Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1195 del 18/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.18/01/2017), n. 1195
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20981/2015 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZARA 13,
presso lo studio dell’avvocato GIULIO GUARNACCI, rappresentata e
difesa dall’avvocato SERGIO ROCCHI;
– ricorrente –
contro
CA.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
ARIMONDI 5/E, presso lo studio dell’avvocato FABIO MARIANTONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO ALLEVI;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il
08/01/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito l’Avvocato FABIO MARIANTONI, per delega.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 25 luglio 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:
“Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza in data 9 agosto 2012, ha rigettato la domanda proposta da C.L. nei confronti di Ca.An. rivolta all’annullamento, per captazione e comunque per incapacità di intendere e di volere, del testamento olografo redatto in data (OMISSIS) da Ca.Lu., deceduto il (OMISSIS).
La Corte d’appello di Ancona, con ordinanza in data 8 gennaio 2015, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., l’appello interposto da C.L., avendo rilevato che i motivi di gravame non appaiono avere una ragionevole probabilità di accoglimento e che, per contro, risulta condivisibile la ricostruzione fattuale e giuridica operata da parte del giudice di primo grado.
Avverso l’ordinanza ex art. 348-bis della Corte d’appello la C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 luglio 2015, sulla base di tre motivi, con cui denuncia violazione dell’art. 348-bis c.p.c. (ragionevole probabilità dell’accoglimento), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione ed errata applicazione di norme di diritto.
Il Ca. ha resistito con controricorso.
Il ricorso appare inammissibile, giacchè il soccombente che si è visto dichiarare inammissibile l’appello con l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., può proporre ricorso per cassazione soltanto avverso la sentenza di primo grado (ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3), non rientrando peraltro l’impugnazione proposta tra i casi in cui può configurarsi un’autonoma impugnabilità in cassazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello (Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914).”
Letta la memoria di parte ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;
che i rilievi critici contenuti nella memoria illustrativa non colgono nel segno;
che, infatti, l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., non è stata impugnata per vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, ma per l’erroneità del complessivo giudizio prognostico, per vizio di motivazione e per omessa esame circa un fatto decisivo per il giudizio;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017