso che ai sensi dell’art. 380 c.p.c. bis, sono state depositate e
ritualmente comunicate le seguenti relazioni:
nel procedimento R.G. n. 7172/2015.
Fatto
FATTO E DIRITTO
“Con sentenza in data 4 luglio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da Equitalia Nord spa avverso la sentenza n. 85/26/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso di Ricci Trasporti di R.G. e C. snc contro la cartella di pagamento IVA 2008. La CTR rilevava in via pregiudiziale ed assorbente l’eccepita inesistenza giuridica della notificazione dell’atto riscossivo de quo, per mancanza della relata di notifica, con conseguenziale nullità dell’ atto medesimo.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Nord deducendo due motivi.
La società contribuente resiste con controricorso.
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 162 c.p.c., poichè la CTR ha affermato che la mancanza di relata di notifica implica l’inesistenza della procedura notificatoria “diretta” dell’agente della riscossione e quindi la nullità della cartella esattoriale.
Il motivo si palesa fondato.
E’ infatti consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Sez. 5, n. 6395 del 2014).
La sentenza impugnata si discosta da tale arresto nomofilattico e merita dunque di essere cassata.
La fondatezza del primo motivo è assorbente del secondo relativo alle spese processuali.
Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo che, uniformandosi a detto principio di diritto, esaminerà le ulteriori questioni oggetto del gravame alla sentenza di primo grado che erano state ritenute assorbite”.
Nel procedimento R.G. n. 8436/2015.
“Con sentenza in data 4 luglio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto clan’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 85/26/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso di Ricci Trasporti di R.G. e C. snc contro la cartella di pagamento IVA 2008. La CTR rilevava in via pregiudiziale ed assorbente l’eccepita inesistenza giuridica della notificazione dell’atto riscossivo de quo, per mancanza della relata di notifica, con conseguenziale nullità dell’ atto medesimo.
Avverso la decisione ha. proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo.
La società contribuente resiste con controricorso.
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, L. n. 890 del 1982, art. 3, poichè la CTR ha affermato che la mancanza di relata di notifica implica l’inesistenza della procedura notificatoria “diretta” dell’agente della riscossione e quindi la nullità della cartella esattoriale.
Il motivo si palesa fondato.
E’ infatti consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Sez. 5, n. 6395 del 2014).
La sentenza impugnata si discosta da tale arresto uomo filattico e merita dunque di essere cassata.
Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui art. 375, c.p.c., per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo che, uniformandosi a detto principio di diritto, esaminerà le ulteriori questioni oggetto del gravame alla sentenza di primo grado che erano state ritenute assorbite”.
Il Collegio condivide le relazioni depositate.
In accoglimento dei ricorsi, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016