Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1918 del 25/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.25/01/2017), n. 1918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1349/2014 proposto da:
T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUITO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresento e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LIDIA
CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 14621/2013 del 30/06/2013 del TRIBUNALE
ORDINARIO di ROMA, depositata il 03/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. T.G. ha proposto ricorso per cassazione contro l’I.N.P.S. avverso la sentenza del 3 luglio 2013, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da essa ricorrente proposta contro un’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione in sei procedure esecutive riunite introdotte con pignoramenti presso terzi a carico dell’ intimato.
p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’I.N.P.S.
p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:
“(….) p.3. La trattazione del ricorso può avvenire ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto esso appare manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, siccome ha eccepito anche l’I.N.P.S..
Invero l’esposizione del fatto si riduce nella riproduzione del contenuto del ricorso ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ma omette qualsiasi riferimento, sebbene sommario, alla difesa svolta dall’I.N.P.S., che dice solo essersi costituito contestando la domanda, qualsiasi riferimento sempre sommario allo svolgimento processuale e qualsiasi riferimento alle ragioni della decisione.
Ora, tanto premesso, si rileva che è principio consolidato quello secondo cui “Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).
Le Sezioni Unite avevano, d’altro canto, già osservato che “Il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).
E’ stato, del resto, nella logica dei principi affermati dalle Sezioni Unite efficacemente detto che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata” (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006; n. 12688 del 2006).
La rilevata ragione di inammissibilità rende irrilevante la circostanza che non risultino evocati i giudizio i numerosi altri soggetti in confronto dei quali risulta pronunciata la sentenza impugnata”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017