Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27299 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21673/2009 R.G. proposto da:

D.D.P. ved. I., I.G., IN.GI.,

I.A., IN.AN. ed I.P., tutti quali eredi di

I.F., B.G., F.G.,

L.G., N.R., quale unica erede di N.G.,

M.G., quale coerede di M.R., tutti elettivamente

domiciliati in Messina, Via Pippo Romeo n. 4, presso lo studio

dell’Avv. Fabrizio Mobilia, che li rappresenta e difende in forza di

procura speciale a margine delle pagine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e nei confronti di:

M.V. (residente in (OMISSIS)), M.L.,

M.M.G., M.A., MA.AN., M.V.

(residente in (OMISSIS)), M.D.;

– litisconsorti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, Sezione Staccata di Messina, n. 64/02/2008, depositata il

25/06/2008; e sul ricorso riunito iscritto al n. 21679/2009 RG

proposto da:

N.R., quale unica erede di N.G., elettivamente

domiciliata in Messina, Via Pippo Romeo n. 4, presso lo studio

dell’Avv. Fabrizio Mobilia, che la rappresenta e difende in forza di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 63/02/2008 della Commissione Tributaria

regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, depositata il

25/06/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Paolo Gentili per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

SOLDI Anna Maria, la quale preliminarmente si è rimessa alla

decisione della Corte circa la notifica dell’ordinanza di

integrazione del contraddittorio nei confronti di

M.M.G. e, nel merito, ha concluso per l’accoglimento dei motivi

secondo e terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.D.P. ved. I., I.G., IN.GI., I.A., IN.AN. ed I.P., tutti quali eredi di I.F., B.G., F.G., L.G., N.R., quale unica erede di N.G., M.G., quale “coerede” di M.R., propongono ricorso per cassazione, iscritto al n. 21673/09 e affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, Sez. Staccata di Messina, n. 64/02/2008, depositata in data 25/06/2008, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso di quota IRPEF, indebitamente trattenuta all’atto della liquidazione dei rispettivi T.F.R., è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti, disponendo il rimborso delle ritenute fiscali indebitamente, a suo tempo, trattenute D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 17 maggiorate degli interessi di legge e del beneficio della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

In parziale accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate i giudici d’appello hanno, infatti, affermato non spettare ai contribuenti la rivalutazione monetaria, stante la speciale disciplina, rispetto a quella civilistica (art. 1224 c.c. e art. 429 c.p.c.) dettata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44 per le ipotesi di riconoscimento del diritto al rimborso di imposte indebitamente versate e considerato inoltre che i richiedenti non avevano dimostrato l’esistenza di un danno maggiore di quello risarcito mediante la corresponsione di interessi.

In accoglimento, poi, dell’appello incidentale dei contribuenti (non avendo i giudici di primo grado indicato la data di decorrenza degli interessi), i giudici a quibus hanno poi affermato che gli interessi di legge decorrono “nella misura del 6% su ciascun semestre solare, dalla data dí cessazione del rapporto di lavoro… fino alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo il semestre in cui tale ordinativo è emesso”.

Gli stessi giudici hanno infine condannato i contribuenti alle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate in Euro 800,00.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2. Con separato ricorso, iscritto al n. 21679/09, N.R., quale unica erede di N.G., impugna sulla base di tre motivi, la sentenza della C.T.R. della Sicilia, Sez. Staccata di Messina n. 63/02/2008, depositata in data 25/06/2008, che pronunciando sul distinto appello proposto dalla predetta avverso la medesima decisione di primo grado già appellata dalla stessa parte unitamente ad altri nel procedimento separatamente trattato alla medesima udienza e deciso in pari data con la sentenza impugnata nel primo ricorso, ha deciso negli stessi termini di quest’ultima.

Anche in tale procedimento la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

3. Chiamati i ricorsi alla stessa udienza del 26/11/2015 e disposta la riunione, questa Corte, con ordinanza interlocutoria resa in pari data, ha rinviato le cause a nuovo ruolo disponendo, con riferimento al ricorso iscritto al n. 21673/09 R.G., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi di M.R..

4. Entro il termine all’uopo concesso M.G. ha notificato atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di M.V. (residente in Milano), M.L., M.M.G., M.A., MA.AN., M.V. (residente in Acireale), M.D..

Nessuno di questi ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Va preliminarmente rilevato che la parte onerata non ha ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi di M.R., non essendo andata a buon fine la notifica tentata nei confronti di uno di essi, M.M.G., risultata irreperibile all’indirizzo indicato e dovendosi tale esito considerare motivo di inesistenza della notifica (cfr. Cass., Sez. U, n. 14916 del 20/07/2016).

Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo limitatamente però al ricorso proposto con riferimento alla posizione di M.R., essendo le restanti parti legate a quest’ultima da mero litisconsorzio facoltativo (cfr. Sez. 1, n. 18714 del 06/09/2007, Rv. 599025; Sez. 3, n. 16018 del 07/07/2010, Rv. 614007; Sez. 3, n. 21170 del 20/10/2015, Rv. 637616).

5. Con riferimento, dunque, alle restanti posizioni mette conto anzitutto rilevare che i ricorsi riuniti propongono motivi perfettamente sovrapponibili e che pertanto gli stessi possono essere esaminati congiuntamente, ciascuno di quelli del primo ricorso insieme con quello corrispondentemente articolato nel secondo.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1224 c.c., in punto di mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sul credito d’imposta vantato.

Secondo la prospettazione difensiva la norma invocata, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, è stata ritenuta da questa Corte applicabile anche alle pretese restitutorie vantate dal contribuente in sede di contenzioso tributario; i ricorrenti richiamano inoltre il principio affermato dalle Sezioni unite con sentenza n. 19499 del 16/07/2008 secondo cui, in caso di ritardato pagamento di un’obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva per qualunque creditore.

6. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla statuita loro condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio, pur avendo i giudici a quibus ritenuto “non censurabile” il comportamento di quelli di primo grado (che, in ragione dell’integrale accoglimento del ricorso introduttivo, avevano condannato l’Agenzia resistente alla refusione delle spese relative) e pur avendo gli stessi accolto l’appello incidentale in relazione alla mancata indicazione della decorrenza dei riconosciuti interessi moratori.

7. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15 e art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la C.T.R. condannato per intero la parte privata, pur parzialmente vittoriosa, a sostenute dall’altra parte in entrambi i gradi del giudizio.

8. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte (Sez. 5, n. 26403 del 30/12/2010; Sez. 14/12/2011; Sez. 5, n. 3125 del 12/02/2014; Sez. 6 – 5, Ord. n. 7803 del 20/04/2016) ha già avuto modo di affermare il principio – cui il collegio ritiene di dare continuità – secondo cui “in tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili l’art. 1224 cod. civ., comma 1 e art. 1284 cod. civ., stante la speciale disciplina del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44 – relativa a tutti gli interessi dovuti dall’amministrazione finanziaria in dipendenza di un rapporto giuridico tributario – la specialità della fattispecie tributaria impone un’interpretazione restrittiva dell’art. 1224 cod. civ., comma 2; pertanto, il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell’art. 2697 cod. civ., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l’indisponibilità del denaro, a cagione dell’inadempimento, ed ad offrirne prova rigorosa”.

Nella specie, per come è incontestato, nessuna allegazione in ordine alla sussistenza di un maggior danno risarcibile rispetto a quello già ristorato con il riconoscimento degli interessi, è stata effettuata dal contribuente onde la sentenza impugnata, su tale capo, rimane immune da censura.

9. E’ invece fondato il terzo motivo, di rilievo logico preliminare.

Secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (Sez. 3, n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619214; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368; Sez. L, n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931; Sez. 6 – L, Ord. n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993).

E’ stato inoltre precisato che “in caso di accoglimento parziale della domanda, possono sussistere i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, totale o parziale, delle spese legali qualora la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli assunti avversari, ma non sussiste un’ipotesi di soccombenza reciproca; ne consegue che la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata a pagare per l’intero le spese legali sostenute dall’altra parte, in quanto questa possibilità è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale – espressamente motivata – di trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 cod. proc. civ.” (v. Sez. 3, n. 4755 del 09/03/2004, Rv. 570894).

Le sentenze impugnate, avendo condannato i ricorrenti alle spese di entrambi i gradi di giudizio – ancorchè ne risulti accolta, all’esito finale della lite, la domanda principale di rimborso delle ritenute fiscali indebitamente trattenute, maggiorate degli interessi di legge, con il rigetto invece della sola domanda accessoria di riconoscimento del maggior danno – non hanno fatto corretta applicazione di tali principi e vanno quindi, sul punto, cassate con rinvio a diversa Sezione della C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo grado.

Resta naturalmente assorbito l’esame del secondo motivo di entrambi i ricorsi.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio relativo al ricorso introduttivo proposto da M.R., compensando le relative spese; con riferimento ai restanti rapporti processuali, rigetta il primo motivo di entrambi i ricorsi riuniti; accoglie il terzo; dichiara assorbito il secondo; cassa entrambe le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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