Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1435 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13799-2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato CORRADO LANZARA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.V., T.E., elettivamente domiciliate in ROMA,

LARGO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI,

rappresentate e difese dall’avvocato GIACOMO CARINI unitamente

all’avvocato GIOVANNI CARINI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 645/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 19/3/2013, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il tribunale della stessa città, in accoglimento della domanda proposta da T.V. ed E., ha dichiarato la cessazione degli effetti del contratto di locazione a uso diverso da abitazione concluso tra le attrici (in qualità di locatrici) e G.A. (quale conduttrice).

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione G.A., sulla base di cinque motivi d’impugnazione.

3. Resistono con controricorso T.V. ed E., che hanno concluso per il rigetto dell’impugnazione.

4. Con atto pervenuto in originale presso la Corte di cassazione in data 22/11/2016, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Alla dichiarazione di rinuncia hanno prestato adesione Vittoria ed T.E..

5. Il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia.

Con dichiarazione pervenuta presso la Corte di cassazione in data 22/11/2016 (in epoca anteriore alla celebrazione dell’udienza pubblica) la ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso: atto dalla stessa debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e vistato, per adesione, da T.V. ed E. e dal relativo difensore.

Si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo.

Non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

PQM

Dichiara estinto il processo.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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