Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1593 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 20/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.20/01/2017),  n. 1593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7802/2012 proposto da:

N.A., (OMISSIS), sia in proprio che in qualità di

successore nel diritto controverso di D.R.E.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PAPANTI PELLETIER, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.D.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI ARILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO

FERRARA;

– controricorrente –

e contro

D.R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2551/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato PAOLO PAPANTI PELLETIER, difensore del ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI ARILLI, con delega dell’Avvocato GIANCARLO

FERRARA difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 e il 10 marzo 2004 D.R.E. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Milano P.d.C. e N.A. deducendo quanto segue: nel (OMISSIS) l’attore, titolare di una galleria d’arte a (OMISSIS), aveva acquistato da N. due quadri del pittore (OMISSIS) al prezzo di 750.000.000; nel (OMISSIS) era stato convocato dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico di Monza, i quali gli avevano comunicato che i quadri erano stati oggetto di un furto consumato nel (OMISSIS) ai danni della famiglia P.D. e avevano sottoposto a sequestro dipinti; il procedimento penale per incauto acquisto introdotto nei confronti dell’attore era stato archiviato, essendo emersa la buona fede di quest’ultimo; i quadri erano stati quindi dissequestrati e restituiti al richiedente P.D.C.. L’istante chiedeva che venisse accertato il proprio acquisto in buona fede con condanna del predetto P.D. alla riconsegna dei quadri ovvero, in subordine, con condanna del venditore N. alla restituzione dell’importo a quest’ultimo pagato per la compravendita dei dipinti.

Nella resistenza dei due convenuti il Tribunale di Milano rigettava la domanda principale proposta dall’attore e, in accoglimento di quella subordinata, condannava N. a restituire a D.R. la somma di Euro 387.342,67, oltre interessi legali.

Contro detta pronuncia proponeva appello N., il quale chiedeva che la sentenza venisse riformata: domandava accertarsi che, a norma dell’art. 1153 c.c., D.R. era da considerare legittimo proprietario dei quadri e di condannare pertanto P.D. alla restituzione dei medesimi.

Era proposto gravame anche da D.R., il quale pure impugnava la sentenza avendo riguardo al medesimo profilo relativo all’acquisto in buona fede dei dipinti di cui trattasi.

L’appellato P.D. si costituiva in entrambi i giudizi di impugnazione, i quali venivano riuniti. All’udienza del 13 aprile 2011 N. si costituiva anche in qualità di successore del diritto controverso già facente capo a D.R., avendo concluso con quest’ultimo un accordo di cessione con scrittura privata del 21 ottobre 2010.

La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19 settembre 2011, dichiarava inammissibile l’appello proposto da N., rigettava quello spiegato da D.R. e confermava integralmente la sentenza impugnata.

Tale pronuncia è stata fatta oggetto, da parte di N.A., di un ricorso per cassazione articolato in nove motivi. P.D.C. ha depositato controricorso. D.R.E. non ha svolto attività processuale nella presente fase di legittimità. Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.. Il ricorrente si duole della declaratoria di inammissibilità dell’appello da lui proposto, rilevando come esso N., pur avendo chiesto, in primo grado, il rigetto delle domande attrici, avesse manifestato adesione rispetto alla domanda principale spiegata da D.R.. Sotto altro aspetto rileva come egli, a prescindere dalle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, avesse un concreto interesse ad ottenere la riforma della sentenza con riguardo al capo relativo all’acquisto in buona fede dei dipinti da parte dell’attore.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 34 c.p.c., nonchè degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, in particolare, in merito all’errata attribuzione del valore di cosa giudicata agli accertamenti svolti in sede penale, segnatamente al provvedimento di dissequestro dei quadri oggetto di causa. Espone il ricorrente che correttamente il Tribunale di Milano aveva evidenziato la piena legittimità del giudizio petitorio instaurato successivamente alla pronuncia del provvedimento di dissequestro; lo stesso giudice aveva peraltro errato nel conferire valore di cosa giudicata a detto provvedimento; infatti il Tribunale aveva osservato come l’accertamento preliminare relativo alla proprietà dei dipinti era già stato positivamente espletato dal giudice penale all’atto della pronuncia del provvedimento di restituzione dei beni sequestrati. In tal modo il giudice di prime cure aveva attribuito valore di giudicato a un accertamento incidentale, svolto nel corso di una indagine penale. La Corte di Milano si era del resto limitata ad osservare che gli elementi probatori presi in considerazione dal giudice penale erano stati da essa riesaminati; nondimeno la sentenza impugnata in questa sede si reggeva, secondo il ricorrente, delle indaginisulle risultanze acquisite nel corso preliminari, le quali erano state valutate alla stregua di vere e proprie prove precostituite. In altri termini, secondo l’istante, assegnare alle audizioni di indagati, persone offese e sommari informatori il valore proprio delle deposizioni acquisite nel contraddittorio delle parti, ritenendole inconfutabili, equivaleva ad accordare efficacia di giudicato al provvedimento di dissequestro e a tutti gli accertamenti che lo avevano preceduto. Rileva ancora il ricorrente che impropriamente il giudice distrettuale aveva conferito rilievo a elementi di indagine privi di valenza probatoria in quanto acquisiti in assenza di contraddittorio e in ispregio del principio di oralità.

