Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49780 del 03/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49780 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SICCARDI GIOVANNI N. IL 22/06/1952
avverso l’ordinanza n. 1/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 03/12/2013
cc 17 Siccardi Giovanni
Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza
avanzata da Siccardi Giovanni al fine di ottenere la correzione di ordinanza in
data 28 giugno 2012.
Il provvedimento considera che non vi sono le condizioni per dar corso
valutazioni di merito e sollecita una sorta di interpretazione del tenore del
provvedimento.
2. Ricorre per cassazione il richiedente. Da un lato si lamenta che il
provvedimento è stato adottato de plano senza dar corso alla prescritta udienza
in camera di consiglio; e dall’altro, per tuziorismo difensivo, si argomenta
intorno al fatto che l’ordinanza impugnata è inficiata da un grave error in
procedendo particolarmente per ciò che attiene alla domanda espressa nella
istanza di cui si discute.
2.1 L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria chiedendo la
reiezione o la inammissibilità del ricorso.
3. La prima censura è fondata ed assorbente. Invero questa Corte ha
ripetutamente enunciato il condiviso principio dk e l’adozione de plano, senza
fissazione della camera di consiglio ed avviso le parti, del provvedimento in tema
di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art.
178 cod. proc pen. (da ultimo Ca s. j, 9 gennaio 2013, Rv 254230). Per l’effetto
re annullato con rinvio alla Corte d’appello
il provvedimento impugnato (deve seV
di Milano cui si demanda pure il regolamento delle spese tra le parti del presente
giudizio.
PQM
annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Milano per
nuovo esame. Rimette alla medesima Corte il regolamento delle spese tra le
parti del presente giudizio.
alla richiesta correzione di errore materiale, atteso che l’istanza implica
Roma 3 dicembre 2013