Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1416 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 27/06/2016, dep.20/01/2017), n. 1416
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23489-2013 proposto da:
CARROZZERIA RECORD SNC DI B.F. & C (OMISSIS), in
persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.
B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso
lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FABRIZIO BULLETTI giusta procura speciale in cale al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA, SANTANDER CONSUMER BANK SPA,
P.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 323/2013 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il
05/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI
La s.n.c. carrozzeria Record, nell’asserita qualità di cessionaria del creditore danneggiato F.A., convenne dinanzi al Giudice di Pace di Prato P.G. e la Axa Assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento della somma di oltre 4000 Euro.
Il giudice di primo grado respinse la domanda per difetto di legittimazione attiva dell’attrice, in quanto il cedente risultava non già il titolare, ma soltanto l’utilizzatore del veicolo danneggiato, di proprietà della Santander Consumer Bank.
Il Tribunale di Prato, investito dell’impugnazione proposta dalla società cessionaria del credito, la rigettò, sulla base di una (corretta) interpretazione degli artt. 8b) e 9a) del contratto di locazione finanziaria (f. 2 della sentenza impugnata).
Avverso la sentenza del giudice toscano la Record Carrozzeria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi di censura.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in tema di cessione del credito ex art. 1260 c.c..
Il motivo è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, che la società concedente avesse espressamente negato di aver mai accordato alcuna autorizzazione all’utilizzatore, onde consentirgli di richiedere il risarcimento del danno direttamente al danneggiante e alla sua compagnia assicurativa, precisando ancora di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione in tal senso, di non aver ricevuto le fatture di pagamento delle riparazioni, di non aver autorizzato la liquidazione del danno in favore dell’utilizzatore del bene.
La decisione del Tribunale toscano si conforma, nella sostanza, al principio di diritto già affermato da questa stessa Corte regolatrice con la sentenza n. 21011 del 2010, che, nel riconoscere la legittimazione attiva dell’utilizzatore alla richiesta di risarcimento, ebbe a specificare come, nella specie, quest’ultimo avesse prodotto una lettera della concedente che lo autorizzava espressamente a richiedere il risarcimento del danno al proprietario dell’autocarro investitore ed alla sua compagnia a assicuratrice.
Fattispecie, quest’ultima, del tutto speculare a quella per la quale è ancor oggi processo.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge per violazione della norma circa la ripetizione dell’indebito.
Il motivo è inammissibile, ponendosi con esso al collegio una questione del tutto nuova, che non emerge in alcun modo dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, senza che parte ricorrente, in spregio al (pur ormai residuale) principio di autosufficienza del ricorso, indichi alla Corte in qual fase del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente proposta ed illegittimamente pretermessa.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge per difetto di istruttoria.
Il motivo è palesemente inammissibile, avendo il Tribunale correttamente ed esaustivamente fondato il proprio convincimento sul testo letterale della convenzione negoziale di leasing, condivisibilmente e correttamente ritenendo ultronea ogni ulteriore acquisizione probatoria.
Il ricorso è pertanto rigettato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017