E’ prospettata col terzo motivo di ricorso l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo in particolare all’accertamento petitorio svolto incidentalmente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’istante in proposito richiama i diversi accertamenti svolti nella fase delle indagini preliminari in sede penale: accertamenti che la Corte di merito aveva impropriamente valorizzato; sottolinea, poi, come il giudice dell’impugnazione avesse richiamato la sentenza di primo grado nella parte in cui ammetteva l’esperimento dell’azione petitoria successivamente al dissequestro dei beni ex art. 263 c.p.p., per poi svuotare in pratica di significato il dato della proponibilità di detta azione attribuendo, di fatto, al provvedimento di dissequestro e agli accertamenti svolti nel corso del procedimento penale il valore di cosa giudicata.

Col quarto motivo è lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 101, 116, 180 e 184 c.p.c.. Rileva il ricorrente che il Tribunale aveva omesso di svolgere alcuna attività istruttoria, nel contraddittorio delle parti, e che a tale omissione la Corte di appello non aveva posto rimedio: infatti tutti i motivi di impugnazione – ad eccezione del secondo, che non richiedeva alcun accertamento di fatto – erano stati rigettati sulla base delle risultanze delle indagini preliminari. In particolare, la Corte distrettuale aveva conferito valenza probatoria a dichiarazioni pro se di una delle parti in causa (il riconoscimento dei quadri operato dal convenuto P.D.C. prima con un fax inviato ai Carabinieri di Monza e successivamente in un verbale raccolto dalla stessa autorità di polizia giudiziaria): con ciò violando anche il principio dell’oralità del processo e quello del contraddittorio, dal momento che le dichiarazioni del predetto convenuto erano state acquisite al fascicolo come prova documentale, al pari della testimonianza scritta che il codice di rito ammette soltanto su concorde richiesta delle parti e nel rispetto di una dettagliata procedura. Aggiunge l’istante che in fase di appello, sempre con riferimento al tema del riconoscimento dei quadri, si era attribuito rilievo alle dichiarazioni scritte di P.D.M.C., la quale non era stata mai sentita nè dal magistrato nè dall’autorità di polizia giudiziaria; quanto riferito dal detto soggetto presentava, del resto, uno scarso spessore probatorio, visto che la ricognizione era stata resa con il supporto del catalogo della (OMISSIS), ove i dipinti erano titolati e rappresentati. Ancora, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata si basi sulle dichiarazioni rese, con riferimento alle dimensioni dei quadri, da un precedente possessore degli stessi ( M.), rilevando in proposito come dette dichiarazioni fossero state acquisite dall’autorità inquirente nel corso del procedimento penale senza che nè esso N., nè D.R., nè P.d. avessero potuto assistere all’espletamento dell’incombente istruttorio. Nel corpo del motivo inoltre è denunciata la mancata ammissione della prova per testimoni con riferimento a quanto avrebbero potuto riferire B.L. e V.M.; in proposito è richiamato il contenuto delle sommarie informazioni acquisite da quest’ultimo: e cioè che a detta di B.L., Ma.An. (madre di P.D.C.) non aveva riconosciuto nei dipinti oggetto di causa, raffigurati nelle fotografie rammostratele, quelli oggetto della rapina occorsa anni prima all’interno della propria villa. Ulteriori censure sono sollevate con riguardo alla mancata identificazione, da parte della Corte di merito, della prova circa l’omessa dichiarazione in tema di esportazione di opere d’arte, cui la sentenza impugnata aveva fatto riferimento, e circa la mancata richiesta, da parte di N., di informazioni, al proprio dante causa, in ordine alla provenienza dei dipinti da lui acquistati. Infine, il ricorrente, con riferimento al tema della visibilità della firma apposta sui due dipinti, imputa al giudice del gravame di aver fatto prevalere le dichiarazioni rese da P.D. e da D.R. in sede di indagini preliminari rispetto alle proprie.

