Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27547 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.30/12/2016), n. 27547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27040/2015 proposto da:
A.M.G., M.V., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FILIPPO EREDIA 12, presso lo studio dell’avvocato CARLO
TESTA, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS), AGENZIA
DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS), AGENZIA DELLE
ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS), AGENZIA DELLE
ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2693/28/9015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, emessa il 27/04/2015 e depositata il 13/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito l’Avvocato Carlo Testa, per i ricorrenti, che si riporta al
ricorso.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti sono ispettori del Lavoro, cui è stata elargita una indennità per attività svolta nell’esercizio delle loro funzioni.
Essi ritengono di doversi giovare di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che, accogliendo il ricorso di alcuni loro colleghi, ha dichiarato non tassabile quell’indennità, per via della sua natura risarcitoria e non remunerativa, cd ha dunque disposto la restituzione della somma relativa, versata al Fisco dai contribuenti a suo tempo.
I ricorrenti, a seguito di tale sentenza, hanno diffidato l’Agenzia delle Entrate, chiedendo che, in analogia a quanto disposto per i loro colleghi, fosse loro restituita l’imposta pagata su quelle indennità; pretendendo altresì, proprio a cagione della infondatezza della imposta, la rideterminazione dell’Irpef per il 1997.
Formatosi, su tale istanza, il silenzio rifiuto, i ricorrenti hanno proposto ricorso, invocando, tra l’altro, il giudicato esterno (quello riguardante i colleghi).
La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda, osservando che la situazione coperta dal giudicato non era assimilabile a quella vantata dai ricorrenti.
Avverso tale pronuncia i contribuenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi.
Il ricorso appare in fondato.
Il primo motivo denuncia violazione delle norme sul giudicato esterno. Ritengono i ricorrenti che la CTR ha errato nel ritenere non estensibile a loro il giudicato ottenuto da colleghi, sulla medesima questione.
Ma il motivo è infondato.
La sentenza della CTP, passata in giudicato, ha riguardato la non imponibilità di somme, e solo quella, e dunque l’obbligo dell’Agenzia di restituire il contributo versato a titolo di imposta su quelle somme, restituzione che l’Agenzia ha effettuato.
Invece, i ricorrenti qui hanno chiesto all’Agenzia, non solo la restituzione anche a loro dell’imposta illegittimamente versata, ma anche la liquidazione ex novo dei redditi imponibili per l’anno 1997.
Si intende dunque che l’oggetto della presente domanda è diverso da quello coperto dal giudicato esterno. Diversi sono pure gli anni in considerazione.
Nè si può dire che avendo la CTP deciso che le somme erogate agli ispettori hanno natura risarcitoria, e dunque non sono imponibili, tale statuizione costituisce giudicato per tutti gli altri Ispettori, invocando in ciò la regola per cui se il giudicato cade sui presupposti dell’imposta, esso vale anche per i terzi in analoghe situazioni. E’ evidente infatti che la pronuncia riguarda la qualificazione giuridica dell’emolumento (se quest’ultimo sia, cioè, risarcimento o indennità) e dunque la sua tassabilità in termini di IRPEF, questione sulla quale non si forma alcun giudicato, ben potendo altra corte decidere diversamente rispetto ad altri ricorrenti.
Inoltre, i giudicati nei confronti dei colleghi si erano già formati prima del giudizio di appello, con la conseguenza, che in quella fase avrebbero dovuto essere eccepiti, e non risulta che ciò sia avvenuto.
Sia comunque detto, a tal fine, che le somme corrisposte agli Ispettori in occasione dell’espletamento di incarichi fuori sede, sono state ritenute, successivamente alla decisione della CTP invocata come giudicato, come indennità di trasferta soggette a tassazione, a differenza di quanto opinato dalla sentenza di merito suddetta, richiamata come precedente vincolante (Sez. 5 n. 14291 del 2009; Sez. 5. n. 798 del 2011; Sez. 5 n. 22400 del 2014).
Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per avere la CTR ritenuto che l’istanza fatta dai ricorrenti e rivolta all’Agenzia affinchè quest’ultima applicasse il giudicato esterno rimborsando loro le somme pagate indebitamente e conseguentemente determinasse nuovamente l’IRPEF non era da considerarsi come un’istanza di autotutela sulla quale potesse formarsi un diniego impugnabile.
Ma risulta evidente che la richiesta di liquidare nuovamente le dichiarazioni dei redditi (dal 1997 al 2004) era connessa all’applicazione del giudicato, ed anzi a questa conseguente. Così che in realtà le parti hanno chiesto all’Agenzia di applicare nei loro confronti un giudicato esterno e, di conseguenza, di liquidare nuovamente la dichiarazione dei redditi.
Del resto che la domanda di rimborso sia diversa dalla richiesta di autotutela (v. anche Sez. 5 n. 15220 del 2012) e opinione degli stessi ricorrenti che fanno, ma solo in appello, una domanda di arricchimento ingiustificato, al fine di ottenere il rimborso, domanda inammissibile in quel grado di giudizio, oltre che non utilizzabile per il rimborso di imposte, cosi che anche il terzo motivo, che ha ad oggetto tale questione risulta infondato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi 3000,00 Euro, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016