Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 432 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21836-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BAKEKA S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 310/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, emessa il 14/01/2014 e depositata il

14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2006) fatto valere dall’intimato contribuente, in quanto quest’ultimo aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito IVA nella dichiarazione relativa all’anno successivo. L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

La CTR ha ritenuto, invece, che il credito, che comunque risultava documentato, poteva utilmente essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, rigettando cosi l’appello del Fisco. La tesi dei giudici di merito è contestata dall’Agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer il credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del credito. Non si è costituito il contribuente.

Con il primo motivo l’Agenzia lamenta ultrapetizione e dunque violazione dell’art. 112 c.p.c. La CFR avrebbe infatti ritenuto inammissibile l’appello per mutamento della causa petendi rispetto al primo grado, nella parte in cui ha eccepito l’impossibilità di riportare nella dichiarazione successiva l’eccedenza IVA.

Il motivo è fondato.

Invero, l’Agenzia, sin dal primo grado, aveva fatto presente che, al di là della esistenza del credito IVA, il Fisco aveva diritto di negarlo se quel credito non era tempestivamente dichiarato nell’anno di competenza. Nel ritenere nuova questa prospettazione, i giudici di secondo grado sono incorsi in violazione di legge, dichiarando inammissibile l’appello senza considerare che invece la questione della permanenza del credito IVA era stata sin dall’inizio posta dall’Agenzia.

La dichiarazione di inammissibilità ha impedito al collegio di secondo grado di decidere nel merito, così che la sentenza va cassata con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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