Col quinto motivo è lamentata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: l’identità tra i quadri venduti da N. a D.R. e quelli sottratti dalla villa di Ma.An.. L’istante rileva come secondo la sentenza impugnata entrambi i quadri erano stati riconosciuti sia da Carlo che da P.D.M.C.. Tuttavia, a prescindere dal fatto che le dichiarazioni ricognitive erano state rese in assenza di contraddittorio, P.D.C. aveva fornito indicazioni non del tutto corrette e la Corte distrettuale non aveva spiegato da dove avesse tratto il convincimento che lo stesso fosse incorso in errore nella identificazione di una delle città ritratte. Il riconoscimento dei quadri da parte di P.D.M.C. non risultava poi attendibile, visto che lo stesso era avvenuto dopo che la predetta aveva letto i titoli dei dipinti e aveva acquisito il catalogo della (OMISSIS) in cui essi erano descritti e raffigurati.

Il sesto motivo censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sempre sull’accertamento dell’identità dei quadri di cui trattasi. E’ dedotto che la motivazione della sentenza impugnata risultava carente avendo anche riguardo alla difformità tra le misure dei quadri rilevate dai Carabinieri durante il sopralluogo eseguito subito dopo la rapina e le dimensioni dei dipinti oggetto di causa. In particolare, dal verbale di sopralluogo dei Carabinieri di Livorno emergeva l’impronta lasciata da uno solo dei dipinti rubati, mentre delle dimensioni dell’altro quadro oggetto della rapina non vi era traccia all’interno del predetto verbale. Inoltre da una fotografia prodotta in giudizio da P.D.C. risultava che uno dei quadri sottratti aveva una cornice di eguale spessore in tutti e quattro i lati, laddove la Corte di appello aveva sostenuto che le dimensioni della cornice dovevano variare nei lati rispettivamente disposti in senso orizzontale e in senso verticale.

Con il settimo motivo è denunciata l’insufficiente motivazione sull’accertamento della malafede di M.G.G., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione sull’accertamento della malafede di C.A.; è altresì lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1147, 1153, 1163 e 2697 c.c.. Osserva il ricorrente che la sentenza aveva posto in atto una inammissibile inversione dell’onere della prova circa la malafede del possessore, che gravava su P.D.C., stante la presunzione posta dall’art. 1147 c.c.. Inoltre le motivazioni fondanti l’accertamento della malafede degli acquirenti che si erano succeduti negli anni risultavano del tutto insufficienti. In particolare, non era mai stato svolto alcun accertamento per stabilire se M., al momento dell’acquisto dei dipinti cedutigli da C., potesse essere a conoscenza delle denunce menzionate dalla Corte di merito, le quali, peraltro, non potevano assurgere a elemento comprovante la responsabilità penale dell’interessato. Inoltre i giudici di merito non avevano motivato il proprio convincimento sulla malafede dello stesso C..

Con l’ottavo motivo è dedotta la nullità della sentenza impugnata e della sentenza resa dal Tribunale, nonchè la nullità del procedimento che ha preceduto le due pronunce. Viene rilevato che P.D.C. nel corso del giudizio di primo grado e di quello di appello aveva sempre affermato che i quadri oggetto della rapina costituivano “patrimonio di famiglia da generazioni”; d’altra parte, le tele, al momento della loro illecita sottrazione, si trovavano presso l’abitazione della madre della controparte, Ma.An., e l’autrice del riconoscimento era la sorella dello stesso P.D.C., M.C.: tali circostanze erano state rappresentate dall’odierno controricorrente anche dopo la consegna, a lui, dei quadri in contesa: il che dimostrava come Ma.An. avesse esercitato su di essi il possesso, unitamente al figlio C.. L’istante cita poi alcuni passi degli atti processuali di controparte in cui si afferma che i due dipinti appartenevano alla famiglia P.D.; in nessun modo era stato spiegato come la proprietà delle tele fosse passata al solo controricorrente, essendo Ma.An. ancora in vita.

Il nono ed ultimo mezzo contiene una censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo: il vizio riferito alla ritenuta irrilevanza della deposizione di V.M. e alla decisione di non accogliere l’istanza istruttoria relativa all’escussione, come testimone, di B.L.. Sostiene il deducente che la Corte di merito aveva reputato inattendibile V. in quanto contitolare della galleria d’arte gestita con D.R.: nondimeno, un tale criterio avrebbe dovuto indurre il giudice dell’impugnazione a considerare parimenti non credibili le dichiarazioni rese da P.D.M.C., la quale apparteneva alla famiglia proprietaria dei quadri derubati. Inoltre, la Corte di Milano aveva osservato che V. aveva reso “dichiarazioni doppiamente de relato, in quanto una persona (il B.) gli avrebbe riferito che un’altra persona (la Ma.) gli avrebbe riferito quanto sopra riportato” (e cioè che i dipinti per cui è causa non coincidevano con quelli oggetto della rapina). Il giudice distrettuale non aveva però considerato che V. avrebbe dovuto essere interrogato su una circostanza da lui direttamente percepita, ovvero su quanto dichiarato da B.. La Corte di merito aveva inoltre omesso di spiegare perchè non avesse inteso escutere B.L..

Precede in rito l’esame dell’ottavo motivo, con cui è denunciato un vizio di mancata integrazione del contraddittorio.

La censura non è fondata.

L’azione proposta da D.R. nei confronti di P.d. è una rivendica: come tale, essa è stata correttamente spiegata verso l’odierno controricorrente, vale a dire il soggetto che era rientrato nel possesso dei quadri a seguito del dissequestro dei medesimi e il conseguente provvedimento di restituzione di cui all’art. 263 c.p.p..Infatti, legittimato passivamente all’azione di rivendica ex art. 948 c.c., quale che sia il titolo di acquisto invocato dall’attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo (per tutte: Cass. 16 giugno 2006, n. 13973; Cass. 10 ottobre 1997, n. 9851).

La questione relativa al titolo di proprietà dei quadri che potrebbero invocare altri soggetti non evocati in giudizio (in particolare la madre del controricorrente, Ma.An.) è irrilevante sotto due distinti profili. Anzitutto, l’azione di rivendicazione non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall’attore, poichè in tal caso l’unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non potendo, invece, essere considerata inutiliter data (Cass. 3 agosto 2001, n. 10739). In secondo luogo, non esiste alcuna precisa evidenza quanto alla titolarità del diritto di proprietà dei dipinti in capo a questo o a quel soggetto della famiglia P.D.: ebbene, il difetto di integrità del contraddittorio, non costituendo un’eccezione in senso proprio, può essere certo dedotto per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, ma a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti (Cass. 19 dicembre 2011, n. 27521; Cass. 26 luglio 2011, n. 16315; Cass. 16 ottobre 2008, n. 25305).

Passando all’esame del primo motivo, se ne rileva l’inammissibilità.

Il ricorrente N. si duole della affermata inammissibilità dell’appello da lui proposto in proprio.

E’ da ricordare, in proposito, che lo stesso N. è subentrato nella posizione di D.R. per effetto della cessione di credito intervenuta in pendenza di lite e che l’impugnazione proposta dal dante causa dell’odierno istante è stata respinta nel merito. In conseguenza, N., nella sua posizione di interventore ex art. 111 c.p.c., comma 3, ha visto comunque esaminati i motivi dell’appello proposto da D.R..

