Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 464 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14564-2012 proposto da:

B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE GALLENCA;

– ricorrente –

contro

V.L., T.A.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

CARBONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE GALASSO,

ANDREA GALASSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 419/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato GALLENCA Giuseppe, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato NECCI Andrea, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Michele GALASSO, difensore dei resistenti che si è

riportato alle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

la condanna alle spese.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

B.G. ved.va C. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Moncalieri V.L. ved.va T. e T.A.P..

L’attrice rivendicava una porzione di terreno in (OMISSIS) (f. (OMISSIS)) oggetto di compravendita a corpo con le parti convenute in subordine chiedeva la declaratoria del suo acquisto del detto terreno per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c..

Le convenute resistevano all’avversa domanda attorea, di cui chiedevano il rigetto per infondatezza.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 7/2009, rigettava la domanda principale dell’attrice, ritenendone la genericità, e quella subordinata perchè non provata.

Avverso la succitata decisione del Tribunale di prima istanza la B. interponeva appello, resistito dalle parti appellate, le quali ne chiedevano il rigetto.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 412/2012, rigettava l’interposto gravarne e condannava l’appellante alla refusione delle spese del giudizio.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte distrettuale ricorre la B. con atto affidato a due ordini di motivi e resistito con controricorso dalle parti intimate.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, “la violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 1140 c.c. e segg., art. 1158 c.c. e segg. e art. 1362 c.c..

Il motivo – a quanto evincibile – intenderebbe svolgere censura di violazione di legge anche se viene (probabilmente in modo erroneo) invocata la norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Tuttavia in ogni caso la censura – comunque la si possa intendere – è destituita di fondamento.

Infatti con la stessa si solleva la questione della imprecisione (eventuale) della planimetria allegata al rogito notarile a suo tempo intercorso. Tale planimetria viene definita in ricorso come preteso “mero disegno”.

Tuttavia la medesima planimetria risulta come parte dell’accertamento svolto dal CTU nel corso del giudizio, accertamento non contestato dal CTP della parte in origine attrice.

Per di più la Corte territoriale ha anche avuto modo di verificare come anche una eventuale imprecisione della planimetria allegata al rogito (il preteso schizzo) risulta in ogni caso “superata dall’elevata definizione dei rilievi effettuati dal consulente”.

Emerge, dunque, l’infondatezza della censura di cui al motivo in esame sia che si voglia inquadrarla come doglianza attinente a pretesi errores in procedendo, sia che si intenda la svolta doglianza in relazione a pretesi errores in procedendo.

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, “con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed all’art. 111 Cost., comma 6, il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 132 c.p.c..”, nonchè il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 345 c.p.c..

Anche nel caso del motivo qui scrutinato si postula da parte dalla ricorrente, in modo promiscuo e disallineato rispetto alle norme rubricate, una doglianza che attiene -sostanzialmente- alla all’inammissibilità domande nuove.

Più specificamente col motivo si intende censurare ” quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, in particolare con riguardo ad una citata affermazione a pag. 7 dell’appellata sentenza ed alla valutazione dell’invocato elemento e relativo alla traditio del terreno per cui è causa.

Senonchè la doglianza è priva di fondamento.

La gravata decisione ha correttamente evidenziato, alla stregua di noto principio di questa Corte (Cass. n. 4080/2004) che il mutamento della causa petendi, determinando mutamento della domanda rende improponibile in appello la prospettazione di “nuove circostanze o situazioni giuridiche” attinenti ad “una pretesa nuova e diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado”.

Parte ricorrente non ha allegato, nè proposto principio alcuno idoneo a far ritenere superato il citato principio in base al quale la Corte distrettuale ha deciso, in punto, la controversia.

Nè, per di più, risulta censurata la ratio fondamentale di cui all’impugnata sentenza per la quale – come innanzi già accennato -l’elevata precisione dei rilievi effettuati dal consulente” rende del tutto pretestuose ed apodittiche le lagnanze poste a base del ricorso in esame.

Il motivo va, dunque, respinto.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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