Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 872 del 16/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.16/01/2017), n. 872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13539-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore nonchè
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO
FEA 4, presso lo studio dell’avvocato ADELELMO COLESANTI,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA TENNERONI, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
O.MEC S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROBERTO MARCHEGIANI, giusta delega a margine
del controricorso;
– controricorrente –
nonchè contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 666/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
emessa il 06/11/2014 e depositata il 18/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO
Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – La Corte d’appello di Perugia ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi della L.Fall., art. 18, dalla (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione avverso la dichiarazione del proprio fallimento con sentenza del Tribunale di Terni.
La Corte, confermando gli assunti del primo giudice, ha ritenuto in particolare superate le soglie di fallibilità di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2.
2. – Avverso tale pronuncia la (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo di censura.
La sola creditrice istante, O.MEC S.r.l., ha resistito con controricorso.
3. – Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando violazione della L.Fall., art. 1, comma 2, lamenta che non sia stata dichiarata la propria non fallibilità, censurando la contraria statuizione della Corte d’appello circa la sussistenza dei requisiti di cui alla norma invocata.
3.1 – Il motivo è inammissibile.
Ai sensi della L.Fall., art. 1, comma 2, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che dimostrino di non aver superato alcuna delle soglie dimensionali ivi previste. Da ciò discende che anche il superamento di una soltanto delle predette soglie comporta l’assoggettabilità del debitore al fallimento.
Nella specie la Corte d’appello ha espressamente statuito, tra l’altro, che l’entità dell’esposizione debitoria della società fallita superava i 500.000 Euro, ossia la soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) cit.
Tale affermazione in fatto avrebbe potuto essere censurata esclusivamente mediante la deduzione di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Mancando una siffatta censura, il ricorso è inammissibile poichè, confermato il superamento della soglia di cui all’art. 1, comma 2, cit., lett. c), non hanno più rilievo le questioni, pure poste dalla ricorrente, riguardanti il superamento o meno delle soglie di cui alle lett. a) e b).”;
che tale relazione è stata è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie;
Diritto
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione che precede;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017