Ciò posto, il vizio denunciato ha natura processuale ed è pertanto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4. Ora, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass. 12 dicembre 2014, n. 26157; Cass. 7 febbraio 2011, n. 3024; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4340): ne discende che la parte che propone ricorso per cassazione facendo valere un vizio dell’attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato Cass. 12 dicembre 2014, n. 26157 cit.; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4340 cit.).

L’istante avrebbe dunque dovuto chiarire, nel corpo del motivo, in cosa l’appello da lui proposto differisse rispetto a quello spiegato da D.R. e, soprattutto, quali questioni prospettate nel primo gravame, ma assenti nell’impugnazione dell’altro appellante, la Corte di merito avesse mancato di scrutinare.

Il secondo, il terzo, il quarto e il nono motivo possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro connessione, e vanno disattesi.

Deve essere escluso che la sentenza impugnata abbia attribuito valore di giudicato all’accertamento speso in sede penale ai fini della pronuncia del provvedimento di restituzione dei beni sequestrati. E’ lo stesso ricorrente a ricordare come la Corte di appello abbia proceduto al riesame degli elementi di causa “anche a prescindere dalla valutazione che ne possa aver dato il Giudice penale” (pag. 31 s. del ricorso e pag. 45 della pronuncia). Nè, in alcun modo, emerge dalla sentenza che il giudice dell’impugnazione abbia attribuito al detto accertamento l’efficacia che assume il ricorrente; è anzi da osservare che l’assunto di N. confligge con l’esame che la Corte di merito ha dedicato alle risultanze probatorie del procedimento penale: è evidente, infatti, che un tale esame non avrebbe avuto alcun fondamento giustificativo ove la statuizione contenuta nel provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria penale avesse avuto il valore della res judicata nell’ambito del giudizio civile di rivendica.

Alla Corte distrettuale non era del resto precluso l’esame delle risultanze del procedimento penale. Infatti, nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicchè il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche (per tutte: Cass. 1 settembre 2015, n. 17392; Cass. 26 giugno 2015, n. 13229). In particolare, il giudice civile può avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Cass. 19 maggio 2006, n. 11775; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20335) e, così, delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168; Cass. 8 gennaio 2008, n. 132; Cass. 19 ottobre 2007, n. 22020).

In tal senso, le dichiarazioni rese, in sede di indagini preliminari, da P.D.M.C. e da M. ben potevano entrare a far parte del materiale probatorio di causa ed essere quindi prese in esame dal giudice di merito civile.

Quanto al riconoscimento dei dipinti operato dal convenuto P.D. in data 10 maggio 2002, lo stesso non è stato apprezzato come elemento probatorio in sè idoneo a dar ragione dell’identità tra i dipinti per cui è causa e i quadri oggetto della rapina posta in atto nel 1982. Di contro, la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che le opere in questione fossero coincidenti considerando, oltre al detto riconoscimento, la ricognizione operata da P.D.M.C. (prima in una dichiarazione del 14 aprile 2002, e poi avanti agli organi di polizia giudiziaria: cfr. pag. 27 della sentenza) e valorizzando, altresì, sia la descrizione dei quadri contenuta nella denuncia presentata in data 9 febbraio 1982 da P.D.C. ai Carabinieri di Santa Maria a Monte dopo la rapina, sia il dato della sostanziale corrispondenza tra le misure dei dipinti rubati e le dimensioni dei quadri di cui si dibatte nella presente sede (assegnando rilievo, a tale proposito, anche a quanto affermato da M. – colui che vendette i quadri a N. in sede di assunzione delle dichiarazioni rese in sede penale da persone informate sui fatti: pag. 31 della sentenza).

Tenuto conto di quanto osservato in ordine al potere, da parte del giudice di merito, di valorizzare le c.d. prove atipiche, è evidente, pertanto, che l’accertamento compiuto dai giudici di merito si sottragga a censura. Infatti, come è ben noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).

