Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49778 del 03/12/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49778 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SICCARDI GIOVANNI N. IL 22/06/1952
avverso l’ordinanza n. 1/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/segttite le conclusioni del PG Dott.
pe-0-4A-D7 dte
-1.1144-€14f-eer Avv.;
e h:m’t
Data Udienza: 03/12/2013
cc 6 Siccardi Giovanni
Motivi della decisione
1. Dopo complesse vicende processuali, la Corte d’appello di Milano ha
infine nuovamente accolto la domanda avanzata da Siccardi Giovanni intesa ad
ottenere jiJlT
FIò1del danno connesso a condanna a sei mesi di reclusione
per il reato di furto, oggetto di revoca a seguito di revisione del processo; ed ha
liquidato, in aggiunta alle somme già liquidate con precedente ordinanza, altre
somme per retribuzioni non percepite;
spese legali; danno biologico,
2. Ricorre nuovamente per cassazione il richiedente, deducendo diversi
mo tivi.
2.1 Mancato riconoscimento dell’integrale
danno da retribuzioni non
percepite. La motivazione al riguardo viene ritenuta incongrua e non del tutto
conforme al tenore degli atti peritali.
2.2. Mancato riconoscimento del danno da perdita di carriera.
2.3. Mancato riconoscimento del danno da perdita del patrimonio
immobiliare.
2.4. Mancato riconoscimento delle spese legali.
2.5. Mancato riconoscimento del danno da ingiusta detenzione nella sua
integralità, non essendosi considerati i gravi pregiudizi subiti.
2.6. Mancato riconoscimento del danno non patrimoniale nella sua
integralità.
2.7.Mancato riconoscimento degli interessi e rivalutazione del danno non
patrimoniale.
8. Mancato riconoscimento del danno patito dai familiari.
2. Il ricorso è infondato. Esso tenta impropriamente, in larga misura, di
sollecitare questa Corte di legittimità ad una nuova e non consentita operazione
di computo delle somme dovute, in assenza di errori logici o giuridici.
esistenziale, morale; danno da ingiusta detenzione.
3.1 Quanto alle retribuzioni non percepite durante il periodo di
sospensione dal lavoro il Giudice di merito ha congruamente tenuto conto
dell’azione contro il Casinò di Sanremo per le somme dovute per retribuzione dal
licenziamento alla reintegra. Altrettanto congruamente si è ritenuto di dover
determinare equitativamente l’ammontare delle mance.
3.2 Quanto alla perdita di prospettive di carriera, con apprezzamento
logicamente immune da censure si conclude per l’inesistenza di prova in ordine
3.3 Quanto alla perdita patrimoniale si argomenta puntualmente che non
può per nulla escludersi che le operazioni immobiliari siano piuttosto il frutto di
prudenziale atteggiamento difensivo contro possibili azioni risarcitorie. Né si è
ritenuta provata l’ipotesi di vendita per far fronte ad esigenze esistenziali.
3.4 Quanto alle spese legali inerenti alle diverse procedure, la Corte
compie una dettaglia, analitica argomentata valutazione che, essendo logica e
conforme ai principi non può essere messa qui in discussione con apprezzamento
di merito.
3.5.Per quanto attiene all’equa riparazione dell’ingiusta detenzione patita
per 54 giorni, la Corte di merito si attiene al criterio aritmetico delineato dalla
giurisprudenza di questa Suprema corte, e liquida la somma di 12.734 euro. A
tale importo si aggiunge ulteriore indennizzo, in considerazione dello strepitus
fori documentato attraverso la produzione di copie di quotidiani; e si perviene
così al complessivo importo di 22.000 euro.
Tale computo è immune da censure. In tema di equa riparazione per
l’ingiusta detenzione la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato un canone
base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima
posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare (
6 anni) e la durata dell’ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale
computo può essere dimezzata nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua
minore afflittività. Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce solo una base,
utile per sottrarre la determinazione dell’indennizzo all’imponderabile
soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al
difficile giudizio di fatto. Il meccanismo in questione individua l’indennizzo in una
astratta situazione standard, nella quali i diversi fattori di danno derivanti
dall’ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio, ordinario. Tale
valore può subire rimaneggiamenti verso l’alto o verso il basso sulla base di
specifiche contingenze proprie del caso concreto. Occorre quindi esaminare i
al sicuro avanzamento di carriera ipotizzato dalla difesa.
fattori documentati, afferenti alla personalità ed alla storia personale
dell’imputato, al suo ruolo sociale professionale e sociale, alle conseguenze
pregiudizievoli concretamente patite e tutti gli altri di cui sia riscontrata la
rilevanza e la connesione eziologia con l’ingiusta detenzione patita. Il calcolo
finale ben potrà essere il frutto della ponderazione di documentati fattori di
segno contrario. Al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale;
ma ciò non significa che, come sopra accennato, ci si debba affidare ad una
ponderazione intuitiva che si sottragga all’analisi ed alla valutazione delle
discrezionali, il giudice è tenuto ad offrire una motivazione che, magari in modo
sintetico ma comunque esaustivamente, dia conto del materiale probatorio
utilizzato e della valutazioni espresse, in modo che sia possibile ripercorrere l’iter
logico seguito.
L’ordinanza in esame si attiene agli indicati principi. Essa, infatti, ha
determinato un indennizzo che corrisponde ad una corretta applicazione del
canone aritmetico sopra indicato. Tale indennizzo, per le ragioni che pure sono
state prima evidenziate, copre i pregiudizi che, comprensibilmente, derivano
dalla detenzione nella sfera personale, familiare e lavorativa.
La Corte, d’altra parte, con apprezzamento di merito che non può essere
sindacato nella presente sede di legittimità, ha esaminato le deduzioni difensive
liquidando un significativo ulteriore indennizzo dovuto alle conseguenze derivanti
dalla pubblicità connessa alla detenzione. A fronte di tale argomentazione
l’impugnazione è priva di pregio e difetta della necessaria specificità.
2.6. Per ciò che attiene al danno non patrimoniale la Corte di merito ha
disposto indagine peritale e si è ad essa attenuta alla luce della più accreditata
giurisprudenza di legittimità. Nessuna ulteriore censura può, in conseguenza,
essere plausibilmente avanzata.
2.7.Quanto al mancato riconoscimento degli interessi e della rivalutazione
del danno non patrimoniale, occorre considerare che il credito acquista certezza
ed esigibilità con la pronunzia della Corte d’appello e non prima. Non può quindi
darsi corso a rivalutazione.
8. Quanto al mancato riconoscimento del danno patito dai familiari, la
Corte vi fa riferimento con riguardo ai pregiudizi alla vita familiare. La questione
impinge soprattutto sul punto afferente alla liquidazione dell’indennizzo per
l’ingiusta detenzione ed è quindi compresa nella ponderazione equitativa di cui si
è detto sopra.
indicate contingenze rilevanti. Al contrario, proprio quando compie valutazioni
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
IL PRESIDENTE
Roma 3 dicembre 2013