Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27609 del 10/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27609 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Associazione Total Sport, in persona del legale rapp.te pro tempore,
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
14/11/25
depositata il 2/2/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Associazione Total Sport
contro l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Palermo n. 280/12/2007 che aveva accolto
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RJM032A00467 per irpeg e irap 1999.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 7254/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 10/12/2013
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera
di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
cazione del fatto nonché dei motivi della decisione.
La censura è infondata in quanto l’ esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti
rilevanti della causa e la concisione della motivazione non rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo
Con secondo motivo la ricorrente assume l’insufficiente motivazione della decisone laddove
ha affermato il carattere sociale dell’attività svolta dall’associazione.
Il motivo di ricorso è fondato ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla
formazione del proprio convincimento, con riferimento quanto dedotto dall’Ufficio in sede
di appello
Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Sicilia
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo., assorbito il terzo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR
della Sicilia
Così deciso in Roma, 14/11/2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza in quanto priva della indi-