Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27592 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27592 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 3811-2013 proposto da:
DEL RE NUNZIA DLRNNZ45H41F839L, domiciliata ex lege in
ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA TERESA
,

MARRA;
– ricorrente –

2013
2241

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Ite4Ata7Z4c. NC”472e ILt,. 5-4 tali o
depositato il 19/06/2012;

Data pubblicazione: 10/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

In fatto ed in diritto
1

Nunzia Del Re propose ricorso innanzi alla Corte di Appello di Roma per sentirsi

riconosciuto un indennizzo per il danno non patrimoniale , ai sensi della legge 24 marzo
2001 n. 89, da parte del Ministero della Giustizia, lamentando l’asserito mancato rispetto

dall’Italia con legge 848/1955, per l’eccessiva durata di un giudizio, a sua volta avente ad
oggetto la c.d. equa riparazione, nella sua fase di legittimità , iniziata con ricorso
depositato il 7 dicembre 2006 e deciso con sentenza di questa Corte pubblicata il 17
marzo 2009

2 — La Corte del merito dichiarò inammissibile la domanda con l’osservare che non
sarebbe stato riportato l’oggetto e lo svolgimento del processo che aveva portato alla
prima pronunzia di legittimità ed opinando che , così operando, la parte ricorrente
avrebbe indebitamente frazionato la possibilità di analisi del c.d. giudizio presupposto
che, invece, .dovuto esser condotta unitariamente.

3 — Per la cassazione di tale decisione la Del Re ha proposto ricorso sulla base di tre
motivi; il Ministero non ha svolto difese.

4 — Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Con tre connessi motivi parte ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2 e 4 della
legge 89/2001; dell’art. 6 CEDU; dell’art. 115 cpc nonché un vizio di motivazione
laddove la Corte romana avrebbe escluso l’autonoma valutabilità del giudizio di
legittimità — a conclusione di un precedente procedimento per ottenere l’equa
riparazione della ingiustificata durata del processo presupposto —
I.a — Il ricorso è infondato perché la Corte distrettuale ha dato seguito al costante
indirizzo interpretativo di questa Corte, a mente del quale,” in tema di equa riparazione
ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo astrattamente possibile individuare
gli standard di durata ragionevole per ogni fase e grado del processo, vale, comunque, il
principio della unitarietà del procedimento. Ne consegue che, ai fini della determinazione
dell’indennizzo spettante a chi abbia sofferto l’irragionevole durata di un processo, il
termine decorre dalla introduzione del giudizio presupposto fino alla proposizione della

del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione Europea, ratificata

domanda di equa riparazione, non potendo la parte scegliere di esperire il rimedio
predisposto dalla legge n. 89 del 2001 limitatamente ad una singola fase processuale che
si sia protratta oltre lo standard di durata ritenuto ragionevole.” ( così Cass. Sez. VI-2 n.
15974/2013, cui adde : Cass. Sez. VI-1 n. 14786/2013; Cass. Sez. I n. 23506/2008;
Cass.Sez. I n. 18720/2007).

sarebbero superati — nella considerazione globale della durata del procedimento- i
termini di durata complessiva dei due gradi del procedimento presupposto ( due anni per
il giudizio innanzi alla Corte distrettuale e un anno per quello di legittimità) atteso che,
secondo quanto si legge nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il processo
presupposto sarebbe iniziato con ricorso depositato il 28 aprile 2005 e sarebbe stato
definito dalla Corte di Appello di Napoli il 20 ottobre successivo; il decreto sarebbe poi
stato impugnato in sede di legittimità con ricorso notificato il 25 novembre 2006 e
sarebbe stato definito innanzi a questa Corte con sentenza del 17 marzo 2009,
pervenendo dunque ad una durata complessiva di anni due mesi nove e giorni 14

— Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto difese
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso

Così deciso
deciso in Roma il 5 tzulXie 2013 A
Il consigliere estensore

Il Presidente

I.a.1 — Va altresì rilevato che, seguendo la interpretazione sopra riportata, non si

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