Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7 del 02/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 02/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.02/01/2017),  n. 7

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8326-2011 proposto da:

S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI RADIOTELEGRAFISTI N. 37, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO FERRARI, rappresentata e difesa dall’avvocato UGO DELLA

GATTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4350/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/07/2010 R.G.N. 2764/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Napoli ha accolto il gravame proposto dalla Regione Campania avverse la sentenza del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di S.G. ad essere inquadrata nel 5^ livello con decorrenza dal 31 marzo 1999 ed aveva conseguentemente condannato la Regione al pagamento delle differenze retributive.

2 – La Corte territoriale ha premesso che la ricorrente aveva posto a fondamento della pretesa le Delib. n. 7172 del 29 ottobre 1998 e n. 1469 del 3 marzo 2000 con le quali, a suo dire, l’ente aveva riconosciuto il diritto dei dipendenti assunti in qualità di dattilografi ed addetti all’uso di sistemi di videoscrittura ad essere inquadrati nella 5^ anzichè nella 4^ qualifica funzionale e, conseguentemente, nella categoria B, posizione economica B3.

3 – Ha rilevato che la prima delibera adottata dalla Giunta regionale non era diretta a disciplinare l’inquadramento del personale già in servizio bensì aveva ad oggetto la modifica della pianta organica ed in particolare la istituzione di 40 posti della 5^ qualifica, per la copertura dei quali era stata poi bandita una selezione per titoli ed esami. La Deliberazione del 3 marzo 2000, con la quale si era dato atto dello svolgimento di mansioni di addetto ai personal computer da parte del personale che aveva ricevuto anche la corrispondente indennità di rischio, doveva essere interpretata alla luce del quadro normativo vigente e, quindi, armonizzata con il principio secondo il quale tanto per l’accesso all’impiego pubblico quanto per le progressioni di carriera era ed è necessaria la selezione concorsuale. La Regione Campania, infatti, non avrebbe in nessun caso potuto attribuire una qualifica superiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva, prescindendo dalla tabella di corrispondenza allegata al C.C.N.L. del 31 marzo 1999 che aveva introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale. La delibera, pertanto, non aveva fatto sorgere il diritto dei dattilografi della 4^ qualifica, addetti a sistemi di videoscrittura, ad essere inquadrati nella 5^ qualifica e, conseguentemente, nella posizione economica B3, ma aveva solo effettuato una ricognizione delle mansioni svolte in modo da consentire ai dipendenti la partecipazione alla selezione interna, alla quale la S. aveva in effetti partecipato ottenendo l’inquadramento superiore con decorrenza dal 24 luglio 2002.

4 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.G. sulla base di quattro motivi. La Regione Campania è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52) e art. 36 Cost.; motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo e controverso: individuazione e qualificazione delle domande attoree; error in procedendo: omessa pronuncia sul capo di domanda relativo al trattamento economico e sull’appello della S.”. Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale, pur disattendendo la interpretazione della Delib. n. 1469 del 2000 posta a fondamento dell’originaria domanda, aveva ammesso che con la deliberazione in questione l’ente aveva dato atto dello svolgimento di mansioni superiori. La domanda, pertanto, non poteva essere integralmente respinta, in quanto con il ricorso di primo grado e con l’appello la ricorrente aveva domandato non solo l’inquadramento nella 5^ qualifica ma anche le differenze retributive, comunque spettanti ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25.

1.2 – La seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, addebita alla sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 22 e 25 e art. 97 Cost.; omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo e controverso: asserita deroga del datore di lavoro all’assetto definito dalla contrattazione collettiva; omessa valutazione dei precedenti giurisprudenziali allegati dalla ricorrente; violazione del principio di specificità dei motivi di appello”. Precisa la ricorrente che nessuna norma vieta alle amministrazioni pubbliche il “riallineamento della mansione alla qualifica”, verificatosi nella fattispecie nella quale la Regione ha preso atto della accresciuta professionalità dei dattilografi utilizzati nella gestione dei sistemi di videoscrittura. Aggiunge che la Corte territoriale non ha chiarito quale sarebbe il profilo di contrasto fra le deliberazioni adottate dall’ente ed il sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. del 31 marzo 1999  per il comparto degli enti locali. Infine asserisce che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che la qualifica superiore era stata in altri casi riconosciuta con “gravi disuguaglianze e disparità di trattamento tra i lavoratori”.

1.3 – Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della tabella H della L.R. n. 12 del 1997; motivazione insufficiente, contraddittoria e in parte omessa su punto decisivo e controverso: asserita mancanza nella Delib. n. 1469 del 2000, smentita dagli atti di causa, del riferimento alla qualifica funzionale e omessa valutazione della Delib. n. 7772 del 1998 e della tabella H della L.R. n. 12 del 1997”. La ricorrente si duole della interpretazione data dalla Corte territoriale alle delibere richiamate nella rubrica del motivo e sostiene che, in realtà, la Giunta regionale aveva voluto riconoscere non solo il profilo professionale ma anche la qualifica funzionale superiore, qualifica che andava di conseguenza attribuita sin dal 1 gennaio 1994.

