Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27572 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma con ordinanza n. R.G. 41423/2012 depositata il 20/06/2016, nel

procedimento tra:

– AVIS BUDGET ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

COLA DI RIENZO 92 presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente,

dall’avvocato VINCENZO DE NISCO, in virtù di procura speciale in

calce alla memoria difensiva;

– ROMA CAPITALE;

– EQUITALIA SUD S.P.A.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Riccardo

Fuzio, che chiede dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di

Roma.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Roma ha sollevato di ufficio conflitto negativo di competenza con ordinanza del 17-6-2016 nel procedimento N.R.G n. 414213/2012 tra Avis Budget s.p.a e Roma Capitale ed EQUITALIA SUD S.P.A;

che manca agli atti la prova che tale ordinanza è stata comunicata alle parti.

PQM

La Corte manda al Tribunale di Roma perchè invii la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza in oggetto ed, in ipotesi che tale comunicazione non sia avvenuta, provveda ad effettuarla.

Rinvia il procedimento a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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