Quanto or ora osservato vale anche con riguardo al giudizio espresso dalla Corte territoriale in merito al contrasto tra le dichiarazioni rese da N. e da M. in ordine al carattere ignoto dell’autore dei quadri e le dichiarazioni rilasciate da P.D. e D.R. ai Carabinieri, secondo cui i dipinti erano firmati e le opere si presentavano prive di interventi di restauro (evenienza, quest’ultima, confliggente con quanto affermato da N., secondo cui la firma era stata dallo stesso individuata, dopo l’acquisto, a seguito di un’opera di ripulitura: cfr. pag. 59 della sentenza impugnata). Il giudice dell’impugnazione, nel dare atto che la vendita era avvenuta a un prezzo irrisorio rispetto al valore dei dipinti, ha inteso escludere che ciò fosse dipeso dal fatto che al momento della vendita dei quadri se ne ignorasse l’autore: ha argomentato ciò avendo riguardo non solo al tenore della dichiarazione di P.D., odierno controricorrente, ma anche al contenuto di quella di D.R. (nella cui posizione, si è visto, è succeduto lo stesso N.); inoltre il giudice distrettuale ha motivato il proprio convincimento osservando come fosse del tutto inverosimile che l’antiquario M., precedente possessore dei quadri, non si fosse mai preoccupato, per dodici anni, di “eseguire una leggerissima pulitura per vedere se i quadri erano firmati”. Come si vede, dunque, il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata non si riduce all’apprezzamento delle dichiarazioni dell’odierno controricorrente, ma involge la valorizzazione di un ben più ampio apparato di elementi.

Nè appare concludente quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla mancata individuazione, nel corpo della motivazione, delle fonti di prova di alcune affermazioni contenute nella sentenza impugnata (relativamente all’esportazione delle opere d’arte, al prezzo versato dallo stesso N. al proprio venditore e al fatto che il ricorrente, al momento dell’acquisto, mancò di richiedere informazioni al cedente circa la provenienza dei dipinti). Anzitutto il prezzo corrisposto da N. è stato desunto dalle dichiarazioni dei contraenti (pag. 58 della sentenza impugnata); in secondo luogo, competeva senz’altro a N., in base al principio della vicinanza della prova, dare dimostrazione dei fatti positivi contrastanti con quelli, negativi, poi rilevati dalla Corte territoriale. In termini generali, inoltre, il ricorrente orienta la censura verso un dato formale senza contestare, nello specifico, che gli atti di causa fornissero riscontri idonei a giustificare le conclusioni esposte. E questa Corte si è già espressa nel senso che, a fronte di una sentenza che manchi di indicare le fonti probatorie di un determinato accertamento, chi ricorre per cassazione non possa limitarsi a lamentare il vizio di omessa motivazione – giacchè altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali -, ma abbia l’onere di denunciare in maniera specifica che nell’ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare il convincimento espresso (Cass. 10 giugno 2004, n. 11058).

Sia il quarto motivo, con riferimento ad una delle censure in esso svolte, che il nono motivo denunciano, infine, la mancata audizione dei testimoni V. e B. in ordine al disconoscimento, da parte di Ma.An., dei due dipinti, riprodotti in un catalogo, come i quadri che erano stati oggetto di rapina nel (OMISSIS).

In realtà, la Corte di merito ha motivato adeguatamente, nei termini che si sono sopra indicati, quanto alla corrispondenza tra i dipinti oggetto di causa e quelli asportati dalla villa dei P.D. e, come si è visto, compete al giudice del merito, conferire prevalenza ad alcuni elementi di prova rispetto ad altri. Nella fattispecie, poi, la Corte di Milano ha nella sostanza inteso rilevare che quanto dichiarato dalla signora Ma. risultava poco attendibile: ha infatti evidenziato che la predetta al momento delle presunte dichiarazioni era persona molto anziana e che essa, già vent’anni prima, all’epoca della rapina, “si era così poco interessata alla sottrazione dei quadri (…) da lasciare al figlio l’onere di sporgere denunce di descriverli, e questo benchè la rapina fosse avvenuta (circostanza pacifica) nella sua villa”. Tale ratio decidendi, alternativa rispetto a quella secondo cui V. avrebbe riportato dichiarazioni “doppiamente de relato”, non è stata specificamente impugnata, sicchè la censura articolata dal ricorrente non può trovare ingresso: infatti, ove la pronuncia sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (per tutte: Cass. S.U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386).

