Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 865 del 16/01/2017
Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.16/01/2017), n. 865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22431-2011 proposto da:
COMUNE DI MINORI C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RUGGIERO MUSIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
RAIMONDO BOCCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE
VISCONTI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 205/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 22/06/2011 R.G.N. 1580/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/2017 dal Consigliere Dott. MACIOCE LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RILEVATO
Che il ricorrente Comune di Minori ha depositato atto di rinunzia in data 29.11.2016, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore, che il contro ricorrente B.A. ha depositato atto di accettazione in data 15.12.2016, debitamente sottoscritto dalla parte e dal suo difensore.
PQM
Visto l’art. 391 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito in L. n. 197 del 2016.
Dichiara il giudizio estinto per rinunzia al ricorso; non luogo a regolare le spese.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017