Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1108 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 07/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27907-2010 proposto da:

COOPERATIVA CONESA SC in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA I. GOIRAN 23, presso

lo studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 289/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 17/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CONTENTO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i resistenti l’Avvocato MELONCELLI che ha chiesto

l’inammissibilità e in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 289 del 17 settembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla CO.N.E.S.A. s.c. a r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva a sua volta rigettato l’impugnazione proposta dalla predetta società cooperativa avverso la cartella di pagamento emessa per la riscossione delle sanzioni applicate alla predetta società contribuente per ritardato versamento dell’IVA periodica dovuta in relazione all’anno di imposta 2005.

2. La CTR campana, condividendo la decisione di primo grado che aveva evidenziato il ritardo dei versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto, indicato in maniera puntuale l’importo della sanzione dovuta e rilevato che dai modelli F24 prodotti in atti non emergevano codici tributo riferiti al ravvedimento operoso, motivava il rigetto dell’ impugnazione affermando (testualmente) che “l’appello manca di motivi specifici di appello ovvero il contribuente non ha dato prova che i versamenti tardivi siano stati sanati con il ravvedimento operoso”.

3. Ricorre per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi.

4. L’intimata si limita a partecipare all’udienza di discussione.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che i giudici di appello non avevano considerato che l’estratto notarile del registro Iva delle vendite del mese di dicembre 2005, depositato in giudizio unitamente alle copie delle deleghe di pagamento dell’IVA a mezzo F24, riportanti il timbro dell’istituto di credito, recava un credito IVA di Euro 50.051,07, idoneo ad escludere la sussistenza della pretesa tributaria.

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR rigettato l’appello “sulla scorta di un fatto non costituente oggetto di domande ed eccezioni delle parti in causa, ovvero delle 5 deleghe F24 di versamento del debito Iva annuale 2005 codice tributo 6099 non contestato nella cartella opposta”, nonchè “per l’omessa valutazione, a fini decisori, dell’Estratto Notarile del Registro Iva Vendite di Dicembre 2005”.

3. Con il terzo motivo deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla “presunta tardività del versamento dell’IVA periodica di dicembre 2005 desunta dalle 5 deleghe F24 di versamento del debito IVA annuale”. Sostiene la ricorrente che la CTR, nel ritenere tardivi i versamenti dell’IVA periodica effettuati mediante F24, condividendo la tesi sostenuta dai primi giudici, secondo i quali i versamenti relativi all’anno di imposta 2005 erano stati effettuati on line in data 19 novembre 2008, senza che venisse operato il ravvedimento operoso, il cui codice tributo – secondo la CTR – non erano indicati sulle deleghe di pagamento, aveva omesso di considerare che la predetta data era quella “di stampa delle deleghe dal cassetto fiscale dell’A.F.” mentre in realtà i pagamenti erano stati effettuati tempestivamente, come risultante dalle date (20 luglio, 16 agosto, 15 settembre, 16 ottobre e 16 novembre 2011) delle cinque deleghe F24 prodotte in giudizio.

4. Il terzo motivo, che va esaminato preliminarmente, risultando connotato di decisività in applicazione del principio della “ragione più liquida” (Cass. S.U. n. 9936 del 2014, n. 12002 del 2014 e n. 16462 del 2016), è fondato e va accolto.

4.1. Invero, i giudici di appello, nel sostenere che i versamenti periodici dell’IVA erano stati effettuati con ritardo e che la contribuente non aveva dato prova di aver sanato il ritardato pagamento facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, perchè gli F24 prodotti in giudizio non riportavano il relativo codice tributo, non hanno adeguatamente spiegato le ragioni logico – giuridiche della decisione assunta sul punto controverso e decisivo costituito dalla tardività del versamento dell’IVA periodica, essendo del tutto carente la motivazione relativamente alla capacità dimostrativa attribuibile alla documentazione prodotta dalla società contribuente, ovvero all’estratto notarile del registro IVA ed ai modelli F24 riportanti date di effettuazione dei pagamenti – analiticamente elencate nel ricorso – diverse da quella indicata dalla CTR (e prima ancora dalla CTP), riferita, a dire della ricorrente, alla “data di stampa delle deleghe dal cassetto fiscale dell’A.F.”. La CTR, infatti, si limita a condividere le argomentazioni svolte sul punto dal giudice di primo grado, non offrendo adeguata spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, che la suddetta documentazione non fosse idonea a provare l’avvenuto versamento periodico dell’IVA dovuta dalla società e, dall’altro, che l’assenza sui modelli F24 del codice riferito al ravvedimento operoso li priverebbe di efficacia estintiva del debito tributario.

5. All’accoglimento del motivo in esame consegue l’assorbimento degli altri due mezzi di impugnazione e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuova rivalutazione della vicenda alla stregua delle considerazioni sopra svolte, nonchè per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 7 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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