Il quinto e il sesto motivo vanno pure respinti.

Essi nella sostanza mirano, da diverse angolazioni, a un riesame dell’accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, con riguardo alla questione circa l’identità tra i quadri venduti a D.R. e quelli che sono stati oggetto della rapina occorsa nel 1982. Tale accertamento poggia però su più riscontri, sopra richiamati, che la Corte di Milano ha accuratamente vagliato e di cui ha dato conto con motivazione congrua ed esauriente. Se è vero, poi, che con riferimento al valore di alcuni elementi di prova lo stesso giudice dell’impugnazione si esprima in termini parzialmente dubitativi e comunque poco netti (così è per il riconoscimento, da parte di P.D.C., del secondo dipinto, titolato “(OMISSIS)”), è altrettanto vero che il corredo delle risultanze istruttorie prese in esame si mostra pienamente idoneo a sorreggere il convincimento espresso dalla Corte di appello. Basti rilevare, in proposito, come l’identità dei quadri è stata argomentata avendo anche riguardo al riconoscimento operato da P.D.M.C. e alla sostanziale coincidenza tra le dimensioni delle opere pittoriche rubate e quelle dei dipinti per cui è lite (a tale ultimo proposito non è senza significato che la Corte di merito abbia sottolineato come M., il quale ebbe a possedere le due opere d’arte, prima di trasferirle a N., abbia confermato che lo spazio da essi occupato era di m. 2 x m. 1,60: dato, quest’ultimo, conforme a quanto denunciato dall’appellato: pag. 30 della sentenza). Dibattere del valore di tali risultanze prendendo in esame elementi che ne possano contrastare il valore probatorio equivale a formulare censure che non sono ammissibili in questa sede, per inerire, invece, agli accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito e al rilievo che questi possa o meno conferire alle risultanze sottoposte al suo esame.

Nemmeno il settimo motivo è fondato.

E’ evidente che ove fosse stato dimostrato che D.R. avesse acquistato in buona fede i quadri oggetto di causa da N., lo stesso ne sarebbe divenuto proprietario a norma dell’art. 1153 c.c.. Ed è altrettanto ovvio che un tale effetto si sarebbe determinato ove la fattispecie acquisitiva di cui alla citata norma si fosse perfezionata in capo allo stesso ricorrente o ad alcuno dei suoi danti causa.

Il concetto di buona fede, di cui all’art. 1153 c.c., che rileva ai fini dell’acquisto della proprietà di beni mobili a non domino, corrisponde a quello dell’art. 1147 c.c. e, pertanto, ai sensi del comma 2 di questa norma, la buona fede non giova a chi compie l’acquisto ignorando di ledere l’altrui diritto per colpa grave, la quale è configurabile quando quell’ignoranza sia dipesa dall’omesso impiego, da parte dell’acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l’idoneità dell’acquisto a determinare la lesione dell’altrui diritto, poichè non intelligere quod omnes intellegunt costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede (Cass. 14 settembre 1999, n. 9782; Cass. 24 giugno 1995, n. 7202; Cass. 18 febbraio 1966, n. 516). La presunzione di sussistenza della buona fede (art. 1147 cit., comma 3) può essere vinta in concreto anche tramite presunzioni semplici, le quali siano gravi, precise e concordanti e forniscano, in via indiretta (com’è normale, trattandosi di accertare l’esistenza o meno di uno stato psicologico), il convincimento della esistenza in capo all’acquirente del ragionevole sospetto di una situazione di illegittima provenienza del bene; gli elementi sui quali si possono fondare dette presunzioni possono essere poi costituiti (oltre che da circostanze coeve) anche da circostanze estrinseche precedenti all’acquisto (Cass. 14 settembre 1999, n. 9782 cit.).

