Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1523 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7554-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ATFIN SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato LAURA ROSA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALBERTO CINTOLESI giusta delega a margine;

FINAM SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PHILIP LAROMA JEZZI con studio in FIRENZE VIA MAGGIO 7

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LAURA ROSA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3/29/12 del 26 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana – decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza C. Cass. 16062/09 che aveva disposto l’integrazione del contraddittorio – ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione Invim notificato il 5 marzo 2003 ad Atfin srl e Finam srl, in qualità di venditrici, in relazione all’atto di compravendita immobiliare registrato il (OMISSIS).

Ha osservato la commissione tributaria regionale, in particolare, che l’amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di accertamento, dovendosi qui applicare il termine biennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, non già quello triennale di cui al comma 2, della medesima disposizione. Posto che, nella specie, si trattava di imposta complementare applicata dall’Ufficio in sede di rettifica del valore venale dell’immobile dichiarato dai contraenti, i quali non avevano richiesto, nell’atto di trasferimento, di avvalersi della stima automatica prevista dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12, conv. in L. n. 154 del 1988, per gli immobili fatti oggetto di istanza di classamento catastale ed attribuzione di rendita.

Resistono con controricorso Atfin srl e Finam srl.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p.2 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, conv. in L. n. 154 del 1988, art. 12, e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, e art. 2. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, nella specie, la volontà delle società contraenti di avvalersi della stima automatica doveva desumersi, pur in assenza di formale dichiarazione, dall’istanza di attribuzione di rendita da esse presentata unitamente alla domanda di voltura del bene, e la cui ricevuta era stata regolarmente depositata presso l’ufficio del registro ai sensi di legge. In conseguenza di ciò, la commissione tributaria regionale non aveva rilevato che si trattava, nella specie, di imposta ‘principalè determinata in maniera automatica, ed assoggettata al termine triennale di decadenza di cui all’art. 76 cit., comma 2.

Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione altresì del L. n. 289 del 2002, art. 11; per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, quand’anche si fosse ritenuto nella specie applicabile il termine di decadenza biennale, quest’ultimo sarebbe stato ex lege prorogato di due anni, stante la mancata presentazione di istanza di definizione agevolata ex L. n. 289 del 2002 cit., art. 11.

p.3. E’ fondato, con effetto assorbente dell’altra censura, quest’ultimo motivo di ricorso.

Sul presupposto che la registrazione dell’atto di compravendita in questione avvenne prima del 30 novembre 2002 e che, come è pacifico, non era stata nella specie presentata alcuna istanza di condono, il termine di decadenza per l’accertamento – quand’anche individuato in quello biennale – trovava proroga legale di due anni in forza della L. n. 289 del 2002, art. 11.

Si è in proposito affermato che tale proroga legale ha portata generale, e concerne anche l’applicazione dell’imposta – di natura complementare – nel caso in cui il contribuente abbia manifestato la volontà di avvalersi del criterio di valutazione automatica previsto dal D.L. n. 70 del 1988 cit, art. 12, (da ultimo, Cass. 13149/14, cit.); ed a fortiori questa conclusione deve valere nell’ipotesi, qui ricorrente, nella quale il contribuente non abbia esplicitato tale volontà, sottoponendo il valore dichiarato al controllo accertativo complementare dell’Ufficio.

Va ancora qui aggiunto che alla proroga biennale non osta nè, come vorrebbe la controricorrente Finam srl, che il rapporto tributario in questione fosse asseritamente ormai esaurito alla data di scadenza del condono; costituendo, tale affermazione, una petizione di principio basata sull’erroneo assunto secondo cui non sarebbe nella specie applicabile la proroga di legge che, al contrario, escludeva, per la sua portata generale, l’avvenuta definitività del rapporto. E nemmeno che essa non sia stata dedotta dall’amministrazione finanziaria nei precedenti gradi di giudizio: vertendosi non già di immutazione di fatti materiali, e nemmeno della deduzione di un’eccezione in senso proprio, quanto soltanto del richiamo normativo di una determinata disciplina giuridica della fattispecie; fermo restando che l’amministrazione finanziaria ebbe ab initio a contestare l’affermata decadenza della pretesa.

Ne segue dunque, assorbito il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo delle società contribuenti, attesa la tempestività dell’azione impositiva.

Le spese di legittimità e merito vengono compensate, in ragione della mancata deduzione della proroga legale ex art. 11 cit. nei precedenti gradi di giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo delle società contribuenti;

– compensa le spese di legittimità e merito;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della non – sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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