Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27531 del 10/12/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 27531 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 5134-2008 proposto da:
U.C.I. – UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA
ASSICURATIVA
AUTOMOBILISTI
IN
CIRCOLAZIONE
INTERNAZIONAE SOC. CONS. a R.L. 01535380156,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEULADA 52,
presso lo studio dell’avvocato SCARPA ANGELO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. quale impresa designata
dal FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA in
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Data pubblicazione: 10/12/2013
persona dei legali rappresentanti Dott. TOMMASO
CECCON e Dott. ROBERTO SERENA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32, presso lo
studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CELLOT
– controricorrente nonchè contro
COCOSCHI ILIR, BAYERISCHE VERSICHERUNGS BANK, PERELLI
TOMMASO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1303/2007 del TRIBUNALE di
TRIESTE, depositata il 20/11/2007, R.G.N. 1822/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ANGELO SCARPA;
udito l’Avvocato ORNELLA PISA PROVVIDENZA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
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MIRIAM giusta delega in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20/11/2007 il Tribunale di Trieste, in
accoglimento dei gravami interposti dalla società Assicurazioni
Generali s.p.a. -quale impresa designata da F.G.V.S.-, in via
principale, nonché dal sig. Tommaso Perelli, in via incidentale,
28/1/2004, accoglieva la domanda da quest’ultimo originariamente
proposta nei confronti del sig. Ilir Cocoschi, della compagnia
assicuratrice Bayerische Versicherungsbank e della società
Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa
Automobilisti in Circolazione Internazionale – U.C.I. s.c.a.r.1.,
di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro
stradale avvenuto in Trieste il 30/10/2000.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la
società Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa
Automobilisti in Circolazione Internazionale – U.C.I. s.c.a.r.1.,
propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso
motivo.
Resiste con controricorso la società Assicurazioni Generali
s.p.a.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione
e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.; nonché <
su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito di diritto: <
Formula altresì il seguente “momento di sintesi”: <
alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di
I grado, alla <
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nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez.
«memoria di data 3.1.2002>>, alla «memoria di replica del
30.1.2002 _. ( doc. 7 in memoria di replica di primo grado )>>,
alla <
di prime cure, all’atto di appello, alla comparsa di costituzione
dell’appellato Perelli, alla propria comparsa di costituzione in
alla <
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse
in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente
indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso,
risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si
provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n.
15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009,
7
grado d’appello, alla <
n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass.,
3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua la ricorrente non deduce la formulata censura
in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005,
n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177;
Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni
contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire
con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003,
n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, il motivo
invero non reca la prescritta “chiara indicazione” -secondo lo
schema e nei termini delineati da questa Corte- delle relative
“ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione
all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si
risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
(cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
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adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
26/03/2007, n. 7258),
a fortiori
non consentita in presenza di
formulazione come detto nella specie altresì violativa dell’art.
366, l ° co. n. 6, c.p.c.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della
controricorrente società Assicurazioni Generali s.p.a., seguono
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati,
non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della
controricorrente società Assicurazioni Generali s.p.a.
Roma, 22/10/2013
Il Consigliere est.
Il President
la soccombenza.