Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27572 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.30/12/2016), n. 27572
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Roma con ordinanza n. R.G. 41423/2012 depositata il 20/06/2016, nel
procedimento tra:
– AVIS BUDGET ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA
COLA DI RIENZO 92 presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE
che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente,
dall’avvocato VINCENZO DE NISCO, in virtù di procura speciale in
calce alla memoria difensiva;
– ROMA CAPITALE;
– EQUITALIA SUD S.P.A.;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Riccardo
Fuzio, che chiede dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di
Roma.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma ha sollevato di ufficio conflitto negativo di competenza con ordinanza del 17-6-2016 nel procedimento N.R.G n. 414213/2012 tra Avis Budget s.p.a e Roma Capitale ed EQUITALIA SUD S.P.A;
che manca agli atti la prova che tale ordinanza è stata comunicata alle parti.
PQM
La Corte manda al Tribunale di Roma perchè invii la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza in oggetto ed, in ipotesi che tale comunicazione non sia avvenuta, provveda ad effettuarla.
Rinvia il procedimento a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016