Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 221 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.09/01/2017),  n. 221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23935-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

COLMEGNA SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;

C.V.;

(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 12

marzo 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. PETITTI Stefano.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Roma, riuniti i ricorsi proposti da COLMEGNA SUD SRL, C.V. e (OMISSIS) s.n.c., volti ad ottenere la condanna del Ministero della giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata della procedura fallimentare della (OMISSIS) s.n.c. e di C.V. in proprio – fallimento dichiarato in data (OMISSIS) e chiuso con decreto del 21 luglio 2010, notificato alle parti interessate il 13 e il 20 settembre 2010 – ha accertato la violazione del termine di ragionevole durata della procedura in tredici anni (undici per la società Colmegna che aveva desistito nell’anno 2008) e ha liquidato in favore della società la somma di Euro 10.250,00 e in favore del C. la somma di Euro 12.250,00;

che la Corte d’appello ha invece rigettato la domanda della (OMISSIS) s.n.c., perchè cancellata dal registro delle imprese;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso affidato a due motivi e notificato alla sola Colmegna Sud s.r.l.;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 75 c.p.c., nonchè la L. n. 89 del 2001, art. 4, dolendosi del fatto che il decreto impugnato non abbia preso in considerazione l’eccezione di tardività della domanda indennitaria formulata dalla difesa erariale all’atto della costituzione in giudizio; eccezione formulata in quanto la Colmegna Sud s.r.l. aveva depositato atto di desistenza dalla procedura in data 18 settembre 2008, in tal modo perdendo la qualità di parte della procedura in corso, con conseguente anticipazione a quella data della definizione del procedimento;

che con il secondo motivo la difesa erariale denuncia il vizio di motivazione perplessa su un fatto decisivo della controversia, concernente la individuazione quale dies a quo del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, nella data di comunicazione del decreto di chiusura con riferimento ad una parte che, per effetto del deposito della istanza di desistenza, non era più parte della procedura sin dal 18 settembre 2008, data da assumere, quindi, quale dies a quo di decorrenza del termine per la parte desistente;

che il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato;

che, invero, entrambi i motivi del ricorso muovono da una premessa -quella per cui il dies a quo del termine di proposizione della domanda di equa riparazione sarebbe decorso, per la società intimata, dalla data del deposito dell’atto di desistenza nella procedura fallimentare – che non può essere condivisa;

che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato il principio per cui “in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, nel caso di ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo, pronunciata ai sensi dell’art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti del giudizio (nella specie, a seguito d’intervenuta transazione), va individuato nella pronuncia dell’ordinanza medesima, atteso che questa recepisce e rende processualmente rilevante l’intervenuta carenza d’interesse delle parti del giudizio presupposto alla definizione di esso con provvedimento di merito; inoltre, l’astratta possibilità che avverso l’ordinanza predetta, avente natura di sentenza ove pronunciata dal giudice monocratico, sia proponibile l’appello, non appare idonea a differire il momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza, atteso che in relazione ad un provvedimento di estinzione, conforme alle istanze delle parti del giudizio presupposto, non è configurabile un interesse all’impugnazione” (Cass. n. 14971 del 2012);

che, con specifico riferimento alle procedure fallimentari, questa Corte ha poi precisato che “in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione, la quale segna il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda, può essere considerata “definitiva” se insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo; pertanto, nelle procedure fallimentari giunte a compimento, il predetto termine semestrale decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello” (Cass. n. 15251 del 2011; per le procedure cui siano applicabili le disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, vedi Cass. n. 21777 del 2016, secondo cui “il termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla data di definitività del decreto che dispone la loro chiusura, da individuarsi in quella dello spirare del termine per la proposizione del reclamo avverso tale provvedimento, senza che questo sia stato esperito, ovvero del suo definitivo rigetto”);

che dunque si appalesa infondata la pretesa dell’amministrazione ricorrente di considerare esaurita la procedura fallimentare, per la società intimata, per effetto della mera dichiarazione di desistenza, non essendo neanche stata dedotta l’adozione di un provvedimento giudiziario che abbia definito la procedura per quella società;

che il ricorso va quindi rigettato;

che non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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