Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19 del 03/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 03/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.03/01/2017), n. 19
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13239-2012 proposto da:
IMPRESA A. E P.M. (OMISSIS), IN PERSONA DEI
CONTITOLARI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI
22, dell’avvocato FRANCESCO PICONE, presso lo studio rappresentata e
difesa dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA GALLUS;
– ricorrente –
contro
U.B. C.F. (OMISSIS), S.L. C.F. (OMISSIS),
T.A.L., C.F. (OMISSIS), GR.IP. C.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. GIUSEPPE CURRELI;
– controricorrenti –
nonchè contro
G.R., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 127/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 07/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/11/2016 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;
udito l’Avvocato Ottorino Agati con delega depositata in udienza
dell’Avv. Gallus Giovanni Battista difensore della ricorrente che si
riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cagliari, decidendo sulle domande dei condomini e dell’amministratore del condominio di via S. Ignazio 12 di Selargius nei confronti dell’impresa A. e P.M., costruttrice e venditrice degli appartamenti per i quali erano stati denunziati vizi con l’impegno ad eliminarli, e sulla riconvenzionale di quest’ultima, dichiarò il difetto di legittimazione attiva del condominio, condannò l’impresa alla rimozione di opere abusive nel pianerottolo e nella rampa scale della palazzina A e al pagamento di Euro 22.666,09 oltre interessi, sentenza appellata in via principale dall’impresa ed in via incidentale dagli attori. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza 11.3.2011, accogliendo per quanto di ragione l’appello dell’impresa dispose il pagamento in favore degli appellati pro quota e non nell’intero, ed accogliendo per quanto di ragione l’incidentale, dichiarò la legittimazione attiva del condominio e condannò l’impresa a pagare a S.L. e A.A. Euro 3580,85. a Gr.Ip. e Ca.Ga. la somma pari al 10% del prezzo di vendita attualizzata oltre interessi, regolò le spese. Per quanto ancora interessa la Corte di appello ritenne che il termine prescrizionale fosse quello ordinario decennale e non già quello annuale, che tra i vizi andasse incluso il giunto di oscillazione per entrambe le facciate.
Ricorrono i M. con sei motivi, resistono con controricorso Gr.Ip., S.L., T.A.L., U.B., che hanno anche presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano nullità della sentenza per difetto di procura in quanto in appello Gr.Ip. compare tra i soggetti che conferiscono mandato quale persona fisica e non quale amministratore. violazione degli artt. 83 e 343 c.p.c., art. 1131 c.c., vizi di motivazione.
La complessiva censura è infondata e carente di interesse in quanto con l’atto di citazione il Gr. aveva agito in proprio e nella qualità e come tale aveva diritto di impugnare; sul punto non risulta essere stato proposto specifico motivo di appello.
In ogni caso hanno agito anche i singoli condomini che posseggono una legittimazione concorrente ed il condominio non è stato riconosciuto creditore.
La delibera con la quale si autorizza l’amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi e conferisce anche la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione (Cass. 4.2.2010 n. 2584).
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1495, 2934, 2935, 2944, 2945 e 2946 c.c. e vizi di motivazione circa il termine di prescrizione annuale e non decennale.
La censura è infondato, perchè dall’impegno all’eliminazione dei vizi nasce una nuova ed autonoma obbligazione soggetta alla prescrizione decennale (Cass. 14.1.2011 n. 747. ma già in precedenza Cass. n. 25527/2008 e di recente Cass. 11232/2016, 25350/2015, 22590/2015) e parte ricorrente non contesta l’esistenza di un accordo in data 20.10.1988.
Per S.U. n. 19702/2012 la garanzia rimane per nuove obbligazioni specifiche.
Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione per l’inclusione tra i vizi riconosciuti del giunto di oscillazione di entrambe le facciate ma la deduzione non è congrua non contestando l’indispensabilità dell’opera per l’eliminazione dei difetti e richiede un inammissibile riesame del merito.
Col quarto motivo si deduce “acquiescenza sul capo della sentenza che statuisce sulle opere abusive – ma la censura è generica cosi come proposta, riporta non compiutamente l’atto di appello senza proporre rituale censura ex art. 112 c.p.c..
Col quinto motivo si lamenta ultrapetizione ma la censura è generica, non considera che l’interpretazione della domanda spetta al giudice, che in primo grado era già stata chiesta la riduzione del prezzo sia pure in via subordinata cd è stato accolto l’incidentale accordando una reintegrazione patrimoniale.
Col sesto motivo, in via subordinata, si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè nell’atto di appello si era chiesta la restituzione della somma di Euro 38.612,98 versata, con espressa richiesta di restituzione, in conseguenza della minacciata esecuzione forzata.
La censura è generica, solleva un problema valutabile in sede di esecuzione e richiedeva una puntuale doglianza ex art. 112 c.p.c., riportando compiutamente le difese svolte.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 3200 di cui 3000 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017