Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 469 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.11/01/2017), n. 469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8835-2012 proposto da:
R.F., (OMISSIS), P.L. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA DE FAZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO AIMI;
– ricorrenti –
contro
RE.RA., C.F. (OMISSIS), Z.M. C.F. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. LUCA REBUCCI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1130/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 26/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Grillo Pietro Franco con delega depositata in
udienza dell’Avv. Aimi Enrico difensore dei ricorrenti che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 823 del 2006 il Tribunale di Modena, decidendo sulle domande di Z.M. e Re.Ra. contro R.F. e P.L. per la costituzione di una servitù di passaggio per interclusione, resistita dai convenuti che contestavano detta inteclusione, disponeva la costituzione della servitù per metri 9,45 mentre il resto del passaggio si sarebbe dovuto realizzare su striscia di terreno della sig.ra G., madre e suocera degli attori, già destinata al transito.
Proposto appello dagli attori ed incidentale dai convenuti, la Corte di appello di Bologna, con sentenza 26.9.2011, accoglieva l’appello principale e rigettava l’incidentale ritenendo il fondo intercluso, richiamando le tre soluzioni prospettate dal ctu ed escludendo una diversa soluzione per l’insufficienza del passaggio sul fondo G..
Ricorrono i R.- P. con quattro motivi, illustrati da memoria che eccepisce la tardività del controricorso, resistono Z. e Re..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l’eccezione di tardività del controricorso perchè doveva essere notificato entro il 15.5.2012 va respinta risultando passato per la notifica il 14.5.2012 e spedito il 15.5.2012 per cui è irrilevante la ricezione in data successiva (Corte Cost. n. 477/2002).
Si deduce, col primo motivo violazione dell’art. 1051 c.c. perchè il passaggio deve essere il più breve ed il meno dannoso.
Col secondo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 380 del 2011, art. 11 per avere la sentenza ritenuto che nei rapporti di vicinato gli atti amministrativi non incidono sulle relative norme nonchè sulle limitazioni della proprietà in relazione alla validità del permesso a costruire.
Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione in relazione alla situazione dei luoghi e col quarto ulteriori vizi di motivazioni.
Le censure appaiono infondate perchè non attaccano la ratio decidendi sopra enunciata e, pur diversamente titolate, richiedono un inammissibile riesame del merito riproponendo i motivi di appello sui quali la Corte di appello ha dato sufficiente risposta.
La sentenza impugnata ha, invero, statuito che la ctu, per proporre la prima di tre possibili soluzioni per l’eliminazione della interclusione, ha quantificato la larghezza del passo in m. 3,20 ed ha concluso che la valutazione della soluzione meno gravosa è già esclusa in radice dalla insufficienza del passaggio sul fondo G., circostanza che consente di rigettare il primo motivo, sul quale va precisato che, in tema di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051 c.c., comma 4 in favore di case, cortili, giardini ed aie non opera in caso di interclusione assoluta attesa la necessità del fondo dominante (Cass. 25.5.2016 n. 10857).
Sul secondo motivo va osservato che la sentenza sostanzialmente statuisce che la prospettazione dell’esistenza di un accesso di fatto al solo fine di ottenere il rilascio della concessione, in attesa della definizione della vertenza in atto, è irrilevante. Gli ultimi due motivi genericamente invocano vizi di motivazione.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 3200,00, di cui 3000,00 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017