Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 776 del 13/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 13/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.13/01/2017), n. 776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20457/2011 proposto da:
L.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GAVINANA 4, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ANGELINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA GANZERLA;
– ricorrente –
contro
P.S., B.D.;
– intimati –
e contro
AGENZIA ENTRATE MANTOVA – (OMISSIS) – IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il
09/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato Angelini Domenico con delega orale dell’Avv.
Ganzerla Loredana difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento della rinuncia oggi depositata con copia notificata
via pec;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che L.M. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di P.S. e altri avverso il provvedimento del Tribunale di Mantova di cui in epigrafe, relativo alla liquidazione del compenso dovuto al P. quale C.T.U.;
Ritenuto che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, unitamente ad atto di transazione stipulato tra le parti;
Considerato che, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto;
Atteso che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017