Ebbene, la Corte di merito ha escluso la buona fede di D.R. sulla scorta di argomentazioni ineccepibili in quanto del tutto congrue sul piano logico. Premesso, infatti, che pacificamente N. ebbe a riferire al proprio acquirente che i dipinti erano stati acquistati a un’asta fallimentare, la Corte di Milano ha evidenziato che “trattandosi di opere d’arte di significativo valore di uno dei maggiori paesaggisti d’Italia (…) è evidente che l’acquirente D.R., professionista del settore, dovesse preoccuparsi della lecita provenienza dei dipinti, prudenza che non ha certo usato, accontentandosi della (peraltro mendace) dichiarazione orale del N. – un soggetto privato – di aver acquistato i beni all’asta fallimentare, senza chiedere di vedere (e tantomeno di acquisire ad accordo raggiunto) il verbale di aggiudicazione delle opere, malgrado stesse trattando l’acquisto di quadri per la richiesta di 1 miliardo di Lire nel (OMISSIS) (poi ridotta a 750 milioni di Lire)”.

Parimenti incensurabili risultano essere le motivazioni spese dalla Corte di appello con riferimento ai precedenti acquirenti dei dipinti.

Infatti, per quanto attiene a N., la Corte distrettuale ha sottolineato come lo stesso non sia stato in grado di produrre il verbale di aggiudicazione dei quadri (che, come si è visto, dichiarò di aver acquistato ad un’asta fallimentare); inoltre, il giudice del gravame ha evidenziato che lo stesso ricorrente aveva acquistato le opere a un prezzo vile (circa 60 – 70 milioni di Lire), nulla chiedendo circa la provenienza dei dipinti al proprio dante causa, e cioè a M. (che, pur svolgendo attività di antiquario, non esponeva i dipinti presso il proprio esercizio ma, in modo certo singolare, li custodiva in casa pur avendo deciso di venderli). Si è visto, poi, come la Corte di merito abbia ritenuto non credibile che al momento della loro vendita a N. i quadri risultassero di autore ignoto, dal momento che essi recavano la firma di (OMISSIS) (e detta firma era apparsa, secondo N., a seguito di una sua “leggerissima e parziale ripulitura”: ricostruzione, questa, che, però, oltre a basarsi su di una attività che il giudice del gravame ha escluso, visto che secondo quanto dichiarato da D.R. le opere si presentavano prive di interventi di restauro da almeno 40 – 50 anni, risultava, per la stessa Corte distrettuale, priva di plausibilità, non spiegandosi come un intervento tanto banale non fosse stato posto in atto dall’antiquario M.).

Per quel che concerne poi, la posizione di M., la Corte di Milano ha rimarcato come nemmeno lo stesso si fosse preoccupato di pretendere dal proprio dante causa il titolo di provenienza evidenziando, inoltre, che detto soggetto ( C.) non era nemmeno un attendibile antiquario, ma un soggetto noto per i suoi trascorsi giudiziari nel campo del commercio delle opere d’arte. Qui non rileva che M. fosse o meno a conoscenza delle denunce presentate contro il proprio venditore: rileva, ed è decisivo, invece, il fatto, ben evidenziato dalla Corte di merito, per cui il medesimo M. ebbe ad acquistare i quadri a un prezzo “minimo” da un soggetto che non era antiquario (sulla cui affidabilità avrebbe potuto quindi sollevarsi una qualche riserva) e senza richiedere il titolo di proprietà dei dipinti (documentazione, questa, che sarebbe valsa a dissipare il dubbio circa la provenienza delle opere d’arte cedute, specie ove si consideri che esse, come esposto in altro punto della sentenza impugnata, recavano la firma del noto paesaggista (OMISSIS): evenienza, questa, che imponeva all’acquirente l’accortezza di verificare se i quadri, offerti a un corrispettivo così basso, non fossero oggetto di traffici illeciti).

Resta da dire di C., soggetto la cui malafede non sarebbe stata affermata in giudizio espressamente, nè in primo, nè in secondo grado, secondo il ricorrente. E’ facile però osservare che con riguardo a C. non risulta sia stato accertata l’esistenza del titolo di acquisto astrattamente idoneo (nè si fa questione della mancata valorizzazione della prova di un siffatto titolo): sicchè, a prescindere dal profilo relativo alla buona fede, l’acquisto ex art. 1153 c.c., da parte del detto soggetto non potrebbe comunque configurarsi.

Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso va dunque respinto.

Le spese processuali fanno carico al soccombente.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento selle spese processuali, che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA