Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 793 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2017, (ud. 08/03/2016, dep.13/01/2017),  n. 793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriano – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28956-2011 proposto da:

R.G., C.F. (OMISSIS), S.U. C.F.

(OMISSIS), in qualità di eredi di S.A. deceduto,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO AGAMENNONE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA BERGAMINI, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL PROVINCIA MANTOVA, P.I. (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dr. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO AVOLIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 517/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/11/2010 R.G.N. 503/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato AGAMENNONE STEFANO;

udito l’Avvocato AVOLIO ANNALISA per delega AVOLIO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 23 novembre 2010, in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, respingeva la domanda proposta da S.A. diretta ad ottenere l’erogazione gratuita dei farmaci necessari per la cura medica relativa al c.d. (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza ricorrono le eredi dello S. articolando tre motivi ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

La AUSL della Provincia di Mantova resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c., perchè la Corte di Appello non avrebbe statuito sulla ammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi, ma sarebbe arrivata a superare, più o meno consapevolmente e volutamente, il problema della sua genericità interpretando con procedimento arbitrario l’impugnazione dell’Azienda USL.

1.1 I motivi non sono da accogliere, presentando profili di inammissibilità, oltre che di infondatezza. Invero, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità (cfr., Cass. n. 22759/14) “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello e, in genere, su una domanda, eccezione, istanza ritualmente introdotta in giudizio integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di richiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5″. Nel caso di specie il vizio è stato dedotto in primo luogo come violazione dell’art. 360, n. 3 ed in via conseguente sotto il profilo dell’error in procedendo e, soprattutto, senza riportare l’atto oggetto di censura in secondo grado.

Il motivo è quindi inammissibile anche per difetto di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c., fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di indicare compiutamente, e non già per riassunto del loro contenuto, gli atti processuali dai quali emerga il vizio denunciato (Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010).

Inoltre (per ciò che attiene più specificamente al secondo mezzo di impugnazione), è da sottolineare quanto affermato da questa Suprema Corte relativamente all’impossibilità di dispensare la -multiterapia Di Bella” con oneri a carico del SSN (cfr. Cass. n. 12365/07): “la dimostrazione relativa all’effetto benefico del farmaco sulla sua persona che il ricorrente pretenderebbe di fornire attraverso la consulenza tecnica avrebbe rilevanza solo per ritenere che la gratuità della cura debba dipendere esclusivamente dalla risposta individuale di ciascun malato, così nel concreto disattendendo il sistema prefigurato dal legislatore, che ha invece inteso demandare la decisione al complesso accertamento tecnico amministrativo del C.u.f. (Commissione Unica del Farmaco, oggi AIFA ndr)”.

2. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.L. n. 536 del 1996, art. 1, comma 4, convertito in L. n. 648 del 1996 “ed eventualmente D.L. n. 463 del 1983, art. 10, comma 2, convertito in L. n. 638 del 1983, artt. 115 e 116 c.p.c.”, avendo la Corte di Appello interpretato, attraverso la c.t.u., la normativa di riferimento in maniera non conforme.

2.1 Il motivo non può essere accolto. Invero, oltre ad essere formulato in maniera perplessa (“ed eventualmente…”), lo stesso tende ad un riesame del merito non consentito in questa sede. alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Per tutto quanto esposto il ricorso è da respingere.

La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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