1.4 – La interpretazione data dalla Corte territoriale alle delibere sopra citate è censurata anche con il quarto motivo che denuncia “violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36 e D.Lgs. n. 80 del 1990, art. 22, nonchè D.P.R. n. 333 del 1990, art. 33 e L.R. n. 12 del 1997”. La ricorrente sostiene che la delibera del 1998 avrebbe da un lato operato il “riallineamento delle mansioni alla qualifica” del personale già assegnato all’uso di sistemi di videoscrittura, riconoscendo allo stesso la qualifica superiore, dall’altro istituito ulteriori 40 posti da coprire attraverso la procedura selettiva riservata al restante personale esecutivo.

2 – I motivi, che per la loro stretta connessione logico – giuridica vanno trattati unitariamente, sono in parte inammissibili e per il resto infondati.

Non sono scrutinabili le censure che attengono alla interpretazione delle delibere adottate dalla Giunta Regionale in date 29 ottobre 1998 e 3 marzo 2000, perchè la ricorrente non ha indicato i canoni o criteri di ermeneutica contrattuale violati dalla Corte territoriale.

Nel giudizio di cassazione; infatti, qualora vengano in rilievo atti amministrativi, quali sono quelli di carattere generale che il datore di lavoro pubblico adotta ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, o atti unilaterali di gestione dei rapporti, che l’amministrazione pone in essere con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto riservato al giudice del merito, ma è limitato solo alla verifica del rispetto dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., sicchè è onere del ricorrente denunciarne la violazione nel rispetto delle forme imposte, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

2.1 – Parimenti inammissibili sono le censure con le quali la ricorrente ha denunciato l’omessa pronuncia sulla domanda volta ad ottenere le sole differenze retributive ed il mancato rilievo da parte della Corte territoriale del difetto di specificità dei motivi di appello.

L’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente ex art. 360 c.p.c., n. 4 e non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione. Solo la denuncia dell’error in procedendo, infatti, consente al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche del fatto processuale, di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (in tal senso Cass. 27.10.2014 n. 22759).

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della errata formulazione dei motivi, hanno affermato che “nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purchè nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931).

Il caso di specie è riconducibile alla seconda ipotesi perchè il primo motivo, pur denunciando genericamente error in procedendo, non invoca l’art. 112 c.p.c. nè fa menzione alcuna della nullità in parte qua della sentenza, derivata dalla violazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

2.2 – Ad analoghe conclusioni si giunge quanto al secondo motivo, nella parte in cui denuncia “violazione del principio di specificità dei motivi di appello”.

E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la prospettazione di un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, consente l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito solo qualora la censura sia ammissibile ex art. 366 c.p.c.. Il ricorrente, quindi, non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, diversi dalla sentenza impugnata (fra le più recenti Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. 10.11.2011 n. 23420 e con riferimento all’inammissibilità dell’appello Cass. 20.9.2006 n. 20405).

Dal principio discende che, qualora la parte censuri di erroneità la sentenza che non ha rilevato la inammissibilità dell’appello, le condizioni richieste dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, potranno dirsi sussistenti solo se il motivo, oltre a riportare negli esatti termini il contenuto dell’appello e della sentenza di primo grado, indichi con chiarezza le ragioni per le quali l’appello medesimo doveva essere ritenuto inammissibile e, quindi, precisi ed evidenzi le parti della impugnazione non idonee a confutare le argomentazioni addotte dal primo giudice a fondamento della pronuncia di rigetto o di accoglimento.

Nel caso di specie la ricorrente si è limitata a sostenere che la sentenza impugnata “prescinde dal principio di specificità dei motivi di appello della Regione che pure accoglie” senza aggiungere null’altro a sostegno della censura indicata in rubrica, che quindi va dichiarata inammissibile.

3 – Non si ravvisano le denunciate violazioni delle norme di legge e di contratto richiamate al punto 1 nella sintesi dei motivi di ricorso.

Gli atti adottati dalla Regione Campania che qui vengono in rilievo sono già stati oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il principio di diritto, richiamato nella sentenza impugnata, precisando che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. E’ conseguentemente nullo l’atto in deroga, anche “in melius”, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perchè viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies, dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva” (Cass. S.U. 14 ottobre 2009 n. 21744).

Detto principio è stato poi ribadito da questa Sezione con la pronuncia n. 9701 del 3 maggio 2011 con la quale si è precisato che “l’art. 3, comma 2, del C.C.N.L. per il comparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999 nel riconoscere al datore di lavoro pubblico la facoltà di integrare i profili professionali previsti dal contratto collettivo non comporta che, in tale operazione, si possa prescindere dal sistema delle corrispondenze tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove categorie, delineato dall’art. 7 dell’accordo collettivo, e dal principio dell’accesso mediante procedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria”.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la Regione Campania avesse il potere di attribuire la quinta qualifica funzionale, e conseguentemente la posizione economica B3, a tutti i dattilografi, inquadrati nella quarta qualifica, solo perchè gli stessi avevano da tempo utilizzato sistemi di videoscrittura, e ciò a prescindere dalla classificazione riportata nel richiamato C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e dai criteri stabiliti per la progressione economica all’interno della categoria dall’art. 5.

3.1 – Non vale sostenere che, in realtà, la Regione Campania con gli atti deliberativi sopra richiamati si sarebbe limitata ad effettuare un “riallineamento della mansione alla qualifica”, ossia a prendere atto della diversa professionalità acquisita dai dattilografi a seguito della introduzione dei sistemi di videoscrittura, da utilizzare mediante l’uso di apparecchiature complesse quali sono i personal computer.

Occorre precisare che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui il ricorso per cassazione per violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego contrattualizzato conferisce al giudice di legittimità il potere di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato, a prescindere dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla denuncia della violazione da parte del giudice del merito dei criteri di ermeneutica contrattuale (fra le più recenti in motivazione Cass. 18.3.2016 n. 5465).

Le Sezioni Unite hanno anche valorizzato la particolare natura dei contratti collettivi del settore pubblico per escludere che dovesse essere esteso a detti contratti l’obbligo del deposito previsto dall’art. 369 c.p.c. e per affermare il potere della Corte di ricercare liberamente la disposizione contrattuale applicabile, a prescindere dalle prospettazioni delle parti e dalla trascrizione nel ricorso della disciplina contrattuale (Cass. S.U. 4.11.2009 n. 23329 e Cass. S.U. 12.10.2009 n. 21558).

Ciò premesso rileva il Collegio che la asserita riconducibilità alla quinta qualifica funzionale ed alla posizione economica B3 delle mansioni di addetto all’uso dei programmi di videoscrittura è smentita dalle declaratorie di entrambi i sistemi di classificazione.

Invero il C.C.N.L. del 31 marzo 1999 inserisce nella categoria B il “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura…” e nell’ambito dell’area prevede il primo inquadramento nella posizione economica B3 dei soli “profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. 347 del 1983 come integrato dal D.P.R. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla 5^ qualifica funzionale…”.

La tabella C allegata al contratto ribadisce le corrispondenze quarta qualifica funzionale – posizione economica B1, quinta qualifica funzionale – posizione economica B3.

Il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, aveva inserito nella 4^ qualifica dell’area amministrativa “le funzioni consistenti nell’espletamento di attività prevalentemente amministrative e contabili che richiedono: la predisposizione anche mediante raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati e informazioni di atti e provvedimenti anche con la diretta trascrizione stenografica o dattilografica del materiale prodotto in adempimento delle mansioni di competenza, utilizzando anche macchine a supporto magnetico; la predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica, immissione e verifica dei dati nei centri elettronici”.

Il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 all’art. 34, comma 2, preso atto della progressiva informatizzazione degli uffici, aveva previsto l’adeguamento del sistema di classificazione alla nuova realtà stabilendo che “I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell’area informatica, individuati nella tabella 3, nell’ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali.”

Nella tabella 3 erano stati, quindi, specificati per la quinta qualifica funzionale i profili di addetto alla registrazione dei dati e di operatore di sala macchine, entrambi riservati a soggetti in possesso del diploma di perito in informatica o altro diploma equivalente con specializzazione in informatica.

In particolare il profilo di addetto alla registrazione prevedeva: lo svolgimento di attività di registrazione di dati, secondo procedure predeterminate, immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta; la verifica dei dati in ingresso ed in uscita; la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidato; l’obbligatoria frequenza di corsi di aggiornamento; l’effettuazione di registrazioni relative al proprio lavoro; la capacità di individuare gli errori e di effettuare le relative correzioni; la verifica delle informazioni registrate e/o perforate nel formato prestabilito.

Il profilo di operatore di sala macchine comportava, invece, la capacità di: avviare ed eseguire i lavori di sala con l’impiego delle unità periferiche; di effettuare l’inizializzazione e la chiusura dei sistemi; di utilizzare “con procedure predefinite e limitata discrezionalità, i prodotti – programma o programmi specifici per semplici operazioni di stampa o di ricerca, lettura, scrittura su file magnetici”; di curare “l’archiviazione e tenuta della documentazione e delle librerie di programmi”; di essere applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti; di effettuare le registrazioni relative al proprio lavoro.

Si tratta, evidentemente, di attività nel campo informatico che vanno oltre la mera digitazione di testi mediante l’utilizzo di sistemi di videoscrittura, riconducibile alla professionalità propria dei dipendenti dell’area b, posizione economica b1 (si ricorda che la declaratoria del profilo base richiama espressamente l’utilizzo di sistemi di videoscrittura), sicchè è corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, sia pure senza procedere all’esame ed alla comparazione dei profili, evidenzia che le deliberazioni invocate dalla ricorrente, ove interpretate nel senso di un generalizzato riconoscimento della quinta qualifica a tutti i dattilografi inquadrati nella qualifica inferiore, avrebbero comportato la violazione del sistema di classificazione del personale delineato dai richiamati decreti e, successivamente, dal C.C.N.L. del 31 marzo 1999.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. La mancata costituzione della Regione Campania esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2017

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