Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 168 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 05/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.05/01/2017),  n. 168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3359-2011 proposto da:

B.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OVIDIO 10, presso lo studio della dottoressa ANNA BEI (STUDIO

ROSATI), rappresentato e difeso dall’avv. BRUNO MELE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

A.S.A.M. – AZIENDA SPECIALE SERVIZI IDRICI INTEGRATI, P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44 presso lo studio del

dott. CIRO CAFIERO (STUDIO MARTONE), rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE MASCOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5383/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/07/2010 R.G.N. 8035/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato MELE BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 2 luglio 2010), in parziale accoglimento dell’appello di B.A. avverso la sentenza n. 449/2007 del Tribunale di Torre Annunziata, dichiara il diritto dell’appellante all’inquadramento nel livello B3 nel periodo compreso tra il 27 gennaio 1999 e il 4 gennaio 2001, condannando la Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati (d’ora in poi: ASAM) alla corresponsione delle differenze retributive spettanti a decorrere dal 27 ottobre 1998, con accessori di legge.

La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il B. pur non potendo conseguire il riconoscimento dell’inquadramento nel livello A del CCNL per i dipendenti delle aziende municipalizzate degli acquedotti, ha svolto sin dal 1998 mansioni superiori a quelle dell’area C di appartenenza che sono ascrivibili al livello B3, formalmente riconosciutogli soltanto dal gennaio 2001, all’esito di un concorso interno;

b) a tale conclusione perviene applicando il principio secondo cui nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;

c) quanto alle censure dell’appellante in materia di valutazione della prova orale, il giudizio di inattendibilità espresso dal primo giudice per due testi che hanno intentato cause analoghe alla attuale nei confronti dell’azienda va esteso per la medesima ragione al teste M.M., mentre deve apprezzarsi la deposizione del direttore dell’azienda, anche alla luce del confronto con il M., visto che il dipendente insiste nel rivendicare il livello A3;

d) in realtà anche dalla prova documentale risulta la subordinazione del B. al Br. e quindi l’insussistenza di rapporti diretti tra A.B. e i vertici dell’Azienda e quindi l’assenza dei presupposti per l’attribuzione del livello A;

e) risulta peraltro l’espletamento delle mansioni proprie del livello B3 dalla data suindicata, mentre il primo giudice, dopo aver escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del livello A, ha omesso di esaminare la domanda subordinata relativa al livello B3, riproposta in appello.

2. Il ricorso di B.A., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, l’ASAM.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, – nel testo antecedente la modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omesso esame della documentazione esibita dal ricorrente tempestivamente, avente ad oggetto le mansioni svolte dal ricorrente, dalla quale si evince la sussistenza di rapporti diretti del B. con i vertici aziendali.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, illogica e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, riguardante la valutazione della prova orale.

Si contesta che la Corte territoriale anzichè modificare il giudizio di inattendibilità di due testi espresso dal primo giudice per il solo fatto che essi avevano intentato cause analoghe nei confronti dell’azienda ha esteso analoga valutazione di inattendibilità ad un altro teste, mentre ha considerato utilizzabile soltanto la testimonianza del direttore dell’azienda, unica vera controparte titolare di un interesse diretto all’esito del giudizio.

Si ricorda che il giudizio sull’attendibilità dei testi compete al giudice del merito, ma si precisa che in questo caso ciò che si denuncia è l’irrazionalità della motivazione sul punto.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. quanto all’interpretazione dell’art. 15 CCNL 17 novembre 1995 per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell’acqua e vari, per violazione dei criteri di classificazione del personale e delle disposizioni contrattuali che individuano il livello A3 e il livello B3 (conseguito dal B. con decorrenza 4 gennaio 2001 e qualifica di “specialista tecnico”).

Si sostiene che la Corte partenopea senza rispettare la consolidata giurisprudenza di questa Corte non abbia effettuato il necessario raffronto tra le mansioni effettivamente svolte quali emerse dalle risultanze processuali – e i profili professionali che nel CCNL individuano le funzioni caratterizzate da contenuto specialistico.

2 – Esame delle censure.

2. L’esame congiunto di tutti i motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

2.1. Infatti, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell’intestazione del terzo motivo, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti e quindi finiscono con l’esprimere un mero, quanto inammissibile, dissenso rispetto alle motivate valutazioni di merito delle risultanze probatorie di causa effettuate dalla Corte d’appello, anzichè sotto il profilo della scorrettezza giuridica e della incoerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, unici vizi denunciabili in questa sede in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile nella specie, “ratione temporis”, antecedente la sostituzione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Al riguardo va ricordato che, in base alla suindicata disposizione, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 gennaio 2015, n. 855; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

In particolare, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – apprezzabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella anzidetta versione, nei limiti del vizio di motivazione come ivi configurato – deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112).

2.2. Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione, sicchè la sentenza non merita alcuna delle censure formulate dal ricorrente.

Invero, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, dalla congrua e logica motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello, è pervenuta alla conclusione del riconoscimento del diritto del B. all’inquadramento nel livello B3 (nel periodo considerato) applicando il principio secondo cui nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.

Infatti, la Corte territoriale ha chiaramente riferito di avere effettuato il necessario raffronto tra le mansioni effettivamente svolte – quali emerse dalle risultanze processuali – e i profili professionali che nel CCNL individuano le diverse funzioni ed è così giunta a riconoscere al ricorrente un livello superiore rispetto a quello in cui era inquadrato all’epoca del ricorso introduttivo del giudizio.

3 – Conclusioni.

3. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA