Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 03/01/2017, (ud. 20/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15685-2014 proposto da:

L.P.M., anche quale erede di L.M.E.,

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

cassazione, e rappresentato e difeso dall’avv. STRAZZIARI LUCIO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE

204, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO FALDELLA,

GIOVANNI COSTATO in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 722/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

udito l’Avvocato Strazziari Lucio per il ricorrente e l’Avvocato:

Alessandro Bozza per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CELESTTE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2010, B.R. conveniva in giudizio dinanzi al “Tribunale di Bologna L.M.E. e L.P.M. affinchè fossero condannati a restituire le porzioni immobiliari site in (OMISSIS), analiticamente riportate in citazione, con la condanna altresì al risarcimento dei danni.

Deduceva l’istante che in data 4 agosto 1978 aveva acquistato la nuda proprietà degli immobili oggetto di causa dalla signora Reggiani 11–ma, che se ne era riservata l’usufrutto, e che in data 31 gennaio 1984 l’alienante era deceduta, venendosi quindi a consolidare la piena proprietà.

Tuttavia nonostante numerose richieste i convenuti, che erano nella detenzione del bene, si erano rifiutati di restituirli alla legittima proprietaria, sicchè ne era scaturito anche un consistente contenzioso avente ad oggetto la pretesa rescissione del contratto di vendita per lesione ultra dimidium, contenzioso che era stato poi abbandonato.

Si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda di rivendica assumendo che l’acquisto dell’attrice era nullo per simulazione assoluta, in quanto non era mai stato corrisposto il prezzo pattuito, con la conseguenza che i convenuti, quali eredi della venditrice, erano legittimamente nel possesso dei beni rivendicati.

In via riconvenzionale chiedevano) accertarsi la simulazione della vendita ovvero che si trattava di una donazione dissimulata della quale andava pronunziata la revocazione per ingratitudine della donataria.

Deducevano che in realtà, sebbene nel rogito si fosse fatta menzione della consegna di tre assegni circolari da parte della compratrice, in realtà non risultava che i titoli fossero stati effettivamente incassati. Inoltre all’epoca della vendita la Reggiani era in particolari rapporti di amicizia e confidenza con la B., che era stata anche nominata erede universale in un testamento poi revocato.

Tuttavia, essendosi incrinati i rapporti tra le parti in epoca successiva alla alienazione, la B. si era disinteressata del tutto della Reggiani, la quale era stata amorevolmente accudita solo dai nipoti L., che erano stati poi nominati eredi universali dalla zia.

Il Tribunale, disattese le richieste istruttorie dei convenuti, con la sentenza n. 1377 del 2 maggio 2013 accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti alla restituzione in favore dell’attrice degli immobili oggetto di causa.

Avverso tale sentenza proponeva appello L.P.M., anche quale erede della sorella, deceduta nelle more del giudizio.

Previa costituzione dell’appellata, la Corte d’Appello di Bologna, con ordinanza del 12/02/2014 dichiarava inammissibile il gravame ex art. 348 ter c.p.c..

Quanto ai primi due motivi di appello, con i quali il L. intendeva contestare il rigetto della domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di vendita, dolendosi peraltro della mancata ammissione della prova testimoniale a tal fine articolata, nonchè del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione che il Tribunale aveva reputato tardiva (in quanto avanzata solo con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6) e comunque infondata, posto che il possesso dei convenuti era iniziato solo a far data dal 1 febbraio 1984, essendo poi stato compiuto un atto interruttivo con la notifica della citazione del 7 novembre 2002, riteneva che gli stessi non presentavano una ragionevole probabilità di accoglimento.

Ed, infatti si rilevava in motivazione che la prova del pagamento emergeva dalla quietanza rilasciata dalla venditrice nel rogito notarile, nel quale l’ufficiale rogante aveva anche attestato la consegna dei titoli; inoltre la stessa Reggiani in vita aveva inteso impugnare l’atto deducendone la rescindibilità, anzichè la simulazione, e ciò sul chiaro presupposto che il prezzo fosse stato effettivamente versato. Quanto alla prova per testi la cui richiesta era stata disattesa dal giudice di prime cure, riteneva che la stessa appariva in parte irrilevante, in parte in contrasto con il divieto) previsto) dall’art. 1417 c.c. per la prova testimoniale in materia di simulazione, ed in parte inammissibile in quanto finalizzata a contrastare la valenza confessoria della quietanza.

Quanto invece al mancato accoglimento della domanda di usucapione, osservava che effettivamente la domanda risultava tardivamente avanzata dai convenuti, non potendosi invece ritenere che fosse stata già proposta nella comparsa di risposta, il cui tenore letterale tradiva evidentemente che l’intento dei convenuti era quello di rivendicare la loro qualità di eredi della Reggiani, senza quindi invocare un diverso modo di acquisto della proprietà legato al possesso ultraventennale.

Infine, in merito al terzo motivo concernente l’accoglimento della domanda generica di risarcimento dei danni, del pari riteneva che non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento, in quanto le questioni implicate con il gravame attenevano non all’ari della pretesa risarcitoria, bensì al quantum, ed andavano quindi fatte valere nel separato giudizio finalizzato ad ottenere la determinazione dell’ammontare dei danni.

Avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna, ha proposto ricorso L.P.M. sulla base di cinque motivi.

B.R. ha resistito con controricorso illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 348 bis in relazione alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Infatti si contesta la correttezza della decisione nella parte in cui ha ravvisato che non sussistesse una ragionevole probabilità di accoglimento dei motivi di appello proposti dal L..

Pur dichiarandosi che intento del ricorrente non è quello di contestare la valutazione circa il merito della causa, si soggiunge che lo scopo del ricorso è quello di contestare la valutazione della Corte distrettuale circa la possibilità di ritenere con immediatezza che i motivi di gravame fossero privi della ragionevole probabilità di accoglimento.

Si sostiene quindi che vi sarebbe stato un uso improprio dell’istituto dell’ordinanza di cui all’art. 348 ter c.p.c., e dopo avere riepilogato il contenuto dei motivi di appello a suo tempo proposti, si sottolinea come gli stessi non risultavano manifestamente ed immediatamente infondati.

Il secondo motivo di ricorso denunzia errata interpretazione delle nonne processuali ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto concernente l’avvenuto incasso degli assegni circolari da parte della venditrice, richiamandosi l’affermazione già reiterata nei precedenti gradi di giudizio, secondo cui non vi era prova dell’effettivo incasso degli assegni da parte della Reggiani.

Con il terzo motivo si denunzia errata interpretazione delle risultanze processuali ed insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto specifico riguardante il rigetto della domanda riconvenzionale di simulazione del negozio in quanto la Corte d’Appello non avrebbe considerato altri elementi di fatto quali il possesso del ricorrente e della sorella anche in epoca successiva alla morte della Reggiani, con la conseguente gestione e manutenzione, nonchè il notevole ritardo con il quale la B. aveva agito per la rivendica dei beni.

Con il quarto motivo si lamenta l’errata interpretazione delle risultanze processuali e l’insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto specifico concernente il rigetto della domanda riconvenzionale di usufrutto (rectius di usucapione) in quanto la Corte bolognese si sarebbe soffermata sulla sola questione della tardività della sua proposizione, trascurando la circostanza del reiterato possesso ventennale da parte del ricorrente. Quanto poi all’effetto interruttivo derivante dalla notifica della citazione del 7 novembre 1992, lo stesso andava negato poichè il relativo giudizio era stato abbandonato per volontà della stessa attrice.

Infine il quinto motivo lamenta l’errata interpretazione delle risultanze processuali e l’insufficiente e contradditoria motivazione sul punto specifico rappresentato dalla condanna generica al risarcimento dei danni di cui alla pronuncia del Tribunale, non avendo la Corte distrettuale rilevato che la decisione del giudice di prime cure era risultata del tutto ipotetica ed astratta, così come del pari priva di contenuto era la domanda risarcitoria, sicchè non poteva in alcun modo essere accolta.

Il ricorso e inammissibile.

Infatti, il ricorrente ha impugnato esclusivamente il provvedimento della Corte territoriale, e non anche la sentenza del Tribunale; ma l’art. 348 ter c.p.c. precisa che l’ordinanza che, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter, dichiari inammissibile l’appello non è essa stessa ricorribile in Cassazione, dovendo impugnarsi la decisione di primo grado innanzi al Giudice della nomofilachia (in questo senso, vedasi, ex plurimis, Cass. 20470/2015; Cass. civ., sez. 6^, n. 19944/2014, in cui si precisa “L’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., emessa nei casi in cui ne è consentita l’adozione, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacchè il medesimo art. 348 ter, comma 3, consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado”).

Tale principio risulta poi confermato anche dalla successiva decisione delle Sezioni Unite n. 1914 del 02/02/2016, con la quale risolvendosi il contrasto insorto presso le sezioni semplici in ordine alla possibilità di individuare uno spazio per l’autonoma impugnabilità delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., si è precisato che queste sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi loro propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e art. 2 c.p.c., primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, confermandosi per converso che non sono impugnabili ove si intenda invece contestare la correttezza del giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame.

Nella fattispecie (ed anche a tacere circa l’inammissibilità della deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 che è posto a fondamento dei motivi da 2 a 5 del ricorso in esame, attesa la applicabilità alla vicenda della previsione di cui al penultimo) comma dell’art. 348 ter c.p.c., trattandosi peraltro di ordinanza emessa all’esito di un giudizio di appello introdotto in epoca successiva al 12 settembre 2012, data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 134 del 2012 del D.L. n. 83 del 2012, che appunto preclude la possibilità di far valere la previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ove l’inammissibilità sia fondata sulle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata), risulta evidente che le censure del ricorrente non attengano a vizi processuali propri dell’ordinanza impugnata, ma alla stessa correttezza circa il merito della valutazione di infondatezza compiuta dalla Corte distrettuale in ordine ai motivi di impugnazione proposti dal L., posto che, sebbene si premetta che non sia intento del ricorrente quello di investire il merito della controversia, la sostanza dell’impugnazione attiene in realtà al fondo della controversia, e cioè a quella valutazione prognostica circa la probabilità di esito favorevole dell’appello che si connota non già per una superficialità della cognizione, quanto per una semplificazione della decisione, essendo in ogni caso imposta una delibazione sul merito della vicenda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di lite che liquida in complessivi e, 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione Civile, 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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