Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 317 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5160-2014 proposto da:

D.C.D., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL FALLIMENTO, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 153/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 06/12/2013 e depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Ilaria Fares (delega verbale Avvocato Gianni Emilio

Iacobelli), per il ricorrente, che si riporta al ricorso ed insiste

per l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al fascicolo recante il numero di R.G. 5160 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della s.r.l. (OMISSIS) proposta da d.C.D. in qualità di liquidatore (OMISSIS) sulla base delle seguenti argomentazioni:

L’incompetenza territoriale del tribunale adito (Benevento) è stata tardivamente prospettata non potendo essere formulata oltre l’udienza di comparizione convocata obbligatoriamente L. Fall., ex art. 15 nel procedimento per la dichiarazione di fallimento;

il dedotto vizio d’invalidità della notifica delle cartelle esattoriali sulla base delle quali Equitalia aveva proposto istanza di fallimento è irrilevante non concernendo l’esistenza del credito e comunque nel merito è insussistente da momento che deve ritenersi valida la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

lo stato d’insolvenza sussiste essendo solo il credito Equitalia pari a 230.482,77.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il D.C. con tre motivi. Nel primo viene contestata sotto il profilo della violazione di legge la statuizione relativa alla tardività dell’eccezione d’incompetenza, sul rilievo che nell’udienza prefallimentare il D.C. era contumace, essendo stato notificato il decreto di convocazione presso la sede della società nel 2013, quando essa risultava cancellata e trasferita in altra provincia (quella di Roma) dal 2011 come indicato nella visura camerale.

I giudici del reclamo hanno invece ritenuto sussistente la competenza del tribunale adito. Aggiunge la parte ricorrente che secondo la giurisprudenza di legittimità l’imprenditore dichiarato fallito anche se non comparso nella fase prefallimentare può proporre domande ed eccezioni nuove nonchè nuovi mezzi di prova.

La censura è manifestamente infondata. La contumacia in fase prefallimentare non elimina il regime decadenziale relativo alla proposizione dell’eccezione d’incompetenza territoriale e la parte ricorrente non ha formulato alcuna censura avente ad oggetto la validità ed efficacia della notificazione del decreto di convocazione limitandosi a rilevare la circostanza del trasferimento di sede senza trarne, tuttavia, conseguenze adeguate, da individuarsi nella specifica formulazione di un motivo volto a contestare il sindacato su tale notifica effettuato in sede di udienza prefallimentare.

Ne deriva la correttezza della soluzione indicata dal giudice del reclamo in quanto del tutto coerente con l’orientamento di questa Corte (Cass. 5257 del 2012), tenuto conto che in sede di reclamo la Corte ha fondato la ratio decidendi del rigetto dell’eccezione d’incompetenza solo sulla sua tardività.

Nel secondo motivo viene censurato sia ex art. 360 c.p.c., n. 3 che n. 5 l’omesso esame in ordine alla prova relativa alla sede effettiva della società. Anche tale specifico motivo viene posto in correlazione esclusivamente al difetto di competenza del giudice adito e non della violazione del contraddittorio in sede prefallimentare. Esso, pertanto, deve ritenersi inammissibile.

Nel terzo motivo viene dedotta ex art. 360 c.p.c., n. 3 l’inesistenza della notificazione e l’inesigibilità del credito dell’istanze Equitalia oltre che, ex art. 360 c.p.c., n. 5 la mancata prova in ordine alla rituale notifica delle cartelle esattoriali. La censura è inammissibile perchè non colpisce una delle due rationes decidendi poste a base della statuizione relativa alla validità della notifica degli avvisi e all’esistenza del credito. La corte ha affermato che anche a volere ritenere invalida la notificazione tale vizio non inficia l’esistenza del credito. tale specifica ratio non è stata in alcun modo scalfita dall’articolata e plurima prospettazione di censura contenuta nel terzo motivo di ricorso. E’ anche inammissibile nella parte in cui non articola alcuna argomentazione contrastante l’orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo alla validità ed efficacia della notifica tramite raccomandata del concessionario, (di recente confermata da Cass. 6395 del 2014), limitandosi genericamente ad affermare l’inidoneità di tale notifica senza considerare in alcun modo l’orientamento in questione. Anche le contestazioni relative ai fatti (l’avvenuta o mancante notifica) sono del tutto generiche a fronte della documentazione menzionata anche in ricorso fornita da Equitalia che fornisce una presunzione di esecuzione delle notifiche da contrastare puntualmente (Cass. 20786 del 2014).

Quanto all’insussistenza dell’insolvenza, sempre contenuta all’interno del terzo motivo la censura contiene soltanto l’indicazione degli astratti parametri ai fini della verifica.

Il quarto motivo, relativa all’omesso esame della mancata notifica delle cartelle è inammissibile per le ragioni già ampiamente esposte.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile”.

Il Collegio condivide integralmente la relazione depositata osservando, in ordine alla memoria depositata:

sul primo motivo le osservazione non colpiscono i principi esposti nella relazione, fondati sugli orientamenti di questa corte; sul secondo motivo i rilievi di fatto sono nuovi così come la dedotta violazione del contraddittorio dovuta all’errata ubicazione della sede legale della società fallita. C’è anche da rilevare che il rilievo così come nel ricorso non costituisce specifica censura. Sul terzo motivo i rilievi ignorano la granitica giurisprudenza di legittimità che richiede la censura di tutte le rationes decidendi del provvedimento impugnato a pena d’inammissibilità.

In conclusione il ricorso deve essere respinto. Non vi è luogo a statuizione sulle spese processuali